ROMA 24 MARZO 2020 CORSERA.IT ( REDAZIONE MOBIL E 335291766 INVIATECI LA VOSTRA MULTA SE VOLETE FARE OPPOSIZIONE )
ROMA UN'ORDINANZA DEL SINDACO VIRGINIA RAGGI HA DI FATTO CONSENTITO ALLA POLIZIA DI ROMA CAPITALE DI EFFETTUARE FERMI E POSTI DI BLOCCO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ROMANI. MA PER QUANTO CI E' STATO POSSIBILE ACCERTARE, I FUNZIONARI DI POLIZIA ROMA CAPITALE NON SONO DOTATI DI DIP CERTIFICATI, ALLE VOLTE NON LE INDOSSANO PROPRIO ALLE VOLTE USANO DELLE GARZE DA BUCATO. E' IN PERICOLO LA LORO SALUTE COSì COME QUELLA DEI CITTADINI ROMANI , MA SOPRATUTTO SI PROFILA LA VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE, CHE QUI VI RIPORTIAMO SULLA BASE DI UNA INDAGINE NORMATIVA REALIZZATA DALLA CGIL.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.32:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
ART. 437 C.P.
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
ART. 451C.P.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila ad un milione.
ART. 590:
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/70)
ART. 9:
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l’attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (L. 833/78)
ART. 20: (attività di prevenzione)
Le attività di prevenzione comprendono:
· L’individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro…
· La comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza…sia direttamente che tramite…le rappresentanze sindacali.
· L’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di vita e di lavoro…
· La formulazione di mappe di rischio…
· Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, l’elaborazione e l’attività di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori…sono effettuate in conformità a esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e datore di lavoro.
D.Lgs n° 277/91 (piombo, amianto. Rumore)
ART. 10 (attività soggette):
Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo…
ART. 11 (valutazione del rischio):
Per tutte le attività lavorative di cui all’art. 10 il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione dei lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive…individuando i punti di maggior rischio…e una determinazione della piombemia.
ART. 22 (attività soggette):
Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
La definizione di SALUTE secondo l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità):
“la salute non è l’assenza di malattia o d'infermità ma è una condizione di benessere fisico e mentale”.La salute è il binario che va percorso; è l’occhiale attraverso il quale vedere ed organizzare la nostra vita lavorativa.
E’ utile sapere che:
In Italia ci sono 30 milioni d’autovetture.
A Roma ci sono 62 auto ogni 100 abitanti.
I romani passano SETTE anni della loro vita in un veicolo.
Sui giornali del 16.12.99 l’O.M.S. forniva alcuni dati che descrivere preoccupanti è dir poco:
“Ogni anno in Europa muoiono prematuramente circa 80.000 persone per cause legate all’inquinamento da traffico.
Nelle aree urbane c’è un incremento del rischio compreso tra il 9% ed il 33% di contrarre tumore polmonare, indipendentemente dall’abitudine al fumo.
In Italia il traffico e la motorizzazione sono responsabili del 26% del Co2 totale immesso nell’atmosfera, a fronte di una media mondiale del 7%”.
L'O.M.S. non è nota, di certo, per il suo allarmismo!
Sotto l’aspetto normativo, che si allega alla fine della nostra proposta, non siamo nell’anno zero.
PESANTE, E NON PIU’ PROCRASTINABILE, E’ IL RITARDO PER QUEL CHE RIGUARDA L’APPLICAZIONE DELLE LEGGI.
Tra le ultime, e più coordinate, leggi c’è il D.Lgs. 626/94.
Questo decreto dà attuazione ad otto Direttive CEE e basa sulla prevenzione (“il complesso delle misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali…”) tutto il suo impianto normativo.
Cosa prevede la 626/84; quali i principali obblighi descritti?
1. Una preventiva valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
2. L’individuazione delle misure idonee per affrontare e rimuovere i rischi
3. Riduzione dei rischi alla fonte
4. Priorità delle difese collettive rispetto a quelle individuali
5. Ridurre al minimo i lavoratori esposti e per minor tempo possibile
Escludendo la materia dei videoterminali e quella dei rumori (D.Lgs. 277/91) la Legge 626/94 è poco più della somma della L.547/55 e della L. 303/56.
Eppure abbiamo ancora:
· I RISCHI SICUREZZA (incendi, impianti elettrici, macchine, strutture, viabilità..) CHE CREANO GLI INFORTUNI.
· I RISCHI SALUTE (gas, inquinanti, rumori, videoterminali, agenti biologici, chimici o elettromagnetici, turni di servizio, clima…) CHE CREANO LE MALATTIE PROFESSIONALI.
Un fatto importante, proprio di quest’ultimo periodo e che s’inserisce in tale problematica, è:
“CARTA 2000”
“CARTA 2000” è un protocollo d’intenti che Governo, Enti Locali, Parti sociali hanno sottoscritto alla Conferenza di Genova del 3-4-5 Dicembre 99.
Nell’introduzione troviamo scritto:
“La salute e la sicurezza sul lavoro sono l’imperativo che Governo, Istituzioni, amministratori locali e parti sociali si danno per il 2000.
Rendere il lavoro sicuro è la necessità che accomuna l’azione del Governo, delle istituzioni locali e delle parti sociali.
La cultura della sicurezza si deve insediare nel patrimonio dei valori delle persone.”
Nella premessa si aggiunge:
“La sviluppo sicurezza del lavoro, della prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresenta compiti fondamentali per uno Stato sociale moderno.”
Nei vari capitoli della “CARTA 2000” (impegni normativi, del Piano Sanitario Nazionale, le azioni di facilitazione…) c’è il N° 4 che interessa la Pubblica Amministrazione:
“Sviluppare l’attività di prevenzione attraverso un’adeguata azione d’informazione, formazione e assistenza…anche attuando a livello decentrato strumenti dedicati come lo SPORTELLO DELLA PREVENZIONE. Mettere a punto sistemi di registrazione dei rischi espositivi e delle patologie professionali…di sistemi di sorveglianza dei rischi e dei danni da lavoro.
Monitoraggio conoscitivo dell’applicazione del D.Lgs. 626/94.”
Proprio per la piena applicazione della 626/94 è fondamentale comprendere chi è il “DATORE DI LAVORO” e il “LUOGO DI LAVORO”.
DATORE DI LAVORO
“E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o…il soggetto che…ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva…
Nelle pubbliche amministrazioni…per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione…”
Il comandante del corpo della Polizia Municipale, quindi, quale “datore di lavoro” deve contribuire a realizzare un sistema di sicurezza valutando i rischi legati ai nostri specifici servizi e tipologie dei lavori (è bene rammentare che anche prima del D. Lgs. 626/94 i Dirigenti erano già destinatari dell’obbligo di adempimento e conseguente responsabilità penale in materia di infortuni, di prevenzione incendi ed igiene del lavoro).
Il Datore di Lavoro deve fornire al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito a:
· La natura dei rischi
· L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive
· La descrizione dei processi lavorativi
· I dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali
· Le prescrizioni degli organi di vigilanza
Quello della “VALUTAZIONE DEI RISCHI” è il primo adempimento a carico del datore di lavoro.
Per fare tale VALUTAZIONE è fondamentale conoscere il ”LUOGO DI LAVORO”.
Nell’espletare il nostro servizio uno dei luoghi di lavoro è:
L’UFFICIO
Le nostre sedi devono essere in regola con:
· Certificato prevenzione incendi
· Le vie di fuga libere
· La segnaletica
· La squadra d’emergenza- i nominativi, la loro formazione, le esercitazioni-
· Impianto elettrico a norma della 46/90
· Ricambio periodo dei filtri dei condizionatori d’aria
· Porte anti-panico
· Rimozione delle barriere architettoniche (interne ed esterne)
· Larghezza regolare delle porte d’uscita
· Luci d’emergenza
· Antiscivolo alle scale
· Comunicazione dei nominativi che usano i videoterminali per più di venti ore a settimana (legge 422/2000 c.d. Comunitaria)
· Comunicazione dei lavoratori che incorrono nel “ rischio elettrico”
…e tante altre cose (il benzene, ad esempio, è una delle 4.000 sostanze trovate nel fumo di tabacco, sia esso “attivo” che “passivo”).
L’altro “luogo di lavoro” è:
L’ATTIVITA’ ESTERNA E DI VIABILITA’.
La “STRADA”, come luogo di lavoro, non sarà possibile “metterla in sicurezza “ se non si procederà con una forte politica sulla MOBILITA’ e sulRISCALDAMENTO, elementi primari dell’inquinamento atmosferico esistente.
MOBILITA’.
Occorre, su questo campo, intervenire su vari fattori tecnologici ed organizzativi:
· Sviluppo del mezzo pubblico
· Metropolitane di superficie
· Strada solo per i mezzi pubblici
· Aumento delle corsie preferenziali
· Sviluppo del servizio taxi
· Trasporto collettivo (pullman che raccolgano e riportino i lavoratori)
· Controllo dei varchi con sistemi elettronici
· Rafforzare i “versi” della circolazione con l’aumento dei “sensi unici” e soste a “spina”
· Nuove isole pedonali
· Messa a punto dei motori (controllo del “bollino blu”)
· Ulteriori piste ciclabili
· Revisione degli orari della città
· Controlli mirati, educativi e finalizzati all’ambiente (soste intralcio, corsie preferenziali, bollino blu, ZTL, strade riservate..)
· Fascia blu più ampia
· ZTL anche in periferia
· Vietare i ciclomotori a due tempi
· Educazione stradale nelle scuole
· Creazione di dossi sulle strade al posto dei semafori (quest’esperimento fatto nella città di Cattolica ha prodotto l’abbattimento dell’inquinamento e degli incidenti stradali: -80%)
RISCALDAMENTO
Su quest’argomento riteniamo che occorra:
· Favorire la trasformazione verso impianti di riscaldamento autonomo a metano e integrazione con il solare
· Eliminare, al più presto, gli impianti a carbone (a cominciare da quelli pubblici) senza dimenticare che a Roma si utilizza spesso l’olio combustibile e si producono ogni anno circa 180.000 tonnellate di anidride solforosa.
E’ palese, quindi, che non sarà un solo provvedimento a risolvere il problema della qualità dell’aria ma tutti assieme e con la modifica di qualche nostro stile di vita quotidiano.
Intanto, e da SUBITO, occorrerà, però, provvedere ad analizzare quali sono i rischi che dall’ambiente derivano alla salute dei VIGILI URBANIed è necessario pensare e programmare rapidamente le contromisure e le iniziative da intraprendere perché è forte la preoccupazione per la salute degli operatori della polizia municipale.
L’aumento percentuale delle patologie all’apparato respiratorio è associato all’esposizione professionale agli inquinanti ambientali ed è legato alle emissioni degli autoveicoli.
Uno studio del Dr. Ferrara su un congruo numero di “vigili” ha portato al seguente risultato: “un vigile di circa trentacinque anni con dieci anni di servizio ha la stessa capacità respiratoria di un sessantenne sano”.
Torniamo alla normativa della 626/94:
La “valutazione dei rischi” è un OBBLIGO, il primo, del DATORE DI LAVORO. E c’è, per quel che ne sappiamo, la quasi totale inadempienza.
Ma senza il piano che valuta i rischi come è possibile realizzare tutte le misure possibili (organizzative, tecniche, strumentali) per difendere la salute dei lavoratori?
Quali sono i rischi che ciascuno di noi corre?
Nelle attività e nei servizi interni i principali rischi sono di:
1. postura
2. lavoro ai videoterminali
3. rischio elettrico
4. cadute
5. cadute di oggetti, e di scaffalature e mobilio non a norma
6. manutenzione di sostanze tossiche (toner)
7. scarso ricambio d’aria e permanenza di sostanze tossiche (es. benzene)
Nelle attività e nei servizi esterni i principali rischi sono riconducibili alle figure professionali esposte al traffico veicolare:
1. personale in servizio di viabilità con pattugliamento svolto prevalentemente a piedi
2. personale in servizio di viabilità con pattugliamento svolto mediante utilizzo di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli
La prima figura professionale è esposta ai seguenti rischi:
· traffico veicolare
· investimenti per scarsa visibilità dell’operatore o disattenzione dei conducenti
· aggressioni
· agenti inquinanti schematizzati nei seguenti grandi gruppi: A) agenti irritanti del tratto bronchiale (polveri, ossidi di azoto, ozono); B) agenti tossici e cancerogeni che possono colpire organi “bersaglio” (amianto, piombo, ossidi di carbonio, benzene); C) agenti allergizzanti (polveri, pollini); D) aggressivi chimici eventualmente presenti sul sito di un incidente stradale;
· agenti biologici
· contatto accidentale con liquidi biologici nel soccorso a feriti in incidenti stradali (o in caso di resistenza ad un arresto, o in supporto al medico ASL nel caso di trattamento sanitario obbligatorio)
· stress (possono comportare situazioni di stress la tipologia dei turni, il rapporto con l’utenza, la contestazione di contravvenzioni, ecc.)
· agenti atmosferici (pioggia, caldo, freddo, umidità)
· postura obbligata (il prolungato servizio in piedi favorisce l’insorgenza di malattie dell’apparato vascolare periferico –mani e piedi-)
· rumore (prodotto dal traffico veicolare, da cantieri stradali, edili o dall’attività produttiva che si controlla)
La seconda figura professionale è esposta, oltre ai rischi elencati precedentemente, a:
· incidenti stradali con i mezzi di servizio
· agenti atmosferici
· lunghe percorrenze in autoveicoli spesso sprovvisti di impianto di climatizzazione
· postura obbligata (posizione seduta sia per i motociclisti che per i conduttori di autoveicoli)
LA COMBINAZIONE TRA I VARI RISCHI NON PUO’ CHE PEGGIORARE LA SITUAZIONE.
LA NOSTRA INIZIATIVA VUOLE ANDARE PROPRIO NEL SENSO DI AFFRONTARE E DOVE E’ POSSIBILE SUPERARE E RISOLVERE I RISCHI.
Le proposte della CGIL:
PIATTAFORMA SALUTE
Le linee generali della nostra PIATTAFORMA investono questi campi:
A) QUELLO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
B) QUELLO DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA (COLLETTIVA ED INDIVIDUALE)
C) QUELLO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
D) QUELLO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
E) QUELLO DEI “FONDI SANITARI INTEGRATIVI” ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DI UNA POLIZZA SANITARIA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La priorità delle priorità è quella del controllo dell’aria che gli operatori respirano ogni giorno nei luoghi dove gli stessi lavorano.
Un discorso specifico da fare è quello sulle
POLVERI.
Le PM10, questo è il loro termine scientifico, nascono dalla combustione e arrivano dalle industrie, dal riscaldamento, dai gas di scarico dei veicoli.
Possono essere: PRIMARIE o SECONDARIE.
Le polveri più grandi si fermano nelle prime vie respiratorie, quelle più piccole arrivano fino agli alveoli polmonari.
Quali le conseguenze per la salute?
Ci si può ammalare di cancro, ma non solo!
Le PM10 possono determinare danni anche a livello cardiovascolare impedendo al sangue di espellere l’anidride carbonica che respiriamo oppure determinare l’aumento delle sostanze ossidanti in circolo, come i radicali liberi, con l’aumento delle lesioni a livello di arterie con successiva trombosi (coaguli) anche a livello coronarico e, quindi, aumento del rischio per infarto miocardico.
La polvere fina è respirata ed arriva fino alle parti più profonde dei polmoni portando con sé composti cancerogeni come il benzene (leucemie), gli idrocarburi aromatici (cancro al polmone e al colon) e gli effetti che producono sono ormai noti:
+10 microgrammi di pm10 = +1% di DECESSI
Ma anche aumento:
· Del ricorso ai presidi sanitari
· Delle malattie respiratorie (bronchiti croniche ed enfisemi)
· Di interventi di pronto soccorso e di ricoveri
· Di asma
· Di infezioni
Esperti oncologi e delle malattie respiratorie segnalano risultati inquietanti:
NEL ’95 A MILANO SONO MORTE 968 PERSONE PER TUMORE POLMONARE MA PER 250 L’INQUINAMENTO E’ STATA L’UNICA CAUSA DI MALATTIA.
Senza parlare delle LEUCEMIE INFANTILI (causate dal benzene) con percentuali doppie per i piccoli che abitano vicino a strade con elevato traffico.
Nel ’51 si avevano sette morti per cancro ogni 100.000 abitanti.
Nel ’82 ne avevamo 50; nel ’99 ne abbiamo avuti 180.
Occorre, quindi, conoscere il problema e le condizioni reali attraverso la realizzazione di una campagna di monitoraggio che dovrà essere concordata dalle parti con gli organi scientifici competenti.
PER TALI RAGIONI LA NOSTRA PRIMA RICHIESTA E’ IL MONITORAGGIO SUGLI INQUINANTI ASSORBITI DAGLI OPERATORI.
Quello che si propone non è il tentativo di comparare i dati che registrano le “centraline” con le risultanze del monitoraggio qui proposto, ma di adottare le stesse procedure di valutazione dei rischi tipicamente già in uso per altre categorie di lavoratori, vedi ad esempio gli addetti alle apparecchiature radiografiche.
Il nostro obiettivo è unicamente quello di sapere cosa ciascun vigile respira sul posto di servizio assegnatogli e progettare e concertare misure protettive e sanitarie adeguate (non focalizzare, quindi, l’attenzione solo sulle sostanze tossiche esistenti nell’atmosfera ma, anche, quali di queste entrano in contatto con l’organismo degli operatori)
Proponiamo per questo due tipi di monitoraggio: STATICO e DINAMICO.
STATICO
Ogni Gruppo ha un congruo numero di posti di servizio di viabilità.
Su ciascuno di questi, per almeno un anno (per le diverse stagioni), attuare una compagna di monitoraggio installando:
- I “RADIELLI” a due metri di altezza per il rilevamento dei principali inquinati (come fatto dalla STA da febbraio ad aprile in 500 punti della città)
- Sensori che rilevino l’inquinamento acustico
DINAMICO
Con lo stesso principio un rilevatore per ogni operatore in servizio esterno per verificare e monitorare la situazione specifica e personale.
C’è anche un altro impegno che deve essere preso dall’Amministrazione: quello del controllo e del monitoraggio dell’INQUINAMENTO ELETTRO-MAGNETICO (verificando, nello specifico, ANCHE le emissioni prodotte dalle radio portatili e dalle Centrali Operative).
E’ recente l’approvazione della Legge Quadro su tale materia e le ricerche della comunità scientifica internazionale registrano pareti difformi ma desta preoccupazione che taluni lavori scientifici conducono a sostenere:
“L’insieme dei risultati degli esperimenti cellulari, animali ed umani, formano un consistente e coerente insieme di evidenze che la radio frequenza e le microonde sono CAUSALMENTE ASSOCIATE con effetti cancerogeni e riproduttivi e, nello stesso tempo, di alterazione e danneggiamento della funzione del cervello, dei tempi di reazione, del sonno, dell’apprendimento e del sistema immunitario, nonché una forte evidenza di cancro, specialmente leucemia”.
I dati raccolti dalle campagne di monitoraggio rappresentano la base minimale di conoscenza necessaria per intervenire, da subito, sull’organizzazione del lavoro attraverso la:
1. CLASSIFICAZIONE DEI POSTI DI SERVIZIO (ciascuna U.O. con i dati aggiornati del monitoraggio può classificare i posti di servizio tra quelli più o meno problematici. Il personale, quindi, di tale U.O. dovrà ruotare tra posti di lavoro delle due tipologie)
2. ISTITUZIONE DELLE UNITA’ OPERATIVE DI SETTORE (UOS) C/D VIGILE DI QUARTIERE (altro elemento importante dell’organizzazione del lavoro è quello di aumentare le capacità professionali di ciascuno variando le tipologie del servizio, coniugandole con la necessità di interventi specializzati sui problemi che insorgono)
DOTAZIONE TECNOLOGICA
Un miglioramento della dotazione tecnologica appare necessario per consentire lo svolgimento dell’azione di controllo e direzione della viabilità riducendo l’esposizione al rischio degli addetti.
In questo campo si può fare una suddivisione tra ciò che dovrebbe possedere il Corpo nel suo insieme, come dotazione collettiva dei singoli luoghi di lavoro o di servizio, e ciò che è destinato ad ogni lavoratore individualmente.
COLLETTIVA
A) POTENZIAMENTO, nel numero e nella qualità, DELLE CABINE (installarne di più e fornirle di filtri e termoventilazione con comandi dell’incrocio all’interno della stessa laddove il servizio prevede, in quell’incrocio, l’intero turno)
B) SEMAFORI INTELLIGENTI
C) ADEGUATA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO E DELLE STRUTTURE
D) POTENZIAMENTO DEI VARCHI ELETTRONICI
E) PARCO VETTURE ANCHE ELETTRICO
INDIVIDUALE
I capi di vestiario, identificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere acquistati dall’Amministrazione comunale mediante licitazione privata da espletarsi secondo le procedure di volta in volta indicate nel bando di gara e con il criterio di cui alla Direttiva 97/52 CEE del 13.10.97.
E’ evidente che il ricorso ad un DPI, ancorché obbligatorio quale elemento della divisa, deve essere sempre oggetto di valutazione con l’attuazione di procedure specifiche che vanno dalla identificazione del rischio allo studio di eventuali misure correttive di carattere generale.
Il Codice della Strada stabilisce modelli e caratteristiche di rifinitura degli stessi alle quali le P.A. devono attenersi.
Si deve poi fare riferimento a quanto previsto dal D.M. 9/6/95 riguardo ai materiali utilizzati per la fabbricazione dei capi di vestiario (e relative certificazioni di conformità al D. Lgs. 475/92).
L’art. 43 D.Lgs. 285/82 (segnalazione degli agenti di traffico), l’art. 183 DPR 495/92 (visibilità degli agenti del traffico), art. 171 D. Lgs. 285/82 (uso del casco protettivo) e le figure II 475/a – II 475/b – II 476 Reg. Att. del Codice della Strada stabiliscono i modelli “tipo” del vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale evidenziando i modelli e le dimensioni minime delle superfici fluororifrangenti.
Si propone, per tutti i capi, la verifica tecnico-merceologica di conformità e di ergonomia dei DPI, verificandone anche il gradimento da parte dei dipendenti che dovranno farne uso, mediante richiesta di parere alle organizzazioni sindacali di categoria (convogliando tutte le segnalazioni e/o osservazioni riguardante i capi già in uso ad un unico ufficio, o commissione, o, meglio, al Medico Competente su eventuali modifiche di fornitura).
I materiali fluororifrangenti debbono avere:
· Marcatura CE
· Certificato di conformità alla norma contenuta del D.M. 9/6/95
· Eventuale certificato di conformità al D. Lgs. 475/92
· Corrispondenza alle norme descritte ed elencate nel D.M. 17 gennaio 97
· Etichetta conforme apposta sul campione
· Foglio di uso e manutenzione in lingua italiana
Essendo i capi di vestiario dotati di particolari fluororifrangenti destinati a proteggere diverse parti del corpo (capo, corpo, mani, piedi) alle caratteristiche di alta visibilità si possono associare anche le seguenti caratteristiche.
PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI
Le indicazioni di carattere generale qui di seguito indicate sono applicate per i seguenti capi di vestiario:
1. IMPERMEABILI (in tessuto ad alta traspirabilità ed impermeabile)
2. DIVISE DA LAVORO (con fasce rifrangenti alla giacca e pantalone secondo le modalità previste dal D. Lgs. 475/92 )
3. BERRETTI, MANICOTTI E CORPETTI (fluororifrangenti con dicitura “Polizia Municipale” conformi ai tipi descritti nel Codice della Strada)
· Requisiti generali del capo di vestiario (NORMA EN 340). Tale norma contiene i requisiti generali dell’abbigliamento protettivo, concepito per proteggere contro uno o più pericoli;
· Requisiti generali del capo di vestiario a protezione del freddo (NORMA EN 342). La norma specifica i requisiti e i metodi di prova delle prestazioni dell’abbigliamento protettivo contro il freddo a temperature inferiori a –5°;
· Requisiti generali del capo di vestiario a protezione dalle intemperie (NORMA EN 343). Valuta la resistenza alla protezione dell’acqua (impermeabilità del capo) e resistenza evaporativi (traspirabilità del capo);
· Marcatura CE e specifica per le predette norme EN (pittogrammi e numero norma);
· Numero massimo dei cicli di lavaggio e modalità delle operazioni di pulitura.
PROTEZIONE DEL CAPO
MOTOCICLISTI.
Per i caschi da moto e da ciclomotore si deve far riferimento al Codice della Strada (art. 171 D.Lgs. 285/82 modif. dalla L. 472/99 art. 33) e alle norme europee di riferimento (marchio di omologazione internazionale cucita sul sottogola “E3” preceduto da 04 – sigla che indica l’emendamento ECE/ONU 22-04 -).
Deve essere presente la fascia rifrangente delle dimensioni previste dall’art. 171 C.d.S. (altezza fascia di almeno cm. 3).
PROTEZIONE DEL PIEDE
MOTOCICLISTI.
Lo stivale da motociclista deve avere caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, costruito mediante utilizzo di pelle di vitello, con spessori minimi di mm. 1,8 . La suola deve possedere caratteristiche di resistenza allo scivolamento, alle aggressioni chimiche (oli ed idrocarburi in particolare), tallone ad assorbimento d’urto ed avere una superficie riflettente di almeno 0,02 MQ (art. 4 comma 2 D.M. 9/6/95).
Lo stivale deve possedere:
· Requisiti generali della calzatura (NORMA UNI-EN 344). Tale norma contiene i requisiti e metodi prova per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale,
· Requisiti specifici dello stivale inteso come calzatura da lavoro per uso professionale (NORMA UNI-EN 347). Tale norma è integrativa alla precedente,
· Marcatura CE e specifica per le predette norme EN (pittogrammi e numero norma),
· Certificato di conformità, di istruzioni d’uso e manutenzione in lingua italiana.
PATTUGLIAMENTO A PIEDI, CON AUTOVEICOLI O CICLOMOTORI.
Le calzature fornite a tale personale devono garantire comfort, massima traspirabilità ed impermeabilità. Devono inoltre possedere qualità antistatiche e tacco con sistema ammortizzante dei colpi. La rigidità delle temperature invernali presuppongono, per tale periodo, l’adozione di calzature resistenti alle basse temperature.
· Requisiti generali della calzatura (NORMA UNI-EN344).
· Requisiti specifici della scarpa intesa come calzatura da lavoro per uso professionale (NORMA UNI-EN 347).
· Marcatura CE e specifica per le predette norme EN (pittogrammi e numero norma)
· Certificato di conformità, di istruzioni d’uso e manutenzione in lingua italiana.
PROTEZIONE DELLE MANI
MOTOCICLISTI.
I guanti per motociclista devono garantire comfort, massima traspirabilità ed impermeabilità. Devono, inoltre, possedere qualità antistatiche e protezione della mano con copertura del polso. La rigidità delle temperature invernali presuppongono l’adozione di materiali resistenti alle basse temperature.
· Requisiti generali del guanto (NORMA UNI-EN 420). Tale norma contiene i requisiti e metodi di prova per i guanti, intese come ergonomia, costruzione, innocuità e comfort, passaggio ed assorbimento del vapore acqueo;
· Requisiti specifici del guanto inteso come dispositivo di protezione individuale contro i rischi meccanici (NORMA UNI-EN 388)e contro il freddo (NORMA UNI-EN 511. Tale norma è integrativa della precedente;
· Marcatura CE e specifica per le predette norme EN (pittogrammi e numero norma);
· Certificato di conformità, d’istruzioni d’uso e manutenzione in lingua italiana.
PATTUGLIAMENTO A PIEDI, CON AUTOVEICOLI O CICLOMOTORI.
Non sono previste indicazioni specifiche. E’ consigliabile, comunque, che gli stessi siano certificati come resistenti alle abrasioni e lacerazioni (NORMA UNI-EN 388) ed abbiano una buona tenuta al freddo (NORMA UNI-EN 420).
Da fornire, in dotazione, guanti monouso per gli interventi in cui è possibile il contatto con liquidi biologici (per es. soccorso a feriti). Per tali DPI è prevista la conformità alla norma UNI-EN 388 e UNI-EN 374.
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Gli agenti di Polizia Municipale sono esposti principalmente ad inquinanti chimici e polveri aerodisperse nell’ambiente urbano. Possono inoltre essere presenti ulteriori inquinanti derivanti da perdite del carico di autoveicoli coinvolti in incidente stradale o odori sgradevoli in caso di sopralluogo in discariche o siti industriali, ecc.
Gli addetti debbono avere la possibilità di adoperare delle maschere facciali filtranti in grado di trattenere polveri (TLV anche inferiore a 0,1 mg/mc) e fumi nocivi (NORMA UNI-EN 149).Occorre altresì dire che qualora in un incidente sia interessato un mezzo che trasporti sostanze pericolose oppure si opera in una zona del territorio dove c’è una discarica abusiva di materiale sconosciuto l’uso della maschera facciale con filtro di carbonio attivo abbatte l’odore sgradevole ma non protegge assolutamente da eventuali altri inquinanti sprigionatisi per l’incidente o perché abbandonati sul territorio.
Per le autovetture è utile l’adozione di impianti di climatizzazione dotati di filtro che trattenga polveri e pollini con TLV inferiore a 0,1 mg/mc.
L’abbattimento di valori relativi al benzene, agli SOx, Nox e monossido di carbonio è invece legato all’adozione di provvedimenti in termini di viabilità e controllo delle emissioni da parte degli impianti di riscaldamento.
In questo campo l’Amministrazione, sulla base dei dati rilevati dalle centraline disposte sul territorio, provvede ad attuare il piano di regolamentazione del traffico veicolare.
PROTEZIONE DELL’UDITO
L’attività di vigilanza urbana è prevalentemente svolta in strada lungo gli assi viari cittadini. Durante lo svolgimento di tale mansione i vigili sono esposti direttamente e con continuità ai livelli sonori determinati dal traffico stradale cittadino ed in prossimità rispetto alla fonte di rumore.
Occorre che il S.P.P. (servizio protezione e prevenzione del Corpo) assieme al Medico Competente effettui la misurazione dei livelli di rumore cui sono esposti gli agenti durante il loro turno di lavoro (quale che sia il servizio), affiancando un tecnico munito di fonometro che effettui misurazioni a tempi fissi (10 minuti) con indicazioni degli eventuali picchi anomali (passaggio di mezzi di soccorso, lavori stradali o altro).
Devono essere, in ogni caso, forniti DPI a protezione dell’udito quali inserti auricolari
monouso (o specifiche cuffie di protezione).
QUAL’E’ LA SITUAZIONE ATTUALE?
L’articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’attività tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera.
Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile trova ulteriore conferma nell’art. 3 del D. Lgs. 626/94, anche come riferimento specifico ai DPI (dispositivi protezione individuali).
Eppure si constatano molti elementi di difformità per molti DPI:
· Mancanza di certificazione di conformità inserita in ogni singolo capo;
· Mancanza di etichetta o etichetta difforme su alcuni capi;
· Istruzioni d’uso e manutenzione assenti e/o in lingua straniera;
· Fasce rifrangenti assenti o di altezza o fattura difforme a quanto previsto dal D.M. 9/6/95 o dal C.d.S.;
· Mancanza di un sistema di lavaggio centralizzato che preservi la funzionalità e la durata delle parti fluorescenti della divisa.
Facciamo inoltre tesoro di ciò che è accaduto in passato (DIVERSITA’ NEI GORE-TEX TRA QUELLI PROVATI E QUELLI FORNITI AL PERSONALE O LE GIACCHE CHE CAMBIANO COLORE CON LA LUCE DEL SOLE…).
C’è la necessità di adottare una procedura di controllo per conformità al campione presentato in fase di gara per tutti i capi che pervengono al Magazzino Vestiario, comprendendo anche prove presso i laboratori di merceologia della Camera di Commercio sulle caratteristiche fotocolorimetriche dei tessuti fluororifrangenti e sulla qualità del tessuto utilizzato per la fattura dei capi di vestiario.
Ribadiamo la necessità di un servizio di lavanderia centralizzata dotata di cicli di lavaggio atti a preservare l’integrità e funzionalità dei capi di vestiario muniti di fascia rifrangente e di una procedura di ritiro, al cambio periodico, dei DPI usati con particolare riferimento ai capi aventi inserti rifrangenti (per la verifica del decadimento della prestazione legato al deterioramento dei materiali).
L’art. 43, comma 4, del D. Lgs. 626/94 prevede, infatti, che il datore di lavoro debba assicurare l’efficienza dei DPI e il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche (impermeabilità per i Gore-tex, fluorescenza e rifrangenza).
E’ auspicabile l’adozione di colorazione fluorescente GIALLA per il vestiario degli addetti alla viabilità (come ad esempio la polizia metropolitana inglese) e di dispositivi fluorescenti dotati di sistema di retroilluminazione che permettono la percezione dell’agente in sede stradale sino a 300 METRI dal punto in cui si trova.
Sul vestiario vorremmo illustrare una proposta che potrebbe ottimizzare l’uso e l’utilizzo dei vari indumenti (producendo, crediamo, considerevoli risparmi).
Il personale effettua servizi diversi e consuma diversamente quanto gli è consegnato. Alcuni si trovano ad avere, per esempio, tre ghiacce bianche e magari serve loro un maglione o un paio di mocassini.
La proposta è questa:
ad ogni lavoratore è consegnata, ogni anno, una CARD con, ad esempio, 100 punti.
Ad ogni capo di vestiario si assegna un punteggio (gore-tex 50 p., scarponcini 15 p…) il lavoratore richiede quanto e ciò che gli occorre.
DALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DALLA DOTAZIONE TECNOLOGICA SI DEVE RICERCARE E RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO:
GARANTIRE IL CONTROLLO DELLA MOBILITA’ GENERALE NON METTENDO A REPENTAGLIO LA SALUTE DI CHI LAVORA.
UN VIGILE NON PIU’ DI ”IMMAGINE”, MA DI CONTENUTO.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Inutile sottolineare l’importanza di affiancare ai due capitoli precedenti quello della “sorveglianza sanitaria”.
Esistono alcuni dati oggettivi.
La comunità scientifica che si occupa di inquinamento riconosce all’ambiente urbano attuale un certo contenuto di rischio per la salute.
Dalle autovetture, in particolare i diesel, fuoriescono i gas di scarico con, all’interno, alcune sostanze riconosciute come altamente cancerogene per l’uomo quali il BENZOFENATRENE e il BENZOPIRENE.
Le benzine “verdi” comportano l’emissione dei cosiddetti idrocarburi aromatici (IL BENZENE, IL TOLUENE E GLI XILENI).
Il benzene è la sostanza più pericolosa ed i suoi effetti tossici sul midollo osseo provocano la riduzione dei globuli del sangue, sia bianchi sia rossi, ed è causa di leucemia.
Il toluene e gli xileni sono sostanze altamente irritanti per inalazione e anche a bassi dosaggi possono determinare malattie infiammatorie croniche delle alte e basse vie respiratorie (laringiti, tracheiti, bronchiti).
POSSONO INDURRE, INOLTRE, LA PRIMA FASE DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE TUMORALE, CHE POI VIENE ULTIMATA DAI “VERI” CANCEROGENI.
Altra cosa che si sa è quella che alcune sostanze cancerogene hanno un “organo bersaglio” (amianto- polmone, benzidina- vescica, cadmio- prostata, venilclorulo- fegato…).
Appare evidente che l’esposizione a questi elementi nocivi è profondamente diversa tra il singolo cittadino che attraversa i flussi di aria inquinata in tempi ristretti della giornata e tutti gli operatori, a partire dai VIGILI URBANI, che vi stazionano lungamente per gli attuali turni di servizio.
Come pure è ormai chiaro che all’inquinamento sono legate varie patologie e i “distretti” (organi) interessati sono:
OCCHI, ORECCHI, NASO, GOLA, APPARATO RESPIRATORIO, APPARATO UROGENITALE, APPARATO OSTEOARTICOLARE, APPARATO GASTROENTERICO, APPARATO ERITROLINFOPOIETICO, SISTEMA NEUROLOGICO, EPIDERMITE.
Occorre raccogliere i dati finora raccolti sul personale e verificare le malattie “SPECIFICHE” che sono state contratte.
Da questa lettura è possibile capire la particolarità del nostro lavoro e del fatto che occorrono, oltre a quelle di “routine”, analisi preventiveopportune e mirate da inserire in un protocollo di sorveglianza sanitaria che comprenda:
· VISITA DEL MEDICO COMPETENTE CON PERIODICITA’ ANNUALE
· ESAME AUDIOMETRICO
· ECG
· ESAMI EMATICI DI ROUTINE INTEGRATI DA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI PIOMBEMIA, ZNPP E CARBOSSIEMOGLOBINA (come indici di esposizione)
· MINERALOGRAMMA COMPARATO CON ANALISI EMATICHE (per ricercare eventuali presenze, e in che misura, di minerali tossici quali il PIOMBO, l’ALLUMINIO, il RAME, il CADMIO..)
· ANTIGENE CARCINOEMBRIONARIO (CEA) (quale utile marker di verifica sullo stato di salute di vari organi)
Tali esami andranno eseguiti all’interno di CHEK-UP ANNUALI e con frequenze maggiori per patologie specifiche più particolari.
Riteniamo utile, anzi indispensabile, la realizzazione del LIBRETTO SANITARIO DEL LAVORATORE (dove trascrivere sia lo stato di salute che la tipologia dei servizi che si espletano e per capire, anno dopo anno, qual è lo stato fisico della persona).
RAFFORZARE IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE (sia nel coinvolgimento che nel numero).
Se ci fosse un Medico competente per ogni U.O. la prevenzione e l’immediatezza dei provvedimenti(cioè la salute degli operatori) sarebbe garantita meglio. Qualora, per esempio, il Medico competente riscontri che un collega si ammala di bronchite per tre volte in un solo inverno può segnalare al Dirigente della U.O. la necessità di mutare temporaneamente il tipo di servizio espletato dal collega.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per trasformare il lavoratore da soggetto passivo in elemento partecipe dei problemi, delle scelte ed organizzazione della sicurezza e quindi soggetto responsabile occorre che l’informazione e la formazione siano accurate e continue.
Ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione su:
· I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività svolta
· Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
· I rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni del Corpo in materia
· Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori
· Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente
· I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15 del D. Lgs. 626/94
Tale formazione deve particolarmente avvenire in occasione:
1. Dell’assunzione
2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni e/o posto di lavoro
3. Al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie
LA FORMAZIONE DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEI RISCHI OVVERO ALL’INSORGENZA DI NUOVI RISCHI.
RITENIAMO OPPORTUNO, ALL’INTERNO DELL’ASPETTO FORMATIVO, INTRODURRE CORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (anch’essi utili per tutelare meglio la salute di ciascun operatore).
LA POLIZZA SANITARIA
ISTITUIRE, PER OGNI DIPENDENTE, UNA POLIZZA CON I “FONDI SANITARI INTEGRATIVI”.
Il fine è di avere assistenza a livello sanitario per QUALSIASI malattia del ”VIGILE” e degli esposti senza necessità di dover dimostrare la “causa di servizio”.
Le cure previste da tali ”FONDI” potranno essere:
1. PRESTAZIONI NON PREVISTE DAL SERV. SAN. NAZIONALE
2. CURE ODONTOTECNICHE
3. ASSINTENZA DOMICILIARE
4. RIMBORSO TICKET, VISITE SPECIALISTICHE, RICOVERI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO
RISORSE
Le risorse per realizzare i vari punti della piattaforma potranno essere ricercate:
1. Utilizzando una parte del fondo che perviene dall’art. 208 del Codice della Strada (la sentenza della Corte Costituzionale n° 426/2000 ne ha confermato la liceità per tale finalità)
2. Richiedendo specifico utilizzo del 5% del fondo destinato alla prevenzione del Piano Sanitario Nazionale e gestito dalla Regione Lazio (da destinare alla prevenzione, alla formazione e alla vigilanza; consentendo la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso i PIANI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e a PIANI PLURIENNALI DI INVESTIMENTO)
RIFERIMENTI NORMATIVI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.32:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
ART. 41:
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
CODICE CIVILE
ART. 2043:
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, abbiglia colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
ART. 2050:
Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non dimostra di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
ART. 2087:
L’imprenditore è tenuto a adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
CODICE PENALE
ART. 437:
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
ART. 451:
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila ad un milione.
ART. 590:
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/70)
ART. 9:
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l’attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (L. 833/78)
ART. 20: (attività di prevenzione)
Le attività di prevenzione comprendono:
· L’individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocivit&a
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