Roma 3 Aprile 2013 Corsera.it di Matteo Corsini giurista in diritto amministrativo urbanistico
Roma.Matteo Corsini FMI Federazione dei Moderati Italiani : "Perche' Roma avra' il suo condono edilizio."
Governo.Speciale Porta a Porta.Dario Franceschini l'incapacita' di Governo,dopo il suicidio del Monte dei Paschi di Siena,oggi Dario Franceschini propone il suicidio del mercato immobiliare.Che Dio salvi l'Italia.
L'Italia e' in crisi,i riflessi negativi della recessione economica,stanno finendo di strangolare il settore immobiliare,che avrebbe bisogno di provvedimenti seri da parte del nostro esecutivo.Uno dei temi di maggior importanza e' sicuramente quello legato alla trasferibilita' delle proprieta' immObiliari,che oggi soffrono del vincolo troppo teso della normazione prescritta dalla legge N°73 del 22 Maggio 2013.Il legislatore ha imposto una maggiore verifica circa la conformita' e la legittimita' urbanistica,assolvendo ad un compito che non era precedentemente garantito dall'attivita' del ministero rogante,ovvero il Notaio.Il settore immobiliare ha urgente bisogno di una nuova fase di regolarizazzione e sicuramente il condono edilizio risponde a questa necessita' impellente,altrimenti migliaia di italiani,si ritroveranno impossibilitati al trasferimento della loro propriea' immobiliare.Condono edilizio che non deve infrangere i vincoli paesaggistici e sicuramente quelli monumentali,prospettici,archeolgici,ma dovrebbe consentire al contribuente di poter regolarizzare difformita',appunto,che ....
oggi non trovano soluzione.Dario Franceschini risponde dunque al suo interlcoutore Fabrizio Cicchitto,come l'incapace che non sa governare,astratto dalla faticosa realta' del contribuente che non vede una logica conseguenza ai provvedimenti del legislatore,se non per continuare a pagare il suo pesante tributo allo Stato.Ma senza poter regolarizzare il proprio "abuso" ,la difformita',l'illegittimta',non potra' neanche assolvere ai suoi doveri di cittadino e contribuente.La difficolta' di monetizzare il mattone,diventa anche un ostacolo insormontabile per distribuire risorse alla sua azienda.Molti imprenditori hanno investto nei mattoni,e oggi,che avrebbero necessita' di rendere liquido quell'investimento,non sono nelle condizioni di farlo,sia a causa della difficile contrazione economica e sia per i laccioli imposti dalle norme e i regolamenti comunali.Possibile mai che si risponde cosi' alle istanze dei cittadini?
Dario Franceschini e' quello stesso politico che in diretta tv,non seppe rispondere all'allora Ministerodell'Economia Giulio Tremonti,su quanto fosse l'ammontare del PIL nazionale italiano.Una gaffe,che lo fece arrossirre,ma anche ieri,ne ha perorato l'errore,messo a nudo la sua incapacita' di interagire con il mondo reale,la societa' i consociati,perche' la sua ottusita' sprofonda nel ridicolo.Dario Franceschini ha preso posizione contro qualsiasi proposizione di un nuovo condono edilizio,senza rendersi conto che vi sono misure adeguate a garantire l'incolumita' estetica dei fabbricati di pregio nelle nostre citta' d'ate,ma che possono rendere fluido l'approccio alla regolarizzazione,come ad esempio lo Stato effettua,con la deroga alla legge sul condono edilizio,ad esempio nelle vendite degli immobili pignorati.L'acquisto in asta dell'immobile,consente al nuovo acquirente di regolarizzar le difformita' le irregolarita' urbansitiche,con un condono riservato,cosiddetto speciale.Ma non possiamo certo immaginare che per vendere il mattone,tutti debbno finire sul lastrico,prima di veder regolarizzato l'abuso edilizio.Dario Franceschini,parla senza conoscere le norme,i regolamenti,senza avere la minima conoscenza di quanto oggi accade nel settore immobiliare.La sua presa di posizione contro il condono edilizio e' puramente ideologica,fa male alla gestione della cosa pubblica,e mostra che le sue nozioni elementari di diritto amministrativo,lo rendono agli occhi di noi imprenditori come un ripetente,che ha la presunzione di volerci idicare la strada giusta per governare il paese.Se sommiamo il disastro finanziario del Monte dei Paschi di Siena alla visione suicida del settore immobiliare,dobbiamo avere paura del PD,scappare a gambe levate da qualsiasi ipotesi di un esecutivo gestito da un loro rappresentante.
Per quanto ci riguarda nel nostr programma di Corsini Sindaco di Roma,immaginiamo una sanatoria a livello comunale come ad esempio l'art.40 della legge 47/85,che consente di regolarizzare gli abusi edilizi,successivamente all'acquisto di una proprieta' finita nelle more di un trasferimento derivante da procedura esecutiva immobiliare individuale o concorsuale.
Sebbene la competenza sia statale, in concorrenza con le regioni. Ad oggi possiamo soltanto alleggerire i vincoli di piano e regolamento, ma non con effetto retroattivo perché il nuovo testo unico preclude la sanatoria giurisprudenziale, e legittima solo quella che presuppone la cosiddetta doppia conformità. Resta il vantaggio per il futuro e, quanto passato, la possibilità di astenersi dal demolire vista la sopravvenuta conformità.
In questo senso il legislatore dovra' intervenire con una normazione specifica sul caso per consetire il CONDONO EDILIZIO COMUNALE.Questa e' la nostra idea di Condono edilizio,e Dario Franceschini dovrebbe studiare e forse parlare un po' meno.
dr.Matteo Corsini
(immobiliarista e giurista laureato con tesi in diritto amministrativo urbanistico)
(Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.)
art. 40. Mancata presentazione dell'istanza
1. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione].
2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.
3. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.
4. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21.
5. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
6. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
Sanzioni amministrative e penali
1. Fermo restando quanto previsto , le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dalla presente legge.
2. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all’art. 32, legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, legge 28 gennaio 1977, n. 10.
art. 3. Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 42 dello stesso d.P.R.)
art. 4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 27 dello stesso d.P.R.)
art. 5. Opere di amministrazioni statali
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 28 dello stesso d.P.R.)
art. 6. Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 29 dello stesso d.P.R.)
art. 7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 31 dello stesso d.P.R.)
art. 8. Determinazione delle variazioni essenziali
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 32 dello stesso d.P.R.)
art. 9. Interventi di ristrutturazione edilizia
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 33 dello stesso d.P.R.)
art. 10. Opere eseguite senza autorizzazione (omissis)
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 37 dello stesso d.P.R.)
art. 11. Annullamento della concessione
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 42 dello stesso d.P.R.)
art. 12. Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 34 dello stesso d.P.R.)
art. 13. Accertamento di conformità
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 36 dello stesso d.P.R.)
art. 14. Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 35 dello stesso d.P.R.)
art. 15. Varianti in corso d'opera
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
art. 16. Riscossione
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 43 dello stesso d.P.R.)
art. 17. Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 46 dello stesso d.P.R.)
art. 18. Lottizzazione
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 30 dello stesso d.P.R.)
art. 19. Confisca dei terreni
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 44, comma 2 dello stesso d.P.R.)
art. 20. Sanzioni penali
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 44, comma 1, dello stesso d.P.R.)
art. 21. Sanzioni a carico dei notai
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 47 dello stesso d.P.R.)
art. 22. Norme relative all'azione penale
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 45 dello stesso d.P.R.)
art. 23. Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici
1. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi. quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.
2. Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.
3. Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
4. Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta.
art. 24. Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale
1. Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
2. Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.
art. 25. Semplificazione delle procedure
1. Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
2. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.
3. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.
4. (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
art. 26. Opere interne
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
art. 27. Demolizione di opere
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 41 dello stesso d.P.R.)
art. 28. Valore venale dell'immobile
1. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
art. 29. Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
2. La legge regionale stabilisce altresì:
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;
d) le procedure per l’approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.
3. Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f), e g) del precedente secondo comma.
4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio
(comma così sostituito dall'articolo 32, comma 42, legge n. 326 del 2003)
art. 30. Facoltà e obblighi dei comuni
1. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.
2. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.
3. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla data del 1° ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
art. 31. Sanatoria delle opere abusive.
1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
2. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
3. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
4. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del decreto-legge. 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.
5. Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.
art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
(articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003)
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'agenzia del Demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria
1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e che non siano compatibili con la tutela medesima.
3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste.
art. 34 (omissis)
art. 35. Procedimento per la sanatoria
1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
2. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
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