Roma 16 Novembre 2012 Corsera.it di Reato Corsini
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Osvaldo Napoli deputato ha proposto un disegno di legge che tende a liberalizzare il settore della certificazione del maneggio delle armi. Un’apertura che dovrebbe estendersi a tutto l’universo sportivo monopolizzato dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali. Concorrenza quindi tra soggetti privati che operano negli stessi settori economici e sociali.L’avvio della proposta di legge Napoli parte dal monopolio delle certificazioni per il maneggio delle armi detenuto dall’Unione italiana tiro a segno.L’on. Napoli si pone il problema della presenza di altre federazioni monopoliste di sport armieri. Federazione italiana tiro a volo, federazione italiana discipline sportive armi da caccia,federazione italiana tiro dinamico sportivo. Occorre quindi liberalizzare l’oligopolio secondo il pensiero di Napoli.Rendendosi necessaria ....
la differenziazione tra le varie attività sportive esercitate con armi appare paradossale che le sezioni di tiro a segno certifichino l’idoneità all’esercizio di sport di armieri che non si praticano presso di loro come,per esempio, il tiro a volo. Le attività devono essere pertanto equiparate con riferimento all’esercizio del tiro e alla certificazione di idoneità al maneggio delle armi,che potranno essere sviluppate dai soggetti autorizzati secondo l’emananda normativa regolamentare.
Il discorso non fa una piega ma liberalizzare i monopoli mi appare un controsenso. L’ingresso dei privati nello specifico settore liberalizzando le certificazioni e quindi introducendo la concorrenza significa eliminare l’oligopolio aprendo al libero mercato.Si avvia così una attività commerciale di tipo imprenditoriale dove il capitale privato ha la possibilità di sviluppare le sue risorse per migliorare il servizio e gli investimenti per i poligoni di tiro. Non si è ancora capito che le attività sportive di qualsiasi disciplina sono fagocitate dal monopolio del CONI che detiene il potere di riconoscimento delle federazioni secondo il principio olimpico di una sola federazione per la stessa disciplina.Il nesso da spezzare è questo confondendo la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi , in genere a tutte le gare internazionali e nazionali , con l’esercizio della attività sportiva praticata.
Se l’intento dell’iniziativa parlamentare dell’on. Napoli fosse questo è certamente da applaudire. Tuttavia appare il campo di azione appare miope limitato al maneggio delle armi e lasciando inalterato l’oligopolio delle quattro federazioni armigere che sono sostenute con sovvenzioni statali tramite il CONI. Qui il punto della forza dell’oligopolio la mano pubblico, l’uso a volte disinvolto a volte illecito delle risorse della collettività.Se si vuole liberalizzare occorre far entrare l’iniziativa privata a pieno regime così da far risparmiare lo Stato.Le sezioni di tiro a segno dell’Unione tiro a segno sono chiamate ad organizzarsi nell’offrire il servizio che rendono alla collettività conformandosi alla concorrenza e quindi riappropriandosi delle loro attività commerciali e imprenditoriali autonomamente dall’Unione il cui vincolo può rimanere solo nell’ambito delle attività sportive perseguite.
La proposta dell’on Napoli è stata presentata il 4 ottobre 2012 con il numero della Camera dei deputati 5513
Renato Corsini
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5513
—
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI
Modifiche agli articoli 8 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e 251 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, concernenti i requisiti per il rilascio
delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e per la
prestazione di servizio armato presso enti pubblici o privati
Presentata il 4 ottobre 2012
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le leggi del
nostro Paese prevedono che chi presta
servizio armato presso enti pubblici o
privati è obbligato a iscriversi a una sezione
di tiro a segno nazionale e deve
superare ogni anno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno. Ciò al fine
di garantire un regolare allenamento all’uso
delle armi da fuoco per chi svolge
un’attività che ne comporta l’impiego per
questioni di sicurezza. Inoltre, il rilascio
delle autorizzazioni per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, il deposito e la
riparazione di armi, nonché del permesso
del porto d’armi, è subordinato all’accertamento
della capacità tecnica del richiedente.
Per quanto riguarda il rilascio del
porto d’armi, la capacità di utilizzo viene
presunta nei confronti di coloro i quali,
nei dieci anni antecedenti alla presentazione
della prima istanza, hanno prestato
servizio militare nelle Forze armate o in
uno dei Corpi armati dello Stato, oppure
provengano dai ruoli del personale civile
della pubblica sicurezza in qualità di funzionari.
Tutti gli altri soggetti devono conseguire
il certificato d’idoneità al maneggio
delle armi e devono presentarlo all’autorità
amministrativa competente. Tale certificato
è attualmente rilasciato dalle sezioni
del tiro a segno nazionale, appartenenti
all’Unione italiana tiro a segno
(UITS), e a tali sezioni sono riservate le
attività di esercitazione al tiro.
Le nostre leggi riservano allo Stato
l’avviamento all’uso alle armi e l’allena-
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mento nel loro utilizzo, considerato come
prodromico e funzionale all’addestramento
militare.
In realtà, la sospensione a tempo indeterminato
del servizio di leva, con la
creazione di un esercito professionale specializzato,
non richiede che l’attività di
addestramento all’uso sportivo e venatorio
delle armi ricada all’interno dell’attività di
difesa dello Stato.
Inoltre, l’assurgere degli sport armieri a
pratica diffusa al di fuori dell’attività delle
sezioni di tiro a segno e la presenza
all’interno del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) di altre tre federazioni
sportive armiere riconosciute – Federazione
italiana tiro al volo (FITAV),
Federazione italiana discipline sportive
armi da caccia (FIDASC) e Federazione
italiana tiro dinamico sportivo (FITDS) –
oltre all’UITS, rendono necessaria la differenziazione
tra le varie attività sportive
esercitate con armi; appare infatti paradossale
che le sezioni di tiro a segno
certifichino l’idoneità all’esercizio di sport
armieri che non si praticano presso di loro
come, per esempio, il tiro a volo. Notoriamente,
infatti, nelle sezioni di tiro a
segno non si sviluppa alcuna attività ordinaria
con armi ad anima liscia, ossia
quelle che vengono utilizzate nel tiro a
volo, attività istituzionale della FITAV e
della FIDASC.
La nascita di una categoria di campi di
tiro o di poligoni privati muniti di autorizzazione
di pubblica sicurezza, in cui si
svolgono tutte le attività che si sviluppano
nelle sezioni di tiro a segno, impedisce di
discriminarle rispetto a queste ultime, anche
in considerazione del fatto che la
quasi totalità di essi sono o saranno associati
alle tre altre federazioni sportive
armiere. Le attività devono essere pertanto
equiparate, con riferimento alle esercitazioni
di tiro e alla certificazione d’idoneità
al maneggio delle armi, che potranno
essere sviluppate dai soggetti autorizzati
secondo l’emananda normativa regolamentare.
È da sottolineare che la misura si
impone al fine di far cessare un’evidente
discriminazione, per non dire un vero e
proprio oligopolio garantito da leggi statali
che, ad oggi, concedono diritti esclusivi
nell’offerta di un servizio particolare in un
territorio specifico, in evidente contrasto
con il diritto dell’Unione europea di tutela
della concorrenza, e segnatamente con
l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, che considera
le misure che favoriscono alcuni soggetti
rispetto ad altri al pari di aiuti di Stato.
La presente proposta di legge è finalizzata
sia alla rimozione degli ostacoli
normativi alla concorrenza attraverso una
modifica al sesto comma dell’articolo 8
della legge 18 aprile 1975, n.
vengono inseriti i campi di tiro e i poligoni
privati dotati di licenza di pubblica sicurezza,
ai sensi dell’articolo 57 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, tra i
soggetti legittimati a rilasciare la certificazione
d’idoneità al maneggio delle armi
ai fini del rilascio del porto d’armi, sia a
prevedere che, modificando l’articolo 251
del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010, ai fini
dell’accertamento della capacità tecnica,
l’interessato debba sostenere almeno quattro
prove d’idoneità per ottenere il porto
d’armi. Se l’Italia prevedesse come la
Francia la necessità di sostenere più prove
per conseguire il porto d’armi si ridurrebbe,
infatti, il numero delle armi detenute
e aumenterebbero i porti d’arma a
tutto vantaggio della sicurezza.
Inoltre, essendo presente nei poligoni
un medico che sottopone gli aspiranti
detentori di armi a una visita psico-fisica
ogni due anni, i poligoni potrebbero interfacciarsi
con le questure comunicando i
dati in tempi celeri. I poligoni autorizzati
grazie al confronto con le questure sarebbero
quindi un’importante garanzia di
sicurezza.
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PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Modifiche all’articolo 8 della legge
18 aprile 1975, n. 110).
1. All’articolo 8 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal
seguente:
« Ai fini dell’accertamento della capacità
tecnica, l’interessato deve sostenere
almeno quattro prove d’idoneità nel corso
di un anno »;
b) al sesto comma, dopo le parole:
« tiro a segno nazionale » sono inserite le
seguenti: « ovvero da un campo di tiro o da
un poligono autorizzato ai sensi dell’articolo
57 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
».
ART. 2.
(Modifiche all’articolo 251 del codice di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
1. All’articolo 251 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e
devono » fino a: « tiro a segno » sono
sostituite dalle seguenti: « ovvero a un
campo di tiro o a un poligono autorizzato
ai sensi dell’articolo 57 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e devono sostenere
almeno quattro prove d’idoneità nel
corso di un anno »;
b) al comma 2, dopo le parole: « sezione
di tiro a segno nazionale » sono
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inserite le seguenti: « ovvero a un campo di
tiro o a un poligono autorizzato ai sensi
dell’articolo 57 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ».
€ 1,00 *16PDL0064980*
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