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CORSERA SCANDALO UITS on.OSVALDO NAPOLI LIBERALIZZARE OLIGOPOLIO DEI BATMAN DEL CONI

Roma 16 Novembre 2012 Corsera.it di Reato Corsini

scrivi a redazione@corsera.it

Osvaldo Napoli deputato ha proposto un disegno di legge che tende a liberalizzare il settore  della certificazione del maneggio delle armi. Un’apertura che dovrebbe estendersi a tutto l’universo sportivo monopolizzato dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali. Concorrenza quindi tra soggetti privati che operano negli stessi settori economici e sociali.L’avvio della proposta di legge Napoli parte dal monopolio delle certificazioni per il maneggio delle armi detenuto dall’Unione italiana tiro a segno.L’on. Napoli si pone il problema della presenza di altre federazioni monopoliste di sport armieri. Federazione italiana tiro a volo, federazione italiana discipline sportive armi da caccia,federazione italiana tiro dinamico sportivo. Occorre quindi liberalizzare l’oligopolio secondo il pensiero di Napoli.Rendendosi necessaria ....

la differenziazione tra le varie attività sportive esercitate con armi appare paradossale che le sezioni di tiro a segno certifichino l’idoneità all’esercizio di sport di armieri che non si praticano presso di loro come,per esempio, il tiro a volo. Le attività devono essere pertanto equiparate con riferimento all’esercizio del tiro e alla certificazione di idoneità al maneggio delle armi,che potranno essere sviluppate dai soggetti autorizzati secondo l’emananda normativa regolamentare.

Il discorso non fa una piega ma liberalizzare i monopoli mi appare un controsenso. L’ingresso dei privati nello specifico settore liberalizzando le certificazioni e quindi introducendo la concorrenza significa eliminare l’oligopolio aprendo al libero mercato.Si avvia così una attività commerciale di tipo imprenditoriale dove il capitale privato ha la possibilità di sviluppare le sue risorse per migliorare il servizio e gli investimenti per i poligoni di tiro. Non si è ancora capito che le attività sportive di qualsiasi disciplina sono fagocitate dal monopolio del CONI che detiene il potere di riconoscimento delle federazioni secondo il principio olimpico di una sola federazione per la stessa disciplina.Il nesso da spezzare è questo confondendo la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi , in genere a tutte le gare internazionali e nazionali , con l’esercizio della attività sportiva praticata.

 

Se l’intento dell’iniziativa parlamentare dell’on. Napoli fosse questo è certamente da applaudire. Tuttavia appare il campo di azione appare miope limitato al maneggio delle armi e lasciando inalterato l’oligopolio delle quattro federazioni armigere che sono sostenute con sovvenzioni statali tramite il CONI. Qui il punto della forza dell’oligopolio la mano pubblico, l’uso a volte disinvolto a volte illecito delle risorse della collettività.Se si vuole liberalizzare occorre far entrare l’iniziativa privata a pieno regime così da far risparmiare lo Stato.Le sezioni di tiro a segno dell’Unione tiro a segno sono chiamate ad organizzarsi nell’offrire il servizio che rendono alla collettività conformandosi alla concorrenza  e quindi riappropriandosi delle loro attività commerciali e imprenditoriali autonomamente dall’Unione il cui vincolo può rimanere solo nell’ambito delle attività sportive perseguite.

La proposta dell’on Napoli è stata presentata il 4 ottobre 2012 con il numero della Camera dei deputati  5513

 

Renato Corsini

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5513

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Modifiche agli articoli 8 della legge 18 aprile 1975,

n. 110, e 251 del codice di cui al decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, concernenti i requisiti per il rilascio

delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e per la

prestazione di servizio armato presso enti pubblici o privati

Presentata il 4 ottobre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le leggi del

nostro Paese prevedono che chi presta

servizio armato presso enti pubblici o

privati è obbligato a iscriversi a una sezione

di tiro a segno nazionale e deve

superare ogni anno un corso di lezioni

regolamentari di tiro a segno. Ciò al fine

di garantire un regolare allenamento all’uso

delle armi da fuoco per chi svolge

un’attività che ne comporta l’impiego per

questioni di sicurezza. Inoltre, il rilascio

delle autorizzazioni per la fabbricazione,

la raccolta, il commercio, il deposito e la

riparazione di armi, nonché del permesso

del porto d’armi, è subordinato all’accertamento

della capacità tecnica del richiedente.

Per quanto riguarda il rilascio del

porto d’armi, la capacità di utilizzo viene

presunta nei confronti di coloro i quali,

nei dieci anni antecedenti alla presentazione

della prima istanza, hanno prestato

servizio militare nelle Forze armate o in

uno dei Corpi armati dello Stato, oppure

provengano dai ruoli del personale civile

della pubblica sicurezza in qualità di funzionari.

Tutti gli altri soggetti devono conseguire

il certificato d’idoneità al maneggio

delle armi e devono presentarlo all’autorità

amministrativa competente. Tale certificato

è attualmente rilasciato dalle sezioni

del tiro a segno nazionale, appartenenti

all’Unione italiana tiro a segno

(UITS), e a tali sezioni sono riservate le

attività di esercitazione al tiro.

Le nostre leggi riservano allo Stato

l’avviamento all’uso alle armi e l’allena-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento nel loro utilizzo, considerato come

prodromico e funzionale all’addestramento

militare.

In realtà, la sospensione a tempo indeterminato

del servizio di leva, con la

creazione di un esercito professionale specializzato,

non richiede che l’attività di

addestramento all’uso sportivo e venatorio

delle armi ricada all’interno dell’attività di

difesa dello Stato.

Inoltre, l’assurgere degli sport armieri a

pratica diffusa al di fuori dell’attività delle

sezioni di tiro a segno e la presenza

all’interno del Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI) di altre tre federazioni

sportive armiere riconosciute – Federazione

italiana tiro al volo (FITAV),

Federazione italiana discipline sportive

armi da caccia (FIDASC) e Federazione

italiana tiro dinamico sportivo (FITDS) –

oltre all’UITS, rendono necessaria la differenziazione

tra le varie attività sportive

esercitate con armi; appare infatti paradossale

che le sezioni di tiro a segno

certifichino l’idoneità all’esercizio di sport

armieri che non si praticano presso di loro

come, per esempio, il tiro a volo. Notoriamente,

infatti, nelle sezioni di tiro a

segno non si sviluppa alcuna attività ordinaria

con armi ad anima liscia, ossia

quelle che vengono utilizzate nel tiro a

volo, attività istituzionale della FITAV e

della FIDASC.

La nascita di una categoria di campi di

tiro o di poligoni privati muniti di autorizzazione

di pubblica sicurezza, in cui si

svolgono tutte le attività che si sviluppano

nelle sezioni di tiro a segno, impedisce di

discriminarle rispetto a queste ultime, anche

in considerazione del fatto che la

quasi totalità di essi sono o saranno associati

alle tre altre federazioni sportive

armiere. Le attività devono essere pertanto

equiparate, con riferimento alle esercitazioni

di tiro e alla certificazione d’idoneità

al maneggio delle armi, che potranno

essere sviluppate dai soggetti autorizzati

secondo l’emananda normativa regolamentare.

È da sottolineare che la misura si

impone al fine di far cessare un’evidente

discriminazione, per non dire un vero e

proprio oligopolio garantito da leggi statali

che, ad oggi, concedono diritti esclusivi

nell’offerta di un servizio particolare in un

territorio specifico, in evidente contrasto

con il diritto dell’Unione europea di tutela

della concorrenza, e segnatamente con

l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, che considera

le misure che favoriscono alcuni soggetti

rispetto ad altri al pari di aiuti di Stato.

La presente proposta di legge è finalizzata

sia alla rimozione degli ostacoli

normativi alla concorrenza attraverso una

modifica al sesto comma dell’articolo 8

della legge 18 aprile 1975, n. 110, in cui

vengono inseriti i campi di tiro e i poligoni

privati dotati di licenza di pubblica sicurezza,

ai sensi dell’articolo 57 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di

cui al regio decreto n. 773 del 1931, tra i

soggetti legittimati a rilasciare la certificazione

d’idoneità al maneggio delle armi

ai fini del rilascio del porto d’armi, sia a

prevedere che, modificando l’articolo 251

del codice dell’ordinamento militare, di cui

al decreto legislativo n. 66 del 2010, ai fini

dell’accertamento della capacità tecnica,

l’interessato debba sostenere almeno quattro

prove d’idoneità per ottenere il porto

d’armi. Se l’Italia prevedesse come la

Francia la necessità di sostenere più prove

per conseguire il porto d’armi si ridurrebbe,

infatti, il numero delle armi detenute

e aumenterebbero i porti d’arma a

tutto vantaggio della sicurezza.

Inoltre, essendo presente nei poligoni

un medico che sottopone gli aspiranti

detentori di armi a una visita psico-fisica

ogni due anni, i poligoni potrebbero interfacciarsi

con le questure comunicando i

dati in tempi celeri. I poligoni autorizzati

grazie al confronto con le questure sarebbero

quindi un’importante garanzia di

sicurezza.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati 5513

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

__

ART. 1.

(Modifiche all’articolo 8 della legge

18 aprile 1975, n. 110).

1. All’articolo 8 della legge 18 aprile

1975, n. 110, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal

seguente:

« Ai fini dell’accertamento della capacità

tecnica, l’interessato deve sostenere

almeno quattro prove d’idoneità nel corso

di un anno »;

b) al sesto comma, dopo le parole:

« tiro a segno nazionale » sono inserite le

seguenti: « ovvero da un campo di tiro o da

un poligono autorizzato ai sensi dell’articolo

57 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni

».

ART. 2.

(Modifiche all’articolo 251 del codice di cui

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

1. All’articolo 251 del codice dell’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « e

devono » fino a: « tiro a segno » sono

sostituite dalle seguenti: « ovvero a un

campo di tiro o a un poligono autorizzato

ai sensi dell’articolo 57 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, e devono sostenere

almeno quattro prove d’idoneità nel

corso di un anno »;

b) al comma 2, dopo le parole: « sezione

di tiro a segno nazionale » sono

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati 5513

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

inserite le seguenti: « ovvero a un campo di

tiro o a un poligono autorizzato ai sensi

dell’articolo 57 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni ».

1,00 *16PDL0064980*

*16PDL0064980*

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati 5513

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGG

 


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