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CORSERA ROBERTO SPADAFORA L'ULTIMO BECCHINO DEL CALCIO ITALIANO. PERCHE' IL GOVERNO NON PUO' FAR RIPARTIRE IL CAMPIONATO DI SERIE A

ROMA 21 APRILE 2020 CORSERA.IT by THE STREET LAWYER 

#COVID-19 – IL GOVERNO NON PUO’ FAR RIPARTIRE IL CALCIO DI SERIE A. I DPCM SONO FONTE GERARCHICAMENTE SUBORDINATA ALLA LEGGE. IL D.L. 19/2020 CHE IMPONE IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Spadafora, ha fissato per domani, 22.4.2020, un incontro in videoconferenza per un confronto sul protocollo medico sanitario per l'eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche.

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, qualche giorno fa ha affermato “Non posso essere il becchino del calcio italiano. Quella di fermarsi è una responsabilità che lascio al governo”.

A parte l’evitabile quanto irrispettoso richiamo alla figura del “becchino” del tutto inappropriato in un momento di tale sofferenza per il popolo italiano che soprattutto in Lombardia il becchino, quello vero, lo ha visto entrare in migliaia di case a causa del COVID-19, il presidente della FIGC sbaglia di gran lunga sia nel pretendere di voler far ripartire il favoloso mondo del calcio professionistico nazionale sia nello scaricare l’eventuale mancata ripartenza sul governo.

Il calcio professionistico, infatti, non può ripartire con provvedimento emesso dal governo.

Il Governo non può assumere né con decreto ministeriale né con DPCM alcun provvedimento relativo alle misure dettate per contenere e contrastare il contagio del COVID-19, che si ponga in contrasto con la fonte legislativa gerarchicamente superiore che attualmente è il Decreto Legge 25.3.2020, n. 19.

Nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento giuridico, come è noto, le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato (quali: il decreto legislativo e il decreto legge) prevalgono sui regolamenti.

I regolamenti sono fonti secondarie subordinati alla legge e possono per l’appunto essere emessi dal governo, dai ministri ecc. ed hanno contenuto normativo in quanto pongono norme generali e astratte. 

Come stabilito dall’art. 4 comma 1 delle c.d. preleggi al codice civile “i regolamenti non possono contenere disposizioni contrarie alle disposizioni di legge”.

Il D.L. 25.3.2020, n. 19 ha disposto, all’art. 2 che con uno o più DPCM possano essere adottate, su proposta dei ministri ivi indicati e presidenti delle regioni interessate, le misure di contenimento di cui all’art. 1 del medesimo D.L.. 

L’art. 1 del D.L. 19/2020 stabilisce che: “Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  più  misure tra quelle di cui al  comma  2…”

Il comma 2 del D.L. indica tra le varie misure di contenimento, alla lettera m), la “..limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa la possibilità di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e   impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le  modalità  di svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi luoghi”.

Inoltre alla lettera gg), in termini più generali, ha previsto che tutte le attività, imprenditoriali, professionali, commerciali ecc., cui non sia stato sospeso l’esercizio debbano adottare “misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio”.

 

Il governo, da ultimo con DPCM del 10.4.2020 ha adottato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.  In particolare, l’art. 1 del DPCM del 10.4.2020 dispone che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

“g) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono  sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e  non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo

Ora il D.L. 19/2020, norma ricordiamo gerarchicamente superiore al DPCM,  ha conferito al governo la “possibilità di  modularne  l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico del predetto virus” nel rispetto dei  “principi  di  adeguatezza  e  proporzionalità  al rischio effettivamente presente…su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso” e comunque, come detto, ha autorizzato il governo ad indicare quale siano le categorie di attività sociali e d’impresa suscettibili di essere esercitate (e quindi non sospese) purché venga rispettato il principio del distanziamento sociale ovvero interpersonale di almeno un metro.  

Ne consegue che il governo quanto agli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e grado è sì libero di modulare in diminuzione le misure di sospensione adottate e financo eliminarle ma non può tuttavia disporre la “riapertura” delle competizioni laddove non sia possibile rispettare il principio, immanente in tutta la normativa emergenziale di gerarchia superiore, del distanziamento interpersonale di un metro e laddove si venisse a creare disparità di trattamento tra soggetti giuridici rientranti nella medesima categoria oggetto del provvedimento e senza rispettare i “principi  di  adeguatezza  e  proporzionalità al rischio effettivamente presente”.

Il gioco del calcio professionistico di serie A, in quanto sport di squadra, non può ontologicamente rispettare il principio del distanziamento interpersonale. Qualsivoglia sia il protocollo di sicurezza  studiato dalla commissione medico scientifica della FIGC per far ripartire gli allenamenti e successivamente le partite, il calcio non può ripartire in quanto sport di squadra che non permette il rispetto del principio del distanziamento sociale di un metro.

Principio del distanziamento interpersonale che il D.L. 19/2020 pone a fondamento della normativa emergenziale ed al cui solo rispetto è subordinata la possibilità per il governo di consentire o meno l’esercizio delle attività d’impresa (quale è quella esercitata dalle società sportive professionistiche evidentemente).

Inoltre, anche volendo rimanere nell’ambito delle sole competizioni sportive, ove si acconsentisse al calcio di ripartire, ciò dovrebbe valere anche per tutti i campionati indistintamente sia professionistici che non professionistici e relativamente a qualsiasi disciplina sportiva da chiunque sia organizzata anche al di fuori del mondo CONI evidentemente.

E d’altronde lo stesso premier Conte, oggi in Senato, ha riferito che nella c.d. “fase 2” si dovrà far rispettare il mantenimento del distanziamento sociale a “tutti i livelli”.

Far ripartire il calcio professionistico in tempo di COVID-19 significherebbe, come abbiamo già scritto sul Corsera Magazine di ieri, non solo emettere un provvedimento da parte del governo contrario agli articoli 3, 32 e 41 della costituzione ma in ogni caso un provvedimento governativo nullo in quanto contrario ai principi normativi di cui all’attuale fonte normativa gerarchicamente superiore di cui al Decreto Legge 25.3.2020, n. 19.

 

The street lawyer.

 


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