Roma 22 dicembre 2019 CorSera.it Attacco alla libertà di stampa. Un'altra tegola per il Comandante Nistri, dopo il caso di Stefano Cucchi, ecco adesso irrompere quello relativo alle attività di un autorevole organo dell'Arma dei Carabinieri, che lavora a stretto contatto con la Procura della Repubblica di Roma, i nucleo di PG di Piazzale Clodio, al cui vertice siede il capitano Andrea Maria Ortolani. Sono quegli atti di polizia giudiziaria che noi del CorSera abbiamo definito come "dossier inquinanti", quelle informative investigative che finiscono sul tavolo del PM e che possono annichilire la reputazione di un indagato, anche se del tutto estraneo ai fatti a lui ascritti. Appare chiare ed evidente che se all'interno di una informativa investigativa di PG dell'Arma dei Carabinieri, si imputano all'indagato comportamenti " criminosi", è come averlo già condannato.Informative investigative, rapporti di pg, che poi magicamente prendono il volo dalla Procura di Roma per girare nella città, in danno di cittadini onesti,la cui reputazione deve essere colpita senza troppi fronzoli. Questa è la macchina del fango,e noi del CorSera.it l'abbiamo tracciata, ufficio dopo ufficio, sentiero dopo sentiero, e sappiamo chi sono gli autori, come funziona e come viene utilizzata da coloro i quali la sfruttano per colpire avversari politici o imprenditori concorrenti.
Procura di Roma, Stasi o Gestapo? Interviene il sostituto procuratore Luigi Fede, contro il CorSera.it , lo stesso che nel 2014 diede seguito ad un'altra aberrantre istruttoria per diffamazione degli organi di polizia di Stato, da parte della signora Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, La Procura della Repubblica di Roma ha firmato un decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. mediante oscuramento dell'articolo dal titolo "Toghe sporche, i dossier inquinanti del capitano Andrea Maria Ortolani,nucleo operativo di P.G. dell'Arma dei Carabinieri " . Il contenuto del decreto di sequestro a firma del Gip dr.Alessandro Arturi risulta del tutto aberrante, destituito di ogni fondamento sia in punto di fatto che di diritto, si legge : " Il pezzo incriminato ( evidentemente l'articolo ) si sviluppa in un complesso di affermazioni altamente infamanti ( riportiamo l'articolo per intero ) esposte in maniera gratuita e apodittica, sotto l'egida ambigua e fuorviante di un sito che, nell'intestazione evoca una testata giornalistica estremamente pretigiosa ed autorevole come il Corriere della Sera, così da risaltarne amplificata la carica lesiva.
(Redazione cronaca di Milano Bologna Verona Roma tel. 335291766 )
Del resto la totale assenza della benchè minima citazione delle eventuali fonti qualificate dalle quali il redattore dell'articolo possa avere tratto le proprio informazioni all'origine di gravi accuse, non consnete neppure in astratto di ipotizzare l'operatività del diritto di cronaca o di critica,idonea a scriminare la condotta diffamatoria. " Contenuto aberrante come voi stessi potrete constatare leggendo l'articolo, che si incentra su una fonte ben chiara e determinata, ovvero la stessa informativa n:20/81-5, relativa al procedimento giudiziario n. 49214/17 n.r.g., realizzata ad opera del nucleo di P.G. dell'Arma dei Carabinieri a firma del capitano Andrea Maria Ortolani. Dunque la fonte esiste ed è indicata minuziosamente, così come il suo contenuto delle indagini che risulta gravamente lesiva del decoro , dell'onore e della reputazione dell'indagato.Il redattore dell'articolo, non fa altro che evidenziare in punto di diritto, elecando una serie di norme di legge tra cui il 1401 c.c. ( diritto di nomina) e il 1461 c.c. (eccezione di inadempimento), non potrebbero aver dato luogo ad attività descritte come " criminose " poichè sono istituti ampiamente previsti ed inseriti nell'ordinamento italiano vigente. Pertanto, dalla informativa di PG, si evidenzia che sono venuti meno le garanzie dei medesimi principi regolatori dell'azione penale dello Stato a tutela dei cittadini , la cosiddetta favor actionis,ovvero tutte quelle informazioni rintracciabile che siano anche a favore dell'indagato. L'articolo si compone inoltre della integrale pubblicazione di una nota sentenza di Camillo Davigo, sulla frode civilistica nei contratti di compravendita immobiliare, in cui un mediatore immobiliare è stato condananto per frode, per aver taciuto sulla mancanza dei requisiti urbanistici di un immobile, ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità, oggetto di un affare comemrcializzato dal medesimo .
L'articolo del CorSera.it, sottoposto a sequestro, mette a fuoco il contenuto della fonte primaria da cui si articola l'ìnchiesta, il rapporto di PG dell'Arma dei Carabinieri, n. 20/81-5 riferito al procedimento giudiziario n. 49214/17, ed elenca puntigliosamente articoli di legge, norme, regolamenti e sentenze dei Tribunali Civili Italiani, per evidenziare le aberranti conclusioni a cui le indagini investigative sono giunte.Il rapporto di PG è fondato su affermazioni frutto di pura fantasia, presunti indizi di colpevolezza , desunti tali, al fine di dare vita ad un pesante quadro indiziario a carico dell'indagato. Addirittura un contratto di compravendita, con riserva di nomina, ex art. 1461 c.c., diviene indizio di colpevolezza,così come il pagamento di una caparra, anzichè confermare la volontà di eseguire le prestazioni dovute, si trasforma nella prova di un reato immaginato dalla fervida fantasia del Capitano Andrea Maria Ortolani. Come questo possa risultare infamante o gravemente lesivo della reputazione del capitano Andrea Maria Ortolani è davvero un mistero,dal momento che lo stesso descrive come criminosi e delittuosi, taluni comportamenti o azioni di natura contrattuale, che sono previsti dal nostro ordinamento giuridico e regolamentati dagli istituti che disciplinano la materia afferente le compravendite immobiliari, come le disposizioni sulla regolarità, conformità e legittimità urbanistico edilizia, scaturenti dalle prescrizioni della legge 122 /2010 di contrasto alla evasione fiscale in ambito immobiliare.
Ma vediamo punto per punto su cosa si poggia l'aberrante rapporto di Polizia Giudiziaria a firma del capitano Andrea Maria Ortolani. La PG stravolge l’intero sistema posto alla base della circolazione dei diritti reali immobiliari e delle obbligazioni nascenti a seguito della sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
1)La PG omette di informare che nel caso G......., la promittente venditrice ha messo sul mercato e promozionato la vendita, tramite e con l’ausilio di un operatore professionale GDS immobiliare, un appartamento nella consapevolezza che lo stesso fosse privo dei requisiti di regolarità urbanistico/edilizia e catastale a tal punto da essere privo financo di certificazione di agibilità. La PG pertanto non riferisce che sia la proprietà che il mediatore professionale, da questa incaricato di promuovere la vendita, tacciano o non disvelano (nei messaggi pubblicitari pubblicati nei mass media specializzati di settore) al pubblico di potenziali acquirenti tali rilevanti aspetti.
2)LA PG assume come elemento indiziario di colpevolezza il fatto che l'indagato nel negoziare con la proprietà sottoscriva una proposta di acquisto offrendo, alla proprietà, a titolo di caparra confirmatoria somme ridicole rispetto al valore del bene contrattato. La PG omette di riferire che nella condotta tenuta dall'indagato, nel trattare la conclusione dell’accordo preliminare con la proprietà, non vi è barlume né di violenza né di minaccia.
Indagato, nel momento della trattativa e della firma della proposta di acquisto non pone in essere altresì alcun raggiro e/o artificio che possano indurre la proprietà alla firma della proposta contrattuale tale da ingenerare l’ipotesi del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.. né viene nemmeno individuato quale possa essere, nella specie, il danno ingiusto di cui alla detta norma.
La PG omette di riferire anche che il testo contrattuale della proposta è predisposto dall’agente immobiliare incaricato dalla proprietà. In tale testo la proprietà garantisce la regolarità urbanistico/edilizia e catastale del cespite.
Le parti addivengono alla chiusura del contratto all’esito di uno scambio del consenso liberamente e volontariamente esercitato. La proprietà, nell’accettare la proposta del Indagato, accetta pertanto anche l’importo a caparra confirmatoria offerto dall'indagato, secondo una sua libera determinazione divenendo quindi del tutto irrilevante l’ammontare della caparra confirmatoria nel momento in cui la proprietà ha ritenuto il detto ammontare idoneo a soddisfare i suoi interessi.
3)La PG assume come elemento indiziario di colpevolezza il fatto che dopo la sottoscrizione e accettazione della proposta dell'indagato Acquirente chieda alla proprietà documentazione non pertinente tale da mettere il venditore in una situazione di inadempienza contrattuale.
La PG omette di riferire che una volta che le parti hanno prestato il consenso, tramite lo scambio di proposta ed accettazione, si è venuto a concludere un contratto preliminare con il quale le parti si sono obbligate a vendere ed acquistare il cespite alle condizioni pattuite.
LA PG, si ripete, omette di sottolineare che nel caso di specie la proprietà ha espressamente garantito la regolarità del cespite sotto ogni profilo ed inoltre che tale garanzia di regolarità è comunque dovuta da parte del venditore per legge (1470 e ss. c.c.).
L'Indagato Acquirente richiede alla proprietà documentazione assolutamente pertinente in quanto atta a dimostrare la conformità del cespite ad es. esempio sotto il profilo urbanistico/edilizio/catastale nonché la legittimazione della provenienza e quindi in altri termini atta dimostrare che quanto promesso in vendita sia conforme alle pattuizioni contrattuali e di legge.
Documentale non solo, quindi, dovuta dal venditore ma la cui richiesta (e consegna) è del tutto usuale nel periodo intercorrente tra la stipula del contratto preliminare e il contratto definitivo.
La PG sembra pertanto voler suggerire che il Indagato Acquirente avrebbe dovuto limitarsi ad addivenire al pagamento delle rate di prezzo e del definitivo saldo senza curarsi di controllare se quanto promesso in vendita possedesse i requisiti di conformità a legge ovvero corrispondesse a quanto contrattualmente pattuito. In altre parole, Indagato Acquirente avrebbe dovuto accettare l’immobile “tal quale” senza svolgere o poter svolgere alcuna analisi financo documentale.
La PG stravolge l’intero sistema posto alla base della circolazione dei diritti reali immobiliari e delle obbligazioni nascenti a seguito della sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
4)LA PG assume come elemento indiziario di colpevolezza il fatto che Indagato Acquirente agirebbe in giudizio per ottenere l’esecuzione specifica del contratto non concluso ai sensi dell’art. 2932 c.c. trascrivendo al relativa domanda al solo fine di “bloccare” il cespite.
Si osserva che ove la PG avesse svolto delle semplici indagini si sarebbe avveduta che la proprietà, tra l’altro, ha messo in vendita il cespite ad uso residenziale ( si ripete per il tramite di un mediatore professionale) nella piena consapevolezza che lo stesso fosse privo addirittura di agibilità. Certificazione di agibilità di cui infatti il cespite è tutt’oggi sprovvisto. Nell’ambito del giudizio incardinatosi presso il Tribunale di Roma, sez. X, G.U Grimaldi, la sig.ra………nella comparsa di risposta ha ammesso di essere perfettamente a conoscenza del fatto che la mancanza di agibilità incide “sul corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di vendita” e che detta mancanza “ comporta una rilevante limitazione del godimento dell’immobile da parte del suo titolare” (pag. 9 comparsa avversa) ma anche del fatto che “ il rilascio del certificato da parte del Comune” è una “incombenza che ( è purtroppo noto) richiede tempi lunghi soprattutto a Roma” (pag. 7 comparsa).
In altri termini la PG dal semplice esame delle carte processuali poteva apprendere che la proprietà aveva ammesso pienamente di aver promesso in vendita un immobile non agibile e di non essere in grado di produrre la relativa certificazione e ciò nonostante pretendeva che Indagato Acquirentecontinuasse a versare la rata di prezzo pattuita ovvero il saldo stesso.
A fronte di tale quanto gravissima inadempienza dell' IA ha agito in giudizio, in sede civile, a tutela dei suoi diritti conformandosi pienamente al diritto. Infatti:
La giurisprudenza ha più volte evidenziato legittima la sospensione del pagamento delle rate di prezzo: “La presenza di vizi nella cosa promessa in vendita legittima il promissario acquirente immesso nel possesso anticipato del bene oggetto del preliminare alla sospensione del pagamento del prezzo (inademplenti non est adimplendum), a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché in alternativa, a cumulare alla richiesta della pronuncia costitutiva degli effetti della vendita non conclusa (art. 2932 c.c.) l'azione diretta all'esatto adempimento e, quindi, la richiesta di condanna dell'inadempiente all'eliminazione a sue spese dei vizi della cosa, indipendentemente dalle condizioni e termini di cui agli art. 1495 e 1497 c.c. per la garanzia dei vizi” (per tutte Cassazione civile sez. II -01 ottobre 1997 n. 9560).
Non solo si è affermato che “L'eccezione d'inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., la quale, in via generale, presuppone che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è opponibile anche alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione, avendo essa già dimostrato di non essere in grado di provvedere ai propri obblighi”. ( C.C. 6441/93; Appello Palermo 67/2008.
E così ancora “Se è vero che l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 c.c., è opponibile principalmente nell'ipotesi in cui le prestazioni reciproche siano contemporaneamente dovute, è altrettanto vero che essa può essere fatta valere anche nell'ipotesi in cui l'adempimento della controprestazione debba avvenire entro un termine diverso e successivo, qualora sussista l'evidente pericolo di non poterla conseguire”. ( Appello Bari 2004/862).
E così ancora nello specifico riferimento all’agibilità: “La consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo riguardi un appartamento da adibire ad abitazione pur non costituendo di per sè condizione di validità della compravendita, integra, per altrettanto costante giurisprudenza di legittimità, oggetto di pertinente richiamo nella sentenza impugnata, un'obbligazione legalmente incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., u.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto (v., oltre alle pronunzie citate dai giudici di merito, Cass. 2^ n. 12566/00). Nel caso di specie, come viene riferito nella sentenza impugnata, sulla scorta della testimonianza del notaio davanti al quale il B. era stato convocato per la stipulazione dell'atto pubblico, a tale stipula non si addivenne, non essendo stato ancora ottenuto dal costruttore il suddetto certificato. In siffatto contesto, caratterizzato da un notevole inadempimento del promittente venditore, tale da rendere allo stato non fruibile l'immobile promesso in vendita, ancorché materialmente già consegnato al promissario acquirente, la sospensione dei pagamenti dei ratei di mutuo è stata ritenuta giustificata, quale legittimo esercizio da parte del medesimo della facoltà di autotutela (inadimplenti non est adimplendum) prevista, nei contratti a prestazioni corrispettive, dall'art. 1460 c.c., con conseguente corretta reiezione della domanda principale, diretta alla risoluzione del contratto per assunto inadempimento dell' A., sulla base di apprezzamento delle risultanze di causa esente da vizi logici e, pertanto, incensurabile (Cass. Civ. 16216/2008).
E così ancora : “Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto di compravendita definitivo di un immobile privo dei certificati di agibilità, abitabilità e di conformità alla concessione edilizia, anche se il mancato rilascio dipende dall'inerzia del Comune, è giustificato in quanto l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà dell'immobile idoneo ad assolvere alla funzione economico-sociale e a soddisfare bisogni che inducono all'acquisto, per cui tali certificati risultano essenziali” (Cass. Civ. 14.1.2019, n. 622)
Peraltro non sarebbe dovuto sfuggire alla PG che secondo la giurisprudenza penale “Integra l'ipotesi di truffa contrattuale la condotta dell'agente immobiliare che omette di comunicare al contraente persona offesa il difetto di abitabilità del locale mansardato annesso all'immobile compravenduto” (21.12.2017, n. 1730).
Quanto alla trascrizione della domanda giudiziaria ex art. 2932 c.c. questa è prevista per legge.
Quanto infine all’ipotizzata incapacità economica del IA di adempiere alle obbligazioni assunte si osserva che, come sopra visto, del tutto legittima è stata la sospensione del pagamento del rateo di prezzo effettuata dall' indagato Acquirente a fronte del manifesto inadempimento della proprietà conseguendone peraltro che IA non è allo stato tenuto al versamento del prezzo dovendolo essere tutt’al più all’esito del giudizio pendente tra le parti tenuto conto della natura traslativo-costitutiva con efficacia ex nunc della sentenza ex art. 2932 c.c..
- Secondo la PG assume connotazione indiziaria di colpevolezza il fatto che tale modus operandi si sarebbe reiterato in altre occasioni da parte dell'Indagato Acquirente.
La PG cita i seguenti casi…………………………..
- Quanto al cespite di via del Condotti, la PG, sulla base di una semplice attività di investigazione documentale avrebbe potuto apprendere che le proprietarie del cespite sono state riconosciute, dal Tribunale di Roma prima (…..9 e dalla Corte di appello poi (……………..) gravemente inadempienti agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del IA e connate a restituire al IA la caparra confirmatoria versata.
Peraltro, dalla lettura delle sentenze citate la PG avrebbe altresì appreso che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. non ha impedito alle proprietarie di vendere il cespite, prima promesso all'Indagato Acquirente, a terzi.
- Quanto al cespite di via ……………..la vertenza insorta tra le parti è stata transatta con restituzione a Indagato Acquirente della caparra versata e con contestuale obbligo di questi di cancellare la trascrizione della domanda giudiziaria a suo tempo effettuata.
- Quanto al cespite di Capalbio la lite è stata transatta e la proprietà non ha presentato alcuna denuncia/querela contro Indagato Acquirente..
- Dunque, alcuna di queste situazioni assume valenza indiziaria nei confronti di IA in relazione alle ipotesi di reato ascrittegli anzi appaiono essere elementi probatori rilevanti in senso opposto alle tesi accusatorie
Appare evidente che le azioni del PM e del GIP intendono cancellare da internt un' inchiesta, che ha sollevato il velo sull'imprecisa conduzione delle indagini da parte del responsabile del nucleo di PG dell'Arma dei Carabinieri, nella quale, ricordiamo, a seguito di una seria di affermazioni frutto di pura e semplice fantasia, si richiedeva l'abnorme provvedimento delle misure cautelari in danno dell'indagato, vittima di una frode ad opera degli autori dell'esposto.Il principio fondamentale che governa la fase delle indagini preliminari è la completezza. Gli art. 326 c.p.p. e 358 c.p.p. disciplinano il contenuto dell’attività di indagine,stabilendo le finalità cui deve tendere il p.m. laddove si sottolinea ( art. 326 c.p.p. ) la funzionalizzazione delle indagini alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale oltrechè ( art. 358 ) l’obbligo di accertamento di fatti e circostanze favorevoli all’imputato .La dottrina ha sintetizzato le finalità delle indagini parlando di polivalenza delle indagini preliminari,come fissata dalla direttiva n. 37 della legge delega (Siracusano 1989, 195) polivalenza comprendente l’accertamento di fatti specifici,anche favorevoli all’indagato e l’esercizio dell’azione penale .L’avallo che le indagini favorevoli riguardino il profilo della completezza, proviene dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza 26 marzo 1997, n. 96. Obbligo accentuato dall’art. 8,1° co., l.332/95 che ha modificato l’art. 291 c.p.p. imponendo al p.m. la presentazione al giudice, in sede di richiesta delle misure cautelari ,di tutti gli elementi a favore dell’imputato. Il principio della completezza è stato riconosciuto come imprescindibile per la fase delle indagini preliminari dalla sentenza della C.Costituzionale 15 febbraio 1991 n. 88 ,la quale ha affermato che le finalità ancorate al suddetto principio sono di impedire l’esercizio apparente dell’azione penale ,basato sul mero procedere senza alcun approfondimento investigativo e quindi evitare il processo superfluo .
(CorSera.it)
ROMA - Ilaria Cucchi indagata dalla Procura di Roma per diffamazione degli agenti di polizia. A chiederlo con una denuncia presentata in giugno è stato Franco Maccari, segretario di quel sindacato di polizia Coisp che a Ferrara è andato a manifestare sotto l’ufficio comunale di Patrizia Aldrovandi, la madre del giovane Federico morto durante un controllo di polizia. Il pm Luigi Fede ha dato seguito ora con un’istruttoria che vede indagata la sorella di Stefano Cucchi, per la cui morte sono stati condannati solo i medici e non gli agenti della penitenziaria.
L’elezione di domicilio notificata a Ilaria CucchiLA CONVOCAZIONE - Ilaria Cucchi è stata convocata, come da prassi, per eleggere il domicilio. Ne è uscita con una determinazione ancor più rafforzata nella sua lunga battaglia. Anche perché con lei sono indagate Lucia Uva (sorella di Giuseppe, morto nel 2008 dopo essere stato fermato dai carabinieri) e Domenica Ferrulli (figlia di Michele, deceduto nel 2011 mentre quattro agenti lo stavano arrestando), che giovedì 30 hanno eletto domicilio rispettivamente a Varese e a Milano. Domani, venerdì 31, l’avvocato di Ilaria, di Lucia e di Domenica, Fabio Anselmo, andrà in Procura.
«INDAGATA PER ESSERMI RIBELLATA ALLE MENZOGNE» -Ilaria Cucchi ha appena affidato a Facebook alcune considerazioni, la cui sostanza ripete volentieri al telefono. Dice: «Ebbene si! Sono sono sottoposta ad indagini dalla Procura della Repubblica di Roma. Ho appena eletto domicilio, naturalmente non so neanche a che cosa devo questa querela. So solo che mi ha querelato il signor Maccari del sindacato Coisip. Sarei indagata per aver offeso l’onore della polizia di Stato e di tutti i poliziotti che ne fanno parte. Sono indagata per aver reclamato verità e giustizia per la morte di Federico, di Michele, di Giuseppe, di Dino e di tanti altri morti di Stato. Sono indagata per essermi ribellata alla mistificazione ed alle infamanti menzogne sulla morte di mio fratello. Io non mi fermerò, mai. Non avrò pace fino a quando non avrò ottenuto giustizia. Io voglio confessare tutto, ogni cosa. Queste morti offendono la polizia, questo è sicuro. Offendono lo Stato. Questo è altrettanto sicuro. Offendono tutti».
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