REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
in composizione monocratica
Giudice dott.ssa Antonella Izzo
nel procedimento iscritto al n. 10944 R.G. dell’anno 2013
tra
GLOBAL CAPITAL S.R.L.
elettivamente domiciliata in Roma, via Alba n.36, presso lo studio dell’avv. Piero Biasci, che la rappresenta e difende con l’avv. Giulio Corsini per procura in calce all’atto di citazione
e
ELISABETTA CABONI
elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo il Magnifico n.8, presso lo studio dell’avv. Martino Brizzi, che la rappresenta e difende con l’avv. Bruno Matarazzo per procura in calce alla comparsa di risposta
ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
All’udienza del 23/12/15 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue. Per parte attrice, come da atto di citazione e, in via istruttoria, come da memoria ex art.183 VI comma, secondo termine. Per parte convenuta, come da comparsa di risposta con dichiarazione di antistatarietà dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Global Capital s.r.l. ha convenuto in giudizio Elisabetta Caboni, mediatrice di vendite immobiliari con la ditta “Brancaccio Immobiliare”, perché sia condannata ....(segue)al risarcimento dei danni causati dalla violazione degli obblighi del mediatore professionale nei confronti delle parti in relazione all’affare avente ad oggetto un appartamento in Roma, via dei Monti Parioli n.25, il cui acquisto, particolarmente vantaggioso, era stato proposto dalla stessa Caboni alla società attuale attrice in persona della legale rappresentante Barbara Oneto.
Infatti è emerso che le trattative intermediate dalla Caboni, giunte sino alla conclusione di un contratto preliminare notarile, erano state tenute non con la proprietaria dell’immobile, ma con dei truffatori, uno dei quali, tale Danilo Guadagnoli, aveva accesso all’immobile per averlo preso in locazione, e si presentava invece falsamente come il rappresentante della proprietaria Francesca Gualdi.
La convenuta ha contestato di avere qualsiasi responsabilità in ordine alla vicenda, essendo stata raggirata essa stessa dal Guadagnoli e dagli altri soggetti contro i quali pende procedimento penale. La convenuta ha sottolineato di non essere mai stata imputata di alcuna complicità nella truffa suddetta e di avere tenuto la condotta normalmente diligente propria del mediatore, mettendo in contatto quelle che riteneva essere le parti del concludendo affare.
Ha quindi contestato la domanda e domandato in via riconvenzionale la condanna della società attrice al risarcimento del danno per lite temeraria.
La causa non ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria, essendo pacifici, e comunque provati dalla documentazione prodotta dalle parti, i fatti riferiti dall’attrice. Firmato Da: IZZO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b94

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