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Procura Roma, inchiesta sul Clan dei Pataccari ,si stringe la morsa del sostituto procuratore Lucia Lotti sul traffico milionario delle case fantasma

Roma  23 Ottobre 2017 Corsera.it news

Procura di Roma indagine sul Club dei Pataccari,si stringono le maglie del sostituto procuratore Lucia Lotti coadiuvata dal capo dei RoS di Roma pasquale Angelosanto.

Procura della Repubblica di Roma il sostituto procuratore Lucia Lotti,sta conducendo l'inchiesta denominata il "Clan dei Pataccari",sul traffico di case abusive o senza menzione catastale,ai sensi dell'art 19.comma 14 del D.L. 31 Maggio del 2010 n.78 convertito in legge il 30 Luglio del 2010 n. 122, norma con finalità publicistica di contrasto all'evasione fiscale.Un giro di affari miliardiario,che vede coinvolte decine di agenzie immobiliari in tutta Roma.A dare manforte alla Procura della Repubblica anche il leggendario comandante dei ROS Pasquale Angelosanto.Tutto comincia con alcune "compravendite bidone" tirate ad un malcapitato.Le agenzie coinvolte sono : la GDS immobiliare Gabriele De Simone per la compravendita di un attico in Via uffici del Vicario(affittato niente di meno che ad un senatore della Repubblica Italiana) , la  Sotheby’s  real estate agency,Corrado Pace Flaminia immobiliare,Barbara Alessio della Link immobiliare ex gruppo Remax di Via Montezebio,Viviana Antonini per la vendita di un immobile sito in Piazza di Spagna.L'agente immobiliare Antonello Alivernini per un attico sito sopra la terrazza di Zuma in prossimità di Largo Goldoni.

 

Tutto nasce dalla vendita immobiliare di alcuni attici al centro storico di Roma,pubblicizzati da un grappolo di agenzie immobiliari,che apparentemente concorrenti tra di loro,in realtà commerciavano tutti quanti lo stesso appartamento bidone o patacca sito in prosismità di Piazza di Spagna,prezzo richiesto 2.3 milioni di euro 4.6 miliardi delle vecchie lire.La proprietaria incassava 10/12 mila euro ogni mese,affittandolo agli stranieri, vivendo da milionaria ai Caraibi.Ma la casa era intestata ad un fantasma.

L'obiettivo era quello di irretire potenziali vittime ad acquistare la casa abusiva,di cui non era mai avvenuta la voltura catastale,benchè la dimora di lusso fosse utilizzata come bed & breakfast.Quattro cinque agenzie sullo stesso osso,una finta concorrenza,una rete grandissima dove cadevano a decine gli ignari compratori .Quattro agenzie che pubblicizzavano la stessa casa,ma nessun aveva mai effettuato alcun controllo sulla legittimità e conformità catastale."E' tutto a posto ,ci sono i condoni ". La Procura di Roma è in piena attività, e a dar man forte al procuratore di Roma Giuseppe Pignatone e al sostituto Lucia Lotti, è stato chiamato anche il Capo dei RoS Pasquale Angelosanto,per le indagini a tutto campo sull’inchiesta denominata il "CLUB dei Pataccari",che vede coinvolte decine di agenzie immobiliari,nel commercio di case abusive e senza attribuzione dei dati catastali al legittimo proprietario( reati previsti elusione ed evasione fiscale ). Nella rete dell'inchiesta sono finite anche alcuni studi notarili e diversi studi legali .Un esercito di agenti immobiliari, che si dedicava alla vendita di immobili patacca.Un circuito ben oliato,ad agire almeno quattro cinque agenzie sullo stesso immobile patacca, Link Immobiliare SRL di Via Montezebio ,Flaminia Immobiliare di Corrado Pace,la Antonini immobiliare di Viviana Antonini e tanti altri.Ognuno dei quali tirava le fila delle trattative con ignari clienti,che venivano irretiti per acquistare le case.La documentazione urbanistica e catastale,non veniva mai fornita,se non dopo l'accettazione della vendita da parte del venditore.Il malcostume è evidente,poichè le agenzie,prima richiedevano la sottoscrizione di una proposta di acquisto e il rilascio di un congruo asssegno di caparra,senza rilasciare alcun documento,ma limitandosi a dire " e' tutto a posto ci sono i condoni".Ma dei condoni neanche una traccia,così come dei titoli edilizi,per non parlare della conformità,quella ai sensi del decreto Legge n. 78 del 31 Maggio del 2010 convertito in legge n.122 del 28 febbraio del 2010.L'intera veicenda è finita sul tavolo del sostituto procuratore Lucia Lotti,che dovrà finalmente tutelare i cittadini secondo quanto prescrivono le norme del nostro ordinamento e perseguire tutti coloro che operano nel traffico delle case abusive e che eludono il fisco,utilizzando lussuosi immobili per lucrare sulla locazioni agli stranieri senza versare mai un euro al fisco italiano.Son o questi gli italiani che si fanno beffa del fisco ,che pur essendo milionari,proprietari di case del valore di qualche milione di euro,le affittano per incassare anche 400 euro al giorno e vivere congolanti ai Caraibi infischiandosene di tutti gli altri contribuenti.Queste proprietà risultano non essere intestate a nessuno,perchè i dati degli intestari non sono mai quelli effettivi.Eppure la norma è chiara :la conformità allo stato dei luoghi non soltanto della planimetria dell'immobile,ma anche dei dati catastali,come dalle risultanze dei registri immobiliari,questi costituiscono gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimonialoi del bene,rilevanti ai fini fiscali,conseguendone anche la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art.28,primo comma,della legge 16 Febbraio del 1913,n.87.

La Procura della repubblica di Roma si ritrova difronte ad un vero e proprio traffico di immobili fantasma,che oggi garantiscono ai proprietari un gettito milioniario che viene sistematicamente sottratto agli occhi del fisco italiano.

 

Ai sensi dell’art 29 della legge L. 27 Febbraio del 1985 n.52 a cui si è aggiunto il comma 1 bis della legge 30 Luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. 31 Maggio del 2010 n.78 che ha stabilito che  gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi ,aventi ad oggetto il trasferimento ,la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,ad reclusione dei diritti reali di garanzia,devono contenere per le unità immobiliari urbane,a pena di nullità,oltre all’identificazione catastale,il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,resa in atti dagli intestatari,della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,sulle basi delle disposizioni vigenti in materia catastale.

La disciplina in esame si pone come evidente scopo quello di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nell’ambito della proprietà immobiliare urbana, derivante anche dal mancato aggiornamento catastale dello stato degli immobili .

La vittima di questo raggiro,si parla di vera e propria frode contrattuale,è quasi sempre il potenziale acquirente,che rischia di perdere i soldi della caparra,frutto dell’incauto acquisto. Sul punto una sentenza di Cassazione del 19 Marzo del 2013 n.2078 presidente  Camillo Davigo

Compravendita.Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 marzo – 4 luglio 2013, n. 28703

Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. In particolare dunque il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l’elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato. E in applicazione di questo principio è stato ritenuto correttamente configurato il reato di truffa, essendo il reato in esame configurabile, non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.

Deve ritenersi integrato il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso in atto pubblico per induzione, nell’ipotesi della condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità urbanistica dell’immobile tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi edilizi. Il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico sussiste dunque in quanto a carico del privato vi è l’obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell’immobile oggetto d’alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi d’obbligo preordinato alla tutela d’interessi pubblici, connessi all’ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà, mentre nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del privato in ordine all’esistenza e agli estremi della concessione

Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi ponga in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti e circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto" (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 30886 del 14/07/2014): ribadendo questo principio di diritto la Seconda Sezione Penale della corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una persona che, assolta in primo grado, era poi stata condannata in appello con l'accusa di aver truffato l'acquirente di un'abitazione da lui vendutagli. All'imputato era stato addebitato infatti di aver indotto in errore l'acquirente assicurandogli l'abitabilità di un vano dell'immobile che invece era sprovvisto di tale requisito: i Giudici de Supremo Collegio, al pari dei colleghi della Corte d'Appello del capoluogo ligure, hanno ritenuto che tale condotta abbia integrato gli estremi degli "artifizi o raggiri", presupposto del reato di cui all'art. 640 cod. pen., i quali lo fanno sussistere quando sono sufficienti ad indurre in errore il loro destinatario, come avvenuto nel caso in esame.

L'induzione in errore e la conclusione del contratto. Ove il compratore decida di acquistare perché convinto dalle false parole del venditore, la sua volontà sarà naturalmente viziata e falsata. Ciò nel caso in cui è dimostrato e provato che egli non avrebbe comprato ove avesse invece saputo della falsità delle informazioni ricevute dal venditore: in caso contrario, invece, non c'è nessuna induzione in errore e le fase attestazioni, non incidendo sulla volontà dell'ipotetico acquirente, non costituiscono alcun reato.

 

Ma i Giudici di Legittimità hanno nel caso di specie ritenuto che questi si sia convinto a comperare l'immobile proprio per l'esistenza di quella caratteristica tecnica (l'abitabilità di un suo vano) che invece non esisteva e che egli non avrebbe invece acquistato alcunché se avesse saputo la verità, tant'è vero che, scopertala, ha richiesto la risoluzione del contratto.

Pertanto non ogni reticenza, pur potendo validamente rappresentare artifizio o raggiro, costituisce truffa: questa sussiste solo dove la falsità, inducendo in errore il soggetto cui è rivolta, lo convinca a stipulare un contratto che invece sottoscriverebbe se sapesse la verità.

Occhio alle false descrizioni: le pene sono severe. Nove mesi di carcere, 120 euro di multa, risarcimento del danno nei confronti della parte civile e pagamento delle spese legali per l'appello e la cassazione (pari, solo per quest'ultimo grado, ad oltre 3.000,00 euro): è questo il salatissimo conto che il proprietario ha dovuto pagare per una bugia. E non importa se tale menzogna sia stata voluta o il frutto magari di una sbadataggine: l'uso di una terminologia particolarmente tecnica prova, secondo il ragionamento seguito dai Giudici, la consapevolezza di quello che si garantiva e che si sapeva non sussistere, non potendosi quindi dubitare della volontarietà (cioè del dolo) della menzogna e quindi della sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato, al pari di quello oggettivo che, come detto, è rappresentato dalla presenza di una bugia capace di indurre in errore l'acquirente e convincerlo a comprare ciò che avrebbe evitato di acquistare se avesse saputo la realtà dei fatti.

In tema di compravendita immobiliare la descrizione dell'abitazione è essenziale e deve essere veritiera. La truffa non si realizza però solo quando si venda un immobile dichiarandolo e garantendone l'abitabilità invece non esistente (ciò, inoltre, costituisce anche un illecito civile: "Deve ritenersi nullo, per contrarietà alla legge, il contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico", Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23591 del 17/10/2013): nel recente passato infatti la Cassazione ha chiarito come il reato in questione si realizzi anche quando l'immobile, pur sussistendo una regolare concessione edilizia, differisca nella sua consistenza da quello effettivamente autorizzato, dal momento che è "configurabile l'elemento materiale della truffa nel silenzio del costruttore in ordine alle difformità dell'immobile rispetto alla originaria concessione edilizia ed al progetto approvato" (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 28703 del 19/03/2013).

Nella stessa sentenza si chiarisce infine come oltre a quelle amministrative anche le caratteristiche tecniche devono essere descritte in maniera completa e veritiera poiché, al pari di quanto appena detto circa la non corrispondenza del realizzato rispetto all'autorizzato, anche il silenzio serbato rispetto ad alcuni difetti strutturali integra gli estremi del reato di truffa (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 28703 del 19/03/2013).

 

La corrispondenza al vero dell'immobile oggetto di vendita è quindi un elemento di fondamentale importanza non solo per l'acquirente, che investe con la speranza di comprare ciò che gli viene garantito, ma anche per il venditore, il quale è tenuto ad essere sincero nella descrizione dell'immobile e tenuto a garantirne la corrispondenza all'effettiva realtà dei fatti, sia da un punto di vista amministrativo che tecnico-strutturale, pena le severe conseguenze del codice penale, sempre in agguato.

 

Scritto da 

Mark Tallimore London

 

241 Old Brompton Road 

 

 

 

 

 


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