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CORSERA CORONAVIRUS #IORESTOACASA MA FINO AD UN CERTO PUNTO. I CONFINI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1947

#IORESTOACASA MA FINO A UN CERTO PUNTO. CORSERA.IT BY THE STREET LAWYER

(CorSera.it Copyright 2020)  

La nostra è una REPUBBLICA PARLAMENTARE che ha nella COSTITUZIONE del 1947 “i suoi confini supremi” ammonisce l’emerito giudice della Corte Costituzionale Paolo Grossi, essa si pone come “un ordine giuridico superiore rispetto all’ordinaria orditura legale, superiore giacché, attingendo allo strato delle radici profonde della società, attinge per ciò stesso a uno strato di valori e li manifesta, pretendendo l’osservanza di ogni potere dello Stato, a cominciare dal potere legislativo” (“prima lezione di diritto” Edizione la terza, 2019, pagg. 88/89)    

La cronaca è nota. La notte del 9.3.2020 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il D.p.c.m. (abbreviazione oramai nota agli Italiani) recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. “Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Così si legge nel sito istituzionale del governo.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è un atto amministrativo e come tale, nell’ambito della gerarchia delle fonti del nostro ordinamento giuridico (art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale c.d. preleggi al codice civile) riveste carattere di fonte normativa secondaria laddove qualificato come regolamento.

Il provvedimento del Presidente del Consiglio dell’8.3.2020  pur perseguendo finalità meritevoli di massima tutela quanto indifferibili che noi stessi pienamente condividiamo, tuttavia ha inciso in maniera rilevante su una delle nostre libertà fondamentali costituzionalmente garantite e secondo cui  “ Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”. (art. 16 Cost.).

In materia di libera circolazione il Costituente quindi dispone una riserva di legge. Le limitazioni alla libera circolazione del cittadino possono essere imposte solo per legge quindi da una disposizione normativa di rango superiore o ad essa, come ritiene la maggioranza della dottrina, equiparata (Decreto Legge; Decreto Legislativo). Riserva di legge rinforzata in quanto la stessa disposizione costituzionale predetermina in parte il contenuto della legge stessa ove per l’appunto, come nella specie, la legge limitativa della libertà di circolazione può intervenire, ci dice la Costituzione, solo per “motivi di sanità o di sicurezza”.

L'art. 16 della Costituzione pone al riguardo una riserva relativa di legge: conseguentemente, se una disciplina anche limitatrice è senz'altro ammissibile, da parte di una fonte di produzione normativa primaria, non altrettanto può dirsi con riguardo ad una fonte secondaria” (TAR Veneto, sez. I 4.5.1999, n. 537; v. anche Sentenza della Corte costituzionale del 5 maggio 1959, n. 27: “ Eguale riconoscimento è sancito negli articoli 16 e 17 della Costituzione, l’uno statuendo che la legge possa apportare limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno quando ricorrano motivi di sanità o di sicurezza”).

I motivi di sanità e sicurezza, oggi, dinanzi alla PANDEMIA, creatasi a seguito della diffusione del micidiale COVID-19 sono dinanzi agli occhi di tutti. Il Governo ha assunto decisioni corrette tanto da diventare un punto di riferimento nell’adozione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 da parte di tantissimi altri paesi e ben oltre i confini europei.

Ma se oggi le innegabili ragioni di sanità e sicurezza che spingono gli italiani a dire con forza #IORESTOACASA, sono innegabili ed evidenti a tutti non può affatto escludersi che un domani gli occhi di un futuro Presidente del Consiglio possano “vedere” motivi di “sanità e sicurezza” che tali non siano e su questa falsa ed errata rappresentazione limitare una libertà fondamentale dei cittadini, con un atto amministrativo di rango normativo secondario.

Il rischio, la storia ce lo insegna, è elevato. Il precedente è pericoloso. Le misure sono giuste, e al Governo va il nostro grazie, ma la forma (che quando entrano in gioco le libertà costituzionali è sostanza) è sbagliata. Intervenga il Parlamento e ratifichi, a norma di legge, i buoni provvedimenti governativi.

The street lawyer

CorSera.it Copyright 2020 

 


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