Amsterdam 26 February 2023
Le vicende legate alla sicurezza delle persone sono importantissime a tutela del primario bene collettivo ovvero la salute. Le regole a cui devono sottoporsi le strutture alberghiere sono semplici e da soli le potrete verificare inviando al Corsera.it fotografie e anomalie che voi stessi riscontrerete nel corso dei vostri soggiorni al numero di whatsup 335291766 . Nella fotografia l'impianto elettrico nella sala Asilo Nido presso hotel Miramonti gennaio 2023.
Il decreto ministeriale n.37 del 2008
Abbiamo già visto quali sono le ultime novità della normativa per gli impianti elettrici civili. Il DM 22 gennaio 2018 riguarda il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
L’articolo 5 del DM 37 08 sottolinea che i locali adibiti ad uso medico o in cui ci sia maggior rischio di incendio o pericolo di esplosione devono essere progettati da un tecnico professionista iscritto all’ordine. Il comma 4 dello stesso articolo sottolinea inoltre che bisogna prestare particole attenzione nella scelta dei materiali e dei componenti da utilizzare.
Leggi la notiziaRoma 16 ottobre 2022 by dr.Matteo Corsini Presidente Corsini GRA real estate immobiliare www.corsinirealestateconsulting.com
Intervistiamo il dr.Matteo Corsini Fondatore e direttore scientifico della EUSG Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche.
Giustizia è fatta.
Un'altra storia sentenza della Suprema Corte di Cassazione , che contribuirà insieme a tutte le altre a fare piazza pulita del malcostume nel settore immobiliare, sia a carico delle attività delle agenzie immobiliari sia per i proprietari degli immobili, che da adesso in poi dovranno munirsi di grande pazienza per regolarizzare le loro proprietà. Nella sentenza emerge chiaramente che fin dagli annunci publbicitari, l'operatore professionista deve e dovrà trasferire al potenziale cliente l'informazione fondamentale della presenza del certiticato di agibilità.
In relazione alle operazioni di acquisto immobiliare, sono così certamente comprese, fra le informazioni oggetto dell'obbligo di informazione a carico del mediatore, quelle riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità. Tale certificato, infatti, attestando la rispondenza dell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici, e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria, costituisce requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene, sì che la sua mancanza, pur non impedendo in sé la conclusione del contratto di vendita, può indurre una parte a non ritenere di suo interesse obbligarsi alla stipula dell'atto, quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l'abitabilità non sia ottenuta (Cass. n. 8374/2009).
Leggi la notiziaRoma 10 gennaio 2022 CorSera.it by dr.Matteo Corsini Fondatore e responsabile scientifico EUSG Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche
Come evitare le truffe nelle compravendite immobiliari. Tutte le lezioni. Abitabilità agibilità. Che cosa è, che cosa serve e quando nasce.
Nel nostro ordinamento l’obbligo di ottenere il permesso (allora) di abitabilità per gli edifici a destinazione residenziale risale al 1888 (artt. 39 e 40 Legge 22 dicembre 1888 n. 5849 successivamente trasfuso nell’art. 69 del R.D. 1.VIII 1907 n. 636) ed addirittura per alcune città, come ad esempio Roma, l’abitabilità delle abitazioni veniva sottoposta a controllo del Sindaco già dai regolamenti edilizi più antichi (ad es. il regolamento supplementare, per la parte edilizia e di polizia urbana della città di Roma, che integrava il regolamento edilizio e di pubblico ornato del 1864). Successivamente il permesso di abitabilità venne disciplinato dall’art. 221 TU leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 ed attualmente dall’art. 24 del T.U. in materia edilizia, DPR 380/2001 che ha ricondotto ad unità con il termine “agibilità” i termini “agibilità/abitabilità” nelle precedenti normative utilizzati, il primo per gli immobili ad uso diverso dall’ abitativo, il secondo per quelli ad uso abitativo.
Leggi la notiziaRoma 6 dicembre 2021 by dr.Matteo Corsini Fondatore e responsabile scientifico EUSG Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche
Come più spesso amo ripetere il traffico giuridico dei beni immobiliari è garantito dal nostro ordinamento e da un mercato efficiente, nel senso leggi e norme regolamentari che lo regolano. Tendere a migliorare l'efficienza del mercato immobiliare è sforzo comune. La compravendita di un bene immobiliare dovrebbe essere sempre aderente alle norme a presidio della regolarià urbanistica e alla conformità edilizia quindi statica e sismica. La sentenza del Consiglio di Stato che qui interamente pubblichiamo va in questa direzione, mette ordine su questioni che ancora oggi appaiono alle persone comuni o ai male intenzionati, del tutto inconferenti, ma che al contrario formano la prescrizione giuridica che disciplina la materia a cui tutti gli operatori professionisti sono tenuti ad aderire nel rispetto degli imput del legislatore. Un mercato immobiliare che si sviluppa all'interno di regole precise, anche le più onerose, è sinonimo di efficienza e di garanzia della circolazione del bene oggetto di compravendita. Il valore stesso ne trae beneficio, non altrimenti per gli immobili difformi, costruiti in violazione di norme imperative e che contribuiscono anche alla sicurezza dei nostri stabili.
La SCIA. Il titolo edilizio su immobili già oggetto di condono edilizio.
Le opere di cui alla SCIA presentata, indipendentemente dalla reale natura dell’intervento in essa previsto, debbono essere realizzate all’interno di un immobile che già era stato oggetto di procedura di condono, poi definita con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in data 3 settembre 2014 (P.E. 14/0164), con riferimento alla quale gli uffici comunali avevano richiesto nel 2016 una indispensabile integrazione documentale avente ad oggetto il “deposito del collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di Gorizia”, necessario per ottenere l’agibilità dell’edificio per le opere oggetto di condono. Orbene, si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso, come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio.
Leggi la notiziaRoma 3 agosto 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini Presidente di Corsini real estate Fondatore e responsabile scientifico della Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ( corsinicase@gmail.com)
Come evitare le truffe nelle case extralusso. Che cosa si intende per "quadro falso e strumentale".
Purtroppo il malcostume nel settore immobiliare lo fa da padrone, le violazioni di leggi e norme edilizie, una caratteristica di tantissimi venditore, che sfruttano la rete delle agenzie e degli agenti che vendono bidoni ai malcapitati frequentatori dei loro uffici. Ma oggi si deve stare attentissimi, perchè ciò che appare legittimo non lo è, sopratutto quando il notaio, ricorre alla dichiarazione della formuletta " dichiarazione anti 1967 " . Non fidatevi mai, seppur legale, con il ministero del notaro in Italia, si trasforma nell'ufficio condoni di ultima istanza. Senza agibilità il vostro immobile non vale niente, ed è sotto un profilo giuridico un aliud pro alio, qualcosa di ben diverso dalla destinanazione urbanistica indicata nell'annuncio immobiliare o dalla agenzia.
Quando la promittente venditrice si è impegnata a vendere un cespite perfettamente conforme a legge. L’immobile non è conforme a legge tanto da essere privo persino di agibilità. Si sta parlando della violazione di un primario e fondamentale obbligo cui è tenuto il venditore. Era quindi onere della promittente venditrice, a fronte delle contestazioni del promissario acquirente, dimostrare di essere in grado di adempiere e quindi provare che l’immobile fosse conforme a legge sotto tutti i profili: urbanistici, edilizi, catastali, impiantistici, igienico/sanitari, di sicurezza anche statica. Sul punto,si richiamare l’orientamento giurisprudenziale ben noto e venutosi a consolidare a partire da Cass. Civ. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533.
Da qui la costituzione del “quadro falso e strumentale”, che si origina spesso quando la/il promittente venditrice/ore, anche tramite il proprio legale nel mentre lo rassicuri sulla bontà della vendita e lo diffidi a pagare ulteriore caparra in realtà gli aveva promesso in vendita un cespite non conforme a legge addirittura privo della fondamentale agibilità.
Leggi la notiziaRoma 25 luglio 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini Fondatore e direttore scientifico della EUSG ( Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ed Urbanistiche)
Corsini real estate consulting studio di consulenza legale, diritto privato, urbanistico, commerciale, intermediazione nazionale e internazionale su beni di lusso, alberghi, uffici e centri commerciali.
Advisor internazionale per capital growth, operazioni di turnaround settore turistico ricettivo. corsinicase@gmail.com
Il diritto e la natura contruattuale della responsabilità del mediatore professionista.
Non c'è più alcun dubbio, che l'esame di abilitazione per agente immobiliare in Italia, sia più difficile di qualsiasi altro esame di abilitazione professionale. L'esame di abilitazione consente all'agente immobiliare professionale di svolgere attività di intermediazione ma di consulenza legale sotto molteplici aspetti, certamente normativistivo del diritto privato, diritto commerciale, diritto amministrativo, economia, estimo e diritto societario. Con l'esame di abilitazione di Agente Immobiliare, lo Stato esige dall'operatore, una conoscenza assoluta di molte materie complesse . La responsabilità professionale dell'agente immobiliare, che tra le altre cose viene attestata anche dall'ammontare delle parcelle, che sono le più alte rispetto a quelle dei notai, degli architetti e degli stessi legali, è da ritenersi garanzia assoluta in ogni attività di compravendita di beni immobili. Nel mercato immobiliare non c'e' alcun dubbio che l'Agente immobiliare sia il vero protagonista, la star e pertanto si deve pretendere dallo stesso una assoluta conoscenza delle materie, per le quali lo Stato, lo ha chiamato a sovrintendere.
Analisi e indagini giuridica sull'attività del mediatore professionale.
Il fatto che l’agente immobiliare non debba possedere, le specifiche conoscenze tecnico-legali che competono ad altri professionisti quali il notaio, l’avvocato o l’architetto ciò non toglie che l’agente immobiliare sia un professionista e come tale debba comportarsi e quindi usare la diligenza professionale richiesta a tutela delle parti intermediate.
Pertanto sebbene l’agente non sia tenuto a verificare o sapere ad esempio se una domanda di sanatoria straordinaria possa avere esito positivo o meno, non vi è tuttavia dubbio che il mediatore debba informare, nella specie, il promissario acquirente sul fatto che il cespite dal mediatore offerto sul mercato quantomeno possegga i requisiti fondamentali per svolgere la funzione per la quale il potenziale acquirente abbia inteso procedere nell’acquisto.
Leggi la notiziaRoma 22 luglio 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini Fondatore e direttore scientifico della Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche corsinicase@gmail.com
Capalbio la Dogana Pontificia, un caso di scuola sul pericolo della dichiarazione " ante 1967" la cosidetta Legge Ponte. Quello che vi racconto è la ricostruzione della dinamica amministrativa di un edificio antico come la Dogana Pontificia, una volta il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un caso di scuola che mette in evidenza, come il rogito notarile alle volte, nasconde irregolarità edilizie addirittura insanabili. Nell'immaginario collettivo il ministero del Notaro, dovrebbe accertare le difformità edilizie o gli abusi, ma non è così, al contrario, nelle compravendite immobiliari diventa una sorta di ufficio condono di ultima istanza, dove il proprietario in malafede, anzi anche l'imbroglione, trasferisce il bidone al malcapitato, con la certificazione di garanzia dell'attività notarile. Nel caso in questione l'Università telematica Guglielmo Marconi è stata vittima di un raggiro, ben confezionato e di grande interesse per gli studenti di giurisprudenza o di ingegneria. Se tra di voi c'è qualche raffinatissimo esperto del diritto urbanistico, la storia che vi racconto sarà pane per i vostri denti e miele per una ridente serata estiva.
A ministero del Notario Maria Luisa Vassalli. La storia di come un intero compendio immobiliare vincolato venne trasferito in assenza del pur minimo riscontro dei titoli edilizi.
Il complesso immobiliare , ex Dogana Pontificia , censito al NCEU del Comune di Capalbio al foglio 41 p.lla 65 sub 14-49 e terreni adiacenti di cui in oggetto è attualmente di proprietà dell’Università Telematica Guglielmo Marconi per acquisto con atto Notaio Vassalli Rep.13042 del 20.11.2008 da De Masi Giuseppe e Atto constatazione avverata condizione Rep.13141 del 20.02.2009. Atti di compravendita 1990-2009: ? Atto compravendita PIRODDI vende a AIRRI Rep 38389 del 26.06.90 la p.lla 66 e la p.lla 65 comprendente n.9 unità immobiliari sub 5-14 ( non viene specificata la Destinazione d’uso “ …con classamento, consistenza e rendita catastale da attribuire..” (Vedi All.M 1,1bis,1ter )
Leggi la notiziaRoma 21 luglio 2021 CorSera.it by Dr.Matteo Corsini Fondatore e direttore scientifico della Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ed Urbanistiche
(corsinicase@gmail.com)
Se volete fare gli immobiliaristi dovete studiare ed applicarvi. Il caso della Dogana Pontificia è un caso straordinario della dinamica edilizia, urbanistica e amministrativa e un caso paradigmatico delle sentenze del Tribunale Civile di Roma Sezione X, dove vige il giudizio dei giudici, senza alcun ausilio dei tecnici esperti nella materia in trattazione. Sentenza causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 85061 /2017 . Maria Luisa Rossi un giudice di sinistra che non vede il grossolano errore della Soprintendenza di Siena. NO su compendio immobiliare abusivo. La Procura di Roma dovrebbe indagare e indagherà a seguito della mia presentazione della denuncia esposto per abusivismo edilizio.
Tribunale Civile di Roma Sezione X, giudice Maria Luisa Rossi. Le aberrazioni dell'apparato della giustizia italiana. Un'altra sentenza su una compravendita immobiliare, di un compendio storico monumentale vincolato, il Palazzo del Chiarone a Capalbio, anche conosciuto come la Dogana Pontificia. Il palazzo è abusivo del tutto, nel corso di una profonda ristrutturazione dello stabile, per conto della Università telematica Guglielmo Marconi , è stato realizzato un intero piano, senza che fosse stato assentito da alcun titolo edilizio. Si scopre inoltre un NO della Soprintendenza di Siena ad una variante DIA, non assentita da alcun titolo edilizio.L'ente di tutela non ha visto l'illegittima presentazione della variante alla DIA. Sembra incredibile. Autorizza lavori che non potevano essere autorizzati. Ricorrerebbe qui il reato di falso ideologico in autorizzazioni amministrative vedi 479 c.p. 480 c.p. e 481 c.p.
Ma ciò che desta davvero preoccupazione è che il giudice Maria Luisa Rossi, abbia deciso di scrivere la sentenza senza aver incaricato un tecnico esperto in materia edilizia per accertarsi della conformità del compendio immobiliare.Se lo avesse fatto avrebbe scoperto quanto riportato nella relazione tecnica dell'Ingegne Marcello Conti.
Leggi la notizia
Roma 28 giugno 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini direttore scientifico della Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche
Finalmente la sentenza del Tar Calabria 22/01/2021 fa piazza pulita della confusione delle normative sulla agibilità dei fabbricati. Quando lavori di ogni ordine e natura, incidono sulla struttura portante dell'edificio, in violazione delle normative tecnico edilizie , deve essere revocata. Questa sentenza è lo spartiacque anche sulle polemiche afferenti il valore degli immobili con o senza agibilità e con pervicace incidenza ne tratteggia quelli commeciabili e quelli che non possono essere considerati tali. Con la pubblicazione di questa sentenza amministrativa di un Tribunale regionale così importante, si determina anche l'indirizzo legislativo e regolamentare, che dovrà via via essere sempre più stringente a tutela della incolumità dei cittadini. I giudici della X sezione del Tribunale Civile di Roma dovranno ben riflettere prima di scrivere sentenze senza l'ausilio dei CTU.
REVOCA DELL’AGIBILITÀ PER ABUSI CHE RIGUARDANO ASPETTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO
È legittima la revoca dell’agibilità dell'edificio qualora vengano realizzate opere abusive tali da compromettere la stabilità e la tenuta antisismica dell’intero immobile.
In proposito il TAR Calabria Reggio Calabria 22/01/2021, n. 70 ha ribadito il principio secondo il quale la conformità dei manufatti alle norme urbanistico/edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico/edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.
Inoltre il TAR ha specificato che è la stessa legge a richiedere - prima con l’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), e poi con il nuovo art. 24, comma 2, D.P.R. 380/2001 - che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata, tra l’altro, dalla “dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato” e che tale certificato (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità ex art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222) viene imposto con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni previste dalla legge.
Le norme in discorso vanno interpretate nel senso che, in caso di difformità dell’opera dal progetto edilizio e, a maggior ragione, in assenza di progetto, l’agibilità deve essere negata.
Roma 25 maggio 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini Direttore Scientifico della Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ed Urbanistiche
Giustizia Italiana, Roma Capitale tra abusivismo edilizio e scempio della giustizia.
Alla Procura della Repubblica di Roma non esiste un team di agenti di polizia giudiziaria esperti in reati edilizi e nel diritto urbanistico. Molti degli agenti della polizia giudiziaria sono però laureati presso le più note Università Telematiche. Agenti di polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza che a stento conoscono l'ortografia, sanno cosa sia la sintassi o la grammatica italiana. Le notule investigative ne diventano il paradigma dell'orrore logico anche giuridico. Se vogliamo combattere l'abusivismo edilizio e la violazione delle norme ( L. 24 luglio 2018, n. 89 del DL 29 Maggio 2018 n. 55) la Procura della Repubblica dovrebbe costituire un team di esperti al comando di uno dei nostri più grandi e celeberrimi magistrati Nicola D'Angelo, autore di testi scientifici di mirabile importanza Abusi e reati edilizi ( Maggioli Editore ) 1100 pagine di disciplina urbanisitica, pianificazione urbanistica, titoli abilitavi, attività edilizia, la Cila, la Scia. Nella terza parte tutto su abusivismo edilizio , sulla vigilanza e le relative sanzioni. Sanzioni civile e fiscali , le violazioni della normativa sulle opere in conglomerato armato, normale e precompresso ed a stgruttura metallica.Violazione delle normative antisismiche Ordinanza P.C.M. 3274/2003 e il D.M. 14 febbraio 2005 . La violazione dei vincoli ambientali , dei beni culturali e delle aree naturali protette.Accertamento di conformità , il condono edilizio L'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 32 della legge 326/2003 . Lo special team della Procura della Repubblica dovrebbe poi assumere dei tecnici specializzati architetti e ingegneri strutturisti, altrimenti non riusciremo mai a combattere l'imperante abusivismo e la mentalità del malaffare. Roma è una cloaca, il nostro centro storico considerato patrimonio dell'umanità è continuamente oggetto di scempio. Nessuno controlla, tantomeno la Virginia Raggi, e niente conosce su questa materia Calenda.
Leggi la notiziaLondon 4 Maggio 2017 by Philippe Warrell London
Michele Prestipino deve intervenire. Parliamo del nucleo di Polizia Giudiziaria al comando del capitano Andrea Maria Ortolani. Di questi procedimenti n. .................................................... ,se ne sta occupando il sostituto Procuratore dr. Antonio Clemente. Tra le pieghe delle indagini emergono ricostruzioni delle ipotesi di delitto che davvero stupiscono. Ne abbiamo già parlato, ma vi sono degli altri elementi che emergono dal rapporto del tenente Andrea Ortolani, le cui investigazioni sono il paradigma della illegittima interpretazione del significato delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico italiano. Nell'ambito di alcune indagini gli agenti di polizia giudiziaria l'istituto della trascrizione giudiziale su proprietà immobiliari si sarebbe trasformato in un indizio di comportametno criminoso e descritto come una violazione del codice penale quello della "inchiodatura ".
Leggi la notiziaRoma 30 marzo 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini direttore scientifico EUSG ( Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche e Urbanistiche)
La Legge Ponte n.765/1967 .L'immaginario collettivo del ruolo dei Notai nelle compravendite immobiliari, le effettive responsabilità sulla verifica della regolarità urbanistica. Ma è davvero così, oppure la regolarità urbanistica può avere riscontro soltanto dal minuzioso confronto degli elaborti grafici della licenza di costruire ? Valida la seconda operazione, nella quale si perviene alla legittimità edilizia nonchè della regolarità urbanistica. In caso di gravi difformità, con la dichirazione ante '67, acquisterete un immobile anche totalmente difforme. Alle volte agenzia immobiliare e notaio spingono verso la stessa direzione, pur di concludere l'affare, incamerare provvigioni e parcelle. Ma prima di ogni altra cosa, senza riscontro della licenza di costruire, fermatevi e mandatemi un email. Non fare un altro passo in avanti nel baratro dell'abusivismo edilizio. L'utilizzo della legge 765/1967 è tra le più abusate nel settore immobiliare, purtroppo contro gli interessi finali dei consociati.
"Nell'immaginario collettivo il Notaio sarebbe il garante della bontà dell'atto nonchè del bene che si va ad acquistare ed è allo stesso a cui si fa riferimento per eventuali sopraggiunti problemi, anche di natura urbanistica. Tuttavia è condivisibile la tesi di chi afferma come non sussista alcun obbligo a carico del Notaio rogante, circa la verifica sulla veridicità delle affermazioni del soggetto alienante sulla conformità urbanistica del fabbricato, oggetto di cessione, salvo che lo stesso non abbia ricevuto un apposito incarico. Deve certamente ravvisarsi l'operatività della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. per quanto attiene all'obbligo di affermare il vero da parte dell'alienante mentre il Notaio rogante risponde eslcusivamente della conformità dell'atto della dichiarazione ricevuta". ( Cass.pen. sez.V, 30 novembre 2011, n. 11628) Il Notaio secondo quanto stabilito dal dlgs n. 78 del 2010 converttio in legge 122/2010 , risponde della conformità catastale allo stato dei luoghi.
Leggi la notizia
ROMA 7 febbraio 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini direttore scientifico della Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ed Urbanistiche
Cosa rende sano il nostro ordinamento giuridico? I rimedi e le garanzie che esso avanza nella sua struttura prescrittiva. Se le condizioni amministrative dell'immobile oggetto della compravendita, denutrono nella irregolarità urbanistica, ovvero sono insufficienti i requisiti essenziali per ottenere la certificazione di agibilità, si pone il rimedio non soltanto della esecuzione in forma scecifica dell'obbligo di contrarre, ma contestualmente si può esercitare la cosiddetta azione estimatoria.
Se le parti hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato al momento del trasferimento del bene, il requisito dell'offerta del 2° comma dell'art. 2932 c.c., si considera soddisfatto con la medesima proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, essendo tale offerta implicita nella domanda. Questo lo scenario che io indico come " finzione giuridica " del nostro ordinamento.L'offerta della prestazione economica, del pagamengto , ex art. 2932 c.c. comma 2. c.c., costituisce una condizione dell'azione e può essere effettuata nel corso del giudizio, anche se il convenuto abbia proposto in via riconvenzionale la contrapposta domanda di risoluzione del preliminare per inadempiemnto dell'attore, in attesa di stabilire chi tra i due contraenti sia inadempiente, secondo il principio sancito dalll'istituto giuridico che regola "inademplimenti non est ademplendum". ( Cass. civ., sez. II, 29.08.2011, n. 17717; Cass. civ. sez. II, 30.11. 1995,n. 1077)
Leggi la notiziaRoma 20 febbraio 2021 CorSera.it by dr.Matteo Corsini Direttore scientifico Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ed Urbanistiche
Dal preliminare al rogito, le difformità impeditive negli atti di trasferimento ai sensi della legge 122/2010 e art. 29 della Legge 52/85
Vi è da dire che la disposizione legislativa di cui al c.1 bis dell’art. 29, L. 52/85 si pone “una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale”. Il D.L. 78/2010 al Titolo II è rubricato: “contrasto
all’evasione fiscale e contributiva”, L’art. 19 “aggiornamento del catasto”. Ciò implica che non ogni difformità tra lo stato dei luoghi e le risultanze catastali rileva ai fini della normativa scrutinata ma solo quelle incongruenze che producono una rilevante incidenza di natura “fiscale” e quindi una variazione rilevante nella rendita catastale.
Ed infatti proprio in questo senso si esprime l’Agenzia del Territorio (con le circolari: n. 2/2010, prot. 36607 del 9.7.2010 e n. 3/2010,prot. 42436 del 10.8.2010), nelle quali si precisa che “l’obbligo della relativa dichiarazione si
configura nell’ipotesi in cui le variazioni influiscono sulla consistenza, la categoria e la classe dell’unità immobiliare, in sostanza sulla determinazione della rendita catastale”. Se questo è quindi l’impianto normativo disciplinante la materia è evidente che alcun ostacolo di natura “catastale” si frappone all’emissione della sentenza ex art. 2932 c.c.
Roma 19 maggio 2020 Corsera.it by dr.Matteo Corsini direttore scientifico Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche
In mancanza di specifiche clausole contrattuali nella compravendita di immobili destinati ad abitazione
La normativa della agibilità è disciplinata dall’art. 24 del Testo unico dell’edilizia- d.P.R. n. 380/2001 – come modificato dall’art. 3 del D.lgs.222 del 2016.
Il certificato di agibilità- oggi segnalazione certificata di agibilità- è un documento con il quale si attesta la sussistenza, in un fabbricato, delle condizioni igienico sanitarie , di sicurezza, del risparmio energetico degli impianti installati, nel rispetto della normativa vigente. L’attuale normative prevede che la produzione di tale certificazione di agibilità non sia più ad elusivo onere del Comune , ma sia accessibile anche da un tecnico abilitato sotto la propria responsabilità previo recupero ed accertamento della intera documentazione attestante le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità alla normativa vigente. Pertanto la segnalazione certificata di agibilità non attesta la conformità urbanistica dell’immobile,ma esclusivamente la sussistenza delle condizioni d’igiene e di salubrità dell’edificio, nonché a quelle dei livelli di risparmio energetico. Un edificio agibile per segnalazione autocertificata, non esclude che possa essere abusivo sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
Leggi la notiziaROMA 16 MAGGIO 2020 CORSERA.IT by Redazione romana info@corsera.it
Gentili Lettori,
le azioni intimidatorie della società immobiliare Sidief spa (interamente detenuta da Banca d'Italia) non sono ancora terminate.Un' ultima missiva è pervenuta all'amministratore di Keliweb srl, hosting provider del CorSera.it, nel tentativo grottesco e anticostituzioale di rimuovere gli articoli dell'inchiesta su Palazzo Borghese di proprietà della Banca d'Italia, in assenza di qualsivoglia provvedimento delle competenti autorità giudiziarie. Questa volta l'editore del CorSera.it ha prediposto un dossier che è finito alla Procura della Repubblica di Roma. Insomma la storia di Palazzo Borghese, la sua progettata ristrutturazione faraonica, gli abusi edilizi incontrollati in anni di gestione amministrativa, tengono banco nell'asfittico mercato immobiliare del Covid-19. La vicenda sta assumendo dei toni sempre più grotteschi e affannosi, da parte dello studio legale Pasquale Frisina e del dr.Mario Breglia. La conoscenza del diritto difetta ad entrambi, ma ci rendiamo conto che norme e regolamenti edilizi sono a gemmazione perpetua, son migliaia, e non sempre tutti hanno le capacità mnemoniche per assorbire questa materia giuridica appassionante e utile a tutelare i nostri celeberrimi monumenti.
Spettabile Keliweb srl,
alla cortese attenzione sig. Francesco Meduri,
il contenuto della missiva dello studio Frisina è destituito di ogni fondamento giuridico, poichè il richiamato art. 17 del D.lgs. n. 70/2003, non può in alcun modo determinare la rimozione degli articoli ( tra le altre cose neanche indicati ) poichè tale condotta si pone in contrasto con giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. 7708/2019) che vieta qualsiasi intervento dell’hosting (peraltro nella specie hosting passivo), men che mai con azioni così incisive (come l’impedimento della messa on line del sito web) a fronte di notizia criminis connaturata da assoluta genericità (senza alcuna specificità come al contrario richiesto dalla massima giurisprudenza in materia) ed in relazione a fatti costituenti espressione del libero esercizio di opinione costituzionalmente garantito.
Per tale motivo questa mattina mi vedrò costretto ad adire la Procura della Repubblica di Roma in ragione dei comportamenti gravemente lesivi dei miei diritti costituzionali, intrapresi dallo studio legale Frisina e dall'assistita Sidief spa nella persona del rappresentante apicale dr.Mario Breglia e Carola Giuseppetti.
Con la presente la diffido peraltro a rimuovere gli " articoli " in assenza di qualsivoglia provvedimento della autorità giudiziaria competente.
Leggi la notiziaROMA 30 MARZO 2020 CORSERA.IT BY DR. RENATO CORSINI & THE STREET LAWYER
( REDAZIONE MOBILE ROMA 3383134192 )
CorSera.it Copyright 2020
#IORESTOACASA- IL GOVERNO INTERVENGA SULLE PUBBLICITA’ TELEVISIVE CHE ISPIRANO INCONSAPEVOLEMENTE COMPORTAMENTI NON CONFORMI ALLE SEVERISSIME MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE.
Il D.lgs. 31.7.2005, n. 177 (in supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale, 7 settembre n. 208) – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici all’art. 36, bis rubricato “Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche” dispone, tra l’altro, che: “le comunicazioni commerciali audiovisive:… 3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza…”.
Vi è dunque un obbligo per le emittenti televisive di controllare il contenuto delle pubblicità, dei trailer che vengono messi in onda e ciò non solo a tutela dei minori (in merito ai quali sussistono specifiche disposizioni molto restrittive anche i termini di fasce orarie di rispetto nonché di prodotti quali le bevande alcoliche) ma anche di tutti gli utenti.
Come noto le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (da ultimo D.L. 25 marzo 2020 n.19 .in Gazz. Uff., 25 marzo 2020, n. 79) hanno alla loro base il principio del c.d. distanziamento sociale, volendosi garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata (almeno un metro e mezzo) ritenuta adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Leggi la notiziaRoma 20 marzo 2020 by Ufficio legale by CorSera.it ( redazione mobile 335291766)
The Street Lawyer
Avv. Giulio Corsini
Roma
GIUSTIZIA – COVID-19 – NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI- ART. 108, c.1, DEL D.L. 17.3.2020, N. 18 (C.D. “DECRETO CURA ITALIA”) – SOSPETTA INCONSTITUZIONALITA’ –
Il Governo sta lavorando bene. La diffusione della pandemia da COVID-19 richiede risposte immediate che mettano prima di tutto al riparo coloro che, ogni giorno, lavorano per la collettività affinché il Paese non si fermi. Nelle misure adottate in materia di giustizia, all’art. 108, si riscontra un importante riferimento agli operatori del servizio postale (“Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”).
Leggi la notizia
Roma 18 marzo 2020 edit by UFFICIO LEGALE CORSERA.IT COPYRIGHT 2020 ( REDAZIONE MOBILE 335291766 INFO DECRETO CURA ITALIA)
#IORESTOACASA – GIUSTIZIA - SOSPENSIONE DEI TERMINI E DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE- PROROGHE E CHIARIMENTI INTERPRETATIVI NEL D.L. 17.3.2020, N. 18 (C.D. “DECRETO CURA ITALIA”)
Il c.d. Decreto “CURA ITALIA” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.3.2020 (anno 161° - Numero 70) dispone agli art. 83 e ss. una serie di interventi urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
Con il precedente D.L. 8.3.2020, n. 11 era stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini dei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22.3.2020.
L’art. 83 del D.L. “CURA ITALIA” considerato il “rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico” in atto nel Paese ha prorogato il termine fissato in precedenza differendolo al 15 aprile 2020.
Leggi la notiziaROMA 25 DICEMBRE 2012 CORSERA.IT
CORSERA DIRITTO URBANISTICO ANALISI RIFLESSIONI E STUDI PER LA PRIMA ENCICLOPEDIA UNIVERSALE DI SCIENZE GIURIDICHE A CURA DEL DR.MATTEO CORSINI
CONSILIO FATI NECESSITATEM RUMPERE.
QUESTO BROCARDO LATINO E' IL MIO REGALO DI NATALE PER TUTTI COLORO CHE NON VOGLIONO FARSI TRASCINARE VIA DAL LORO DESTINO,MA AL CONTRARIO INTENDONO VINCERE IL DESTINO CON LA FORZA DEL CONSIGLIO,DEL SAPERE,DELLA CONOSCENZA.
scrivi a redazione@corsera.it
IL RLASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA',NON SEMPRE E' AUTOMATICO SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DEL NUOVO TITOLO ABILITATIVO,CONSEGUENTE ALL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA.INFATTI LA DEROGA PREVISTA DALLA NORMA CIRCA I REQUISITI FISSATI DALLE NORME REGOLAMENTARI,NON RIGUARDA AFFATTO ANCHE I REQUISITI RICHIESTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DEVE PERTANTO ESCLUDERSI L'AUTOMATICITA' ASSOLUTA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA',A SEGUITO DI CONCESSIONE IN SANATORIA,DOVENDO AL CONTRARIO IL COMUNE VERIFICARE CHE AL MOMENTO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA',SIANO OSSERVATE NON SOLO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 221 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE,MA ANCHE QUELLE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI ABITABILITA' E RISPETTIVA NORMATIVA TECNICA,QUALI AD ESEMPIO QUELLA A TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E QUELLE DEL CONSUMO ENERGETICO.
Leggi la notizia