Roma 6 Marzo 2011 CORSERA.IT---Studi e riflessioni per l'Enciclopedia Universale di Scienze Giuridiche a cura di Matteo Corsini.
Processo di cognizione,l'atto di citazione.La barriera preclusiva a carico della parte attrice.
La fase introduttiva del processo di cognizione viene esaltata con la PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA,l'atto giuridico con il quale il soggetto chiede la TUTELA GIURISDIZIONALE.
La domanda giudiziale si propone con le forme proprie dell'atto di citazione,(rituale organico n.d.r.),che è un atto scritto (secondo l'ultimo comma dell'art 163 c.p.c.-richiama art. 125 c.p.c.)tipicamente e doppiamente recettizio in quanto si rivolge a due destinari distinti:il soggetto nei cui confronti l'attore propone la domanda che diviene il CONVENUTO,e il soggetto al quale l'attore rivolge la domanda,ovvero il GIUDICE.
Duplice è dunque il contenuto e la funzione....
dell'atto stesso,da un lato quella di citare,chiamare o convenire in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda c.d. VOCATIO IN JUS,e dall'altra quella di rivolgere la domanda di tutel giurisdizionale mediante cognizione,previa affermazione del diritto di cui si chiede la tutela,dei fatti costitutivi e lesivi,co la conseguente determinazione dell'oggetto del processo,c.d. EDITIO ACTIONIS.(rif.cit.Crisanto Mandrioli)Con tali figure si compie la modalità di proposizione della domanda,nel suo momento dinamico.
I requisiti dell'atto di citazione.
L'art. 163 del c.p.c. indica di quali elementi fondamentali si deve comporre l'atto di citazione,ovvero l'indicazione del tribunale,del giudice,degli attori,con il relativo difensore e il convenuto,la parte avversaria;quindi la formulazione del suo oggetto con l'allegazione dei fatti e l'offerta dei mezzi di prova e infine la citazione nel senso stretto,la voctio in jus.
PETITUM MEDIATO,IMMEDIATO E CAUSA PETENDI.
Si individua pertanto il giudice a cui si rivolge la domanda,gli attori e il convenuto,per assolvere alla funzione di individuare le parti in causa.
La determinazione della cosa oggetto della domanda,che ha il senso generico di "bene della vita" che individua il petitum mediato,che non viene considerato in modo avulso dal petitum immediato e sia della causa petendi.
Il petitum è l'oggetto dell'azione: la parola latina infatti significa "chiesto", pertanto coincide con ciò che si chiede. C'è un aspetto da considerare: mentre nella vita noi difendiamo i nostri beni, le nostre cose, nell'azione giudiziale noi chiediamo qualcosa ad un giudice: ecco dunque apparire la dualità del concetto di petitum: esso si scinde in due aspetti: il petitum, cosiddetto, immediato, che corrisponde esattamente al provvedimento che si chiede al giudice di emanare, ed il petitutm, cosiddetto,mediato,che corrisponde invece al bene della vita oggetto del processo.
Ad esempio, in una domanda giudiziale volta all'accertamento di un diritto di proprietà (art. 832 c.c.), il petitum immediato è il provvedimento richiesto al Giudice volto ad accertare il diritto a godere in modo pieno ed esclusivo del bene oggetto della domanda processuale; il petitum mediato invece, è il bene stesso della vita di cui ci si pretende proprietari
Causa petendi in latino significa "ragione del domandare",la ragione stessa sulla quale la domanda si forma, il titolo su cui si fonda l'azione, ovvero i fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato in forza del quale può sussistere il petitum, che è strettamente collegato in entrambi gli aspetti predetti alla causa petendi.
In particolare il petitum mediato e la causa petendi sono i due aspetti del diritto sostanziale affermato: il bene che si vuole tutelare, ed in base a quale diritto si richiede la tutela.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 12258/2002) ha ribadito che la precisazione della causa petendi non necessita che siano correttamente indicate le norme applicabili al caso ed i relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione, in termini sostanziali, dei fatti costitutivi del diritto autoindividuato azionato.
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