HOTLINE: +39 335 291 766
  • Home
  • Politica
  • DEMOCRATICI CONVENZIONE.I CONFINI NATURALI DELLA FELICITA' NELLO STATO IDEALE DI WOHLFART.DA LEIBNIZ A CHRISTIAN WOLFF....

DEMOCRATICI CONVENZIONE.I CONFINI NATURALI DELLA FELICITA' NELLO STATO IDEALE DI WOHLFART.DA LEIBNIZ A CHRISTIAN WOLFF.

Roma 11 Ottobre 2009(Corsera.it) di Matteo Corsini .

Studi e riflessioni per l'Enciclopedia universale di Scienze giuridiche.Università degli Studi Guglielmo Marconi Roma.

Leibniz teorizzava, che lo stato di natura è inferiore alla società civile,tantè che l'eguaglianza naturale è inferiore alla distinzione sociale.Mentre per Wolff, prevale il modulo soggettivistico,imperniato sull'uomo naturale,la cui estensione si dirama nelle obbligaziones connatae.

I diritti naturali dunque le posizioni soggettive favorevoli,attive,sono condizionabili dall'intervento della legge morale e dell'autorità statuale.Non un mondo di diritti e facoltà,ma un mondo di obblighi per adempiere i quali si configurano necessariamente alcuni diritti.Infatti il soggetto naturale ha un diritto su tutto quanto è necessario per adempiere a queste obbligazoini naturali.

Sulla base di siffatta concenzione del diritto in senso soggettivo naturale,che funziona come proposizione prima(in senso logico) del sistema del diritto,si sviluppano,due importantissime concezioni e che appaiono come proposizioni derivate o teoremi,che esiste una ....

...correlazione necessaria tra diritti e doveri e che ognuna di queste posizioni di diritto,quale che siano i contenuti,determina una situazione di eguaglianza nei soggetti del diritto.

Si evince dunque come tra Leibniz e Wolff la posizione del soggetto naturale sia divergente,dove in uno l'uomo naturale soccombe alle regole della società civile,mentre nell'altro quei diritti naturali si esaltano,diventano l'indicazione per la strada della costituzionalizzazione del diritto del  sistema positivo.Infatti le obbligazioni naturali sono uguali per tutti,come i diritti naturali,tutto quanto è lecito per un soggetto in conformità al suo diritto naturale è lecito anche per gli altri individui,l'estensione dei diritti trova un limite nell'eguale estensione del diritto altrui e per converso tanto più si estende un diitto altrui,tanto più si comprime quello dell'altro,si determina dunque un dovere o una soggezione per agli altri.

Leggi dunque sorrette da schemi di eguaglianza e della simmetria,il sinallagma delle obbligazioni tra diritti e doveri.In nuce dunque la bandiera razionale dell'idea fondante di ogni ordinamento moderno,quello costituzionale.Wolff raggiunge per primo dunque la conoscenza della radice profonda del diritto degli uomini che nel corso del tempo progredirà sino alla costituzione degli stati moderni.

Dalle leggi fondamentali del sistema del diritto naturale,cioè dall'eguaglianza e dalla reciprocità,discende ogni diritto naturale di libertà(facoltà di fare) e di sicurezza(divieto per gli altri di turbare) che permettono in una società naturale,la sussistenza materiale e spirituale dell'uomo e la stessa felicità,il cui perseguimento,si configura anch'esso come dovere naturale.

Wolff,dopo aver accolto l'ipotesi contrattualistica dell'origine della società statale,concepisce lo Stato come una società naturale prolungata e perfezionata per un più efficace soddisfacimento delle esigenze della vita fisica e spirituale.Il diritto positivo dunque è un prolungamento del diritto naturale,attraverso nuove leggi astratte e di conseguenza riproduttive di eguaglianza volta al bene e alla sicurezza comune.

In questo ultimo paragrafo stà la forza rivoluzionaria del pensiero di Wolff che prima di ogni altro determina e focalizza la sintesi giuridica tra diritto naturale e positivo e lo intende nella maniera moderna,che oggi è completamente assorbita dagli ordinamenti vigenti.La prevalenza di quella condizione naturale dell'uomo rispetto a se stesso,al mondo e agli altri simili.Un successo,e il superamento della concettualità esistenziale di Leibniz.Anche se alcuni possano considerarla una forzatura delle tesi del predecessore,antinomiche e contradditorie,queste si avvalgono della sicurezza assoluta di quella determinazione che viveva nel cuore pulsante del pensiero di Leibniz,l' unità di quegli enti(considerati i  gradi della giustizia) che contribuiscono al raggiungimento dell'ideale di giustizia,la verità dell'uomo,trasmessa e trascesa,fin dal suo concepimento nella volontà di Dio.

IN questo senso arriviamo alla metodologica del concetto dell'obbligo di uno Stato,di procurare il bene comune il WOHLFART,che si tramuta -come dice Tarello-in un concetto di invasione sia pure benevola nella vita dei cittadini.Il confine delle libertà individuali,così tanto difese anche dalla dottrina di Locke,si misurano insieme agli anelli concentrici delle attività legislative dello Stato,trovano la misura della condizione naturale di coesistenza,la prima e utile forma per raggiungere l'integrità dei diritti e dei doveri preconizzati nelle teoria e accolti nella pratica giuridica,statuale.

Difficile non immaginarsi l'entusiasmo di tali formulazioni per l'epoca,il coraggio,il raggiungimento dei bandoli della matassa,di quel sistema giurdico ancora aggrovigliato e incerto che era tipico di quel periodo.L'arazzo colorato di Wolff,utile ai regimi assolutistici dell'epoca,in realtà ricamava nel suo interno i germogli efficienti e semplicizzanti,della figura umana intesa come fine ultimo di ogni ordinamento giuridico. Non sono infatti d'accordo con Giovanni Tarello quando sostiene che ,sebbene il wolffismo occupa un posto di grande rilievo nella storia dell'unificazione del soggetto del diritto,è vero anche che quel posto gli spetta per quanto concerne l'elaborazione di strumenti formali di espressione delle discipline giuridiche,e non certo per contenuti ideologico-pratici riformatori,che proprio non vi erano nel senso che assecondavano la riforma tentata dagli assolutismi germanici di quegli stessi anni.

Lo Stato civile per Wolff racchiude in se stesso anche quel segreto connaturato alla stessa dimensione dell'uomo,quella ricerca della felicità,che difficilmente può tradursi nei dettami di qualsiasi ordinamento giuridico,ma che sicuramente ne deve ispirare la classificazione delle regole,lo spirito delle norme.

 

A cura di Matteo Corsini (appassionato studente delle Scienze Giuridiche)

Studi e riflessioni per l' Encilopedia Universale di scienze giuridiche e di storia contemporanea.

Testi adottati Storia della Cultura giuridica moderna.Giovanni Tarello.

Elementi di Diritto privato romano.Mario Talamanca.

Diritto Pubblico Romano A.Burdese.

Hegel LIneamenti di filosofia del diritto Edizioni Laterza.

Storia della filosofia del diritto di Guido Fassò edizioni Laterza.

 


Comments (0)

DI' LA TUA SCRIVI UN COMMENTO A QUESTO ARTICOLO

Per commentare gli articoli è necessario essere loggati a Corsera Space. Fai log in oppure, se non sei ancora un utente della Community di Corsera, registrati qui.