I motivi di nominare alla FIGC un commissario ad acta con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per deliberazione del presidente del CONI, si rilevano dall’art.3, comma 1, lettera b, dello statuto federale. Sono definite le funzioni e gli obiettivi della Federcalcio con riferimento alla “gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali”. La giurisprudenza amministrativa attribuisce alla FIGC, soggetto giuridico di diritto privato, natura pubblica che trae dal riconoscimento del CONI Ente di diritto pubblico. Lo Stato eroga finanziamenti ordinari e straordinari alla Federazione tramite il CONI. Si rileva una coincidenza tra le finalità istitutive dell’Ente pubblico e quelle della FIGC. E’ evidente l’aspetto sociale perseguito da entrambi i soggetti e in particolare dallo Stato che spende denaro della collettività. La squadra nazionale di calcio rappresenta lo sport italiano ai più alti livelli competitivi internazionali in particolare il campionato del mondo. Mancare la partecipazione è uno smacco per lo Stato, per il CONI, per l’intera collettività non soltanto sportiva. La responsabilità dell’evento di preminente interesse sportivo e di rilevanza sociale ricadono sul presidente della Federazione e sul Consiglio di amministrazione che hanno condiviso per un quadriennio la gestione della nazionale di calcio.
Il CONI ha il dovere, dettatogli dalla legge istitutiva, di intervenire commissariando la Federcalcio
Renato Corsini
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