15.1.2009(corsera.it) di Renato Corsini.
La Corte dei Conti “ Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria” ( art.100, comma secondo, Costituzione). Sulla base di questo principio la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio 20 persone coinvolte nel cosiddetto scandalo calciopoli risalente al 2006 pretendendo un risarcimento all’erario di 120 milioni di euro. Una somma enorme. I convenuti sono gli arbitri Paparesta, Bertini, Cassarà,Gabriele, Pieri, Recalbuto, De Santis, gli assistenti Dattilo,Ambrosino, Titomanlio, Babini, Puglisi, i designatori Bergamo e Pairetto, il capo dell’associazione italiana arbitri Lanese, il capo degli assistenti arbitrali Mazzei, l’ex vice presidente della Federcalcio Mazzini, due giornalisti e una signora soprannominata la zarina. Archiviata la posizione di Carraro, non c’era da dubitarne.
Il vice procuratore generale Ugo Montella basa la sua richiesta di danno erariale in particolare nei confronti degli arbitri ritenendoli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio dipendenti della Federcalcio. Sul tema ricordo che la giurisprudenza penale abbia a suo tempo affermato che l’arbitro di una partita di calcio è un soggetto privo di connotazione pubblicistica. Per il profilo organizzatorio, la Federcalcio acquista natura pubblica derivata dal CONI. La lega calcio ne è sottratta, perché gestisce il campionato, attività che resta attratta nell’orbita del privato.Le società di calcio sono soggetti di diritto privato che si riconoscono nella lega a cui affidano la gestione del campionato a cui partecipano. L’arbitro è il terzo attore dell’incontro la cui natura per il profilo logico giuridico è di soggetto privato in quanto è il garante del rispetto delle regole tecniche del gioco. Il comportamento dell’arbitro è sottratto alla cognizione del giudice amministrativo nello svolgimento delle sue funzioni come sono sottratti allo stesso giudice il risultato ottenuto sul campo dalle squadre. L’ambito tecnico appartiene alla cognizione del giudice sportivo. La rilevanza dell’interesse pubblico dell’incontro non si riversa né sulle squadre né sull’arbitro essendo un fenomeno estraneo al fine dello scopo sociale delle società sportive di partecipazione alle competizioni calcistiche, tanto che le gare si possono svolgere anche a porte chiuse. A me pare che sia carente la giurisdizione del giudice contabile osservando che se la lega gestisce i campionati per delega della Federcalcio questa attività che non è organizzatoria , perché compete alla federazione, resta nell’orbita del privato. E’da escludere il danno erariale. Il presunto comportamento lesivo subito dalla Federazione e dal CONI per la vicenda calciopoli può trovare risarcimento presso il giudice civile, e non certo presso quello contabile. Diversa è la posizione dell’ex vice presidente federale Mazzini, già a suo tempo coinvolto in un processo penale che riguardava la gestione della lega dilettanti presieduta da Elio Giulivi, dei designatori Bergamo e Pairetto, che per la loro funzione organizzatoria sono soggetti esercenti una pubblica funzione. Eccessiva la richiesta di 120 milioni di euro, perché l’immagine del calcio italiano che si presume che sia stata violata dalla vicenda calciopoli, come sostiene il vice procuratore generale, in realtà è quella che si rileva dai risultati ottenuti a livello mondiale acclarata dalla conquista della coppa del mondo dagli azzurri. Personalmente ritengo che la Corte, presieduta da Mario Ristuccia, abbia i motivi per assolvere gli arbitri. L’udienza di lunedì 12 gennaio è stata aggiornata. La sentenza a fine marzo. Il giudizio contabile è indipendente da quello penale.
Renato Corsini.
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