ROMA 12 SETTEMBRE 2012 CORSERA.IT
L’allenatore della Juventus Antonio Conte condannato dalla giustizia sportiva e in attesa del verdetto definitivo con il ricorso inoltrato al Coni deve anche rispondere alla giustizia penale. Ma in questa vicenda dove non c’è ancora la certezza della colpevolezza, tra giudice sportivo e giudice potrebbe fare la sua comparsa, e non è da escludere, il giudice civile. Un terzo giudice chiamato a valutare i fatti per il profilo del risarcimento del danno subito ...
dalla sanzione disciplinare comminatagli. Lo prevede la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2011 presidente ugo de siervo in una vertenza tra un tesserato della federazione italiana pallacanestro e il coni. Il tema l’interesse legittimo del tesserato ad adire il tribunale amministrativo per impugnare la decisone della ex camera di conciliazione e arbitrato dell’ente pubblico di conferma... della sanzione disciplinare federale di inibizione da ogni attività “ endofederale” per la durata di tre anni e quattro mesi. La Consulta ha rilevato che la disposizione legislativa nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, è aderente al dettato costituzionale. Il ricorso al giudice amministrativo è quindi improponibile. Un capovolgimento operato dal legislatore, un passo indietro nella tutela degli interessi legittimi dei tesserati. Se consideriamo che le attività sportive e in particolare quelle agonistiche agiscono entro un sistema monopolistico, la decisione della corte costituzionale che avalla il legislatore appare incomprensibile obliterando i fondamentali diritti di libertà della persona, “ fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione”, come si legge nella stessa sentenza.
MA è qui il punto.
Renato Corsini.
Comments (0)