Roma 15 Novembre 2012 Corsera.it di Renato Corsini
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Gianni Petrucci. Il mistero di una legge ad personam per consentirgli di governare il CONI per quattordici anni. Ha partecipato a quattro olimpiadi da presidente. L’influenza della politica nell’amministrazione dello sport è straripante. L’elezione del prossimo presidente rinnoverà la farsa di una designazione voluta dal potere politico. I soldi che lo Stato versa al CONI per il suo mantenimento fanno gola a tutti.Gli elettori seguono il vento che tira e legano l’asino dove vuole il...
padrone.Per Petrucci si è persino ricorso a provvedimenti illegittimi modificando la legge con l’avallo del legislatore. Legge ad personam nello stesso stile di quelle approvate per Silvio Berlusconi. Così vive la casta padrona dello sport di privilegi inammissibili.
La modifica dell’art.3 del decreto legislativo 23 luglio 1999,n.242 attuata con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.15 ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002,n.137, pubblicato sulla G.U. n.21 del 27 gennaio 2004, è il provvedimento ad personam.Nella precedente lettura dell’art. 3 si disponeva che il presidente del CONI non potesse restare in carica “oltre due mandati”. Nella susseguente lettura si disponeva “ E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie “. La modifica dell’articolo 3 appare ingiustificata e illegittima nella sua formulazione giuridica, perché adottata, nel caso di specie, a favorire il terzo mandato consecutivo di Petrucci che si è concluso con il ciclo olimpico 2004-2008. Con l’elezione avvenuta il 6 maggio 2009, Petrucci ha raggiunto il traguardo del quarto mandato consecutivo. Un mezzo quadriennio succeduto a Pescante dimissionario e tre quadrienni pieni. Stando alla formulazione dell’articolo 3, la durata della carica di quattro anni è un limite temporale (“gli organi del Coni restano in carica quattro anni”) che non incide sulla funzione della carica esercitata per un periodo inferiore al quadriennio. Se fosse il contrario si dovrebbe ritenere che il limite temporale stesso legittimasse la funzione e quindi il mandato stesso. In via principale è stata violata la mens della legge 15 marzo 1997, n.59 che introduceva il principio, attuato con l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 242/1999, di limitare i mandati negli enti pubblici ad una sola riconferma, al fine di evitare il coagularsi di posizioni di potere, come si può rilevare dalla lettura degli atti parlamentari.
Renato Corsini
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