Roma 11 luglio 2020 Corsera.it Samuel Wilkinson indipendent blogger San Diego California
TIME VALUE OF MONEY.
Il colpaccio milionario alla riffa del Parco Archeologico del Colosseo. I voucher, il MiBACT, CoopCulture, il Governo e il Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27 e successivamente sostituito dall’art. 183 co.11 lett. a)D.L. 19.5.2020, n. 34.
Una volta era la Fontana di Trevi, tra i più celebri monumenti italiani, ad essere oggetto di una improbabile vendita da parte di Totò e Peppino al malcapitato turista americano, oggi c'è il Parco archeologico del Colosseo, l'anfiteatro Flavio, per eccellenza il più celeberrimo sito archeologico del mondo. A venderlo a rate, questa volta, niente di meno che lo Stato Italiano, ovvero la Presidenza del Consiglio dei panni del premier Giuseppe Conte, Dario Franceschini nei panni del MiBACT , Giovanna Barni presidente di CoopCulture, concessionaria della biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo. Un vero gioco delle tre carte, avvenuto a discapito di alcuni tour operator italiani ed esteri, che in ragione della loro attività acquistano questi biglietti a scadenza trimestrale anticipata e per stock importanti. Cumulati assieme, costituiscono un tesoro di svariati milioni di euro, pare circa 14 milioni di euro di biglietti venduti anticipatamente per il periodo febbraio/marzo/aprile/maggio 2020.
Insomma un bel "pacco" e "contropaccotto" per tutti i tour operator, che si sono visti inghiottire i soldi, dal meccanismo infernale dal sistema che in Italia, quasi in regime di monopolio, gestisce la biglietteria dei monumenti e dei siti archeologici. Per chi,al contrario, aveva acquistato i biglietti con il circuito finanziario American Express, i soldi sono tornati indietro, per via di clausole contrattulai che prevedono il rimborso anche in caso di evento strordinario. Motivo per il quale, la biglietteria dovrebbe essere gestita in via informatica con regole chiare sul rimborso dei biglietti in caso di "factum principis" quell' evento straordinario, come è stata pandemia da Covid-19.Viceversa, nel contratto CoopCulture per i Grandi Clienti, si esclude categoricamente la possibilità del rimborso nei casi di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 del codice civile italiano.
Vedi ordinanza del Tribunale Civile di Roma sez. X .
Per quanto concerne poi la posizione della Cooperativa culture la stessa l’articolo 15 dell’Accordo
Grandi Clienti prevede che : “Coopculture declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni
del servizio, nel caso si verifichino eventi straordinari al di fuori del suo diretto controllo.
Coopculture non è responsabile di eventuali cancellazioni, variazioni o modifiche stabilite dagli
organizzatori delle mostre e/o dal proprietario del sito. Le modalità di accesso alle mostre e/o ai
siti inclusi nel presente accordo potranno subire variazioni su indicazione degli Enti Concedenti”.
Tale previsione è applicabile in relazione alla pandemia.
Il gioco delle tre carte.
In uno stato civile e democratico, in cui l'ordinamento giuridico è creato a tutela dei diritti dei consociati, tale tecnicismo normativo con effetto sulle obbligazioni contrattuali, veicolato dal legislatore, quale soluzione alla crisi del sistema turistico italiano, si trasforma in una vera e propria ghigliottina, dove chi è costretto dagli eventi, vi rimane incastrato con la testa. Ma nessun amico, come nel caso del Marchese del grillo, interverrà mai a salvare i malcapitati del sistema MiBACT del Conte Dracula, al secolo Dario Franceschini. Quella della pandemia da Covid-19, ha fatto scattate la trappola per gli operatori privati,il capestro per gli operatori privati, che ad oggi soffrono della concorrenza sleale della stessa CoopCulture, la quale continua imperterrita a vendere biglietti e ad organizzare visite guidate, vestite da "visite didattiche".
I diritti per i biglietti del Parco Archeologico del Colosseo..
Basti pensare che CoopCulture, soltanto per i diritti sui biglietti, riceve una percentuale del 14% , il che equivale ogni anno a circa 8 milioni di euro. La vendita a rate del Colosseo tra Governo MiBACT e CoopCulture, si è trasformata in una vera e propria riffa da pubblico ludibrio: dapprincipio la CoopCulture ha aperto anticipatamente la vendita dei biglietti anche per gli eventi speciali, qualche ora dopo il Governo ha disposto i provvedimenti anticovid-19. I milioni di euro della riffa della biglietteria del Colosseo, sono finiti nelle tasche di CoopCulture, che dopo essersi trattenuta il 14%, ha girato il restnate del "maltolto" al MiBACT. Ai malcapitati tour operator, imprenditori e e dipendenti, sono arrivati in cambio dei soldi, i cosiddetti voucher, carta contro dobloni sonanti, che in questo momento sarebbero indispensabili per consentire alle imprese private di ressitere alle condizioni avverse della crisi economica del settore.
Soldi contro voucher validi 18 mesi. Che cosa accade con la Pandemia a livello mondiale? Quando torneranno i turisti in Italia? Quando sarà consentito loro di riaffacciarsi al suolo nazionale? Il valore finanziario dei soldi può essere surrogato dai voucher? L'ordinanza del Tribunale di Roma difetta di questo presupposto fondamentale.
Come tutti sappiamo, il Governo ha intenzione di estendere al 31 dicembre 2020, i provvedimenti di contenimento della pandemia da coronavirus, che tra le alte cose continua a dilagare a livello planetario. I voucher della Riffa del Colosseo, non sono altro che carta straccia, impossibili da monetizzare per i prossimi mesi e forse anni. Ciò che in questa vicenda lascia di stucco, è che CoopCulture e il MiBACT, beneficiari di "finanziamenti privati" (soldi in cambio di biglietti) , ad oggi non abbiano assunto alcuna seria iniziativa per stimolare la domanda interna, vale a dire spingere gli italiani a visitare il Parco Archeologico del Colosseo. Al fine di lenire il dramma dei tour operator, il legislatore potrebbe consentire di trasformare l'importo dei voucher in credito di imposta per privati o aziende.
Quella che raccontiamo è una deprecabile attività legislativa, che non tiene conto della regola del principio finanziario della moneta, in quanto spendibile immediatamente e non soggetta a temporalità.
TIME VALUE OF MONEY. UN PRINCIPIO NON CONSIDERATO DAL LEGISLATORE E DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.
Il valore temporale del denaro è il più grande vantaggio di ricevere denaro ora piuttosto che dopo. Esso si fonda sulla preferenza temporale .
Il valore temporale del denaro spiega perché l'interesse è pagato o guadagnato: interesse, se è su un deposito bancario o di debito , compensa il depositante o prestatore per il valore del denaro nel tempo.
E 'anche alla base degli investimenti . Gli investitori sono disposti a rinunciare spendere i loro soldi ora solo se si aspettano un positivo ritorno sul loro investimento per il futuro, in modo che il maggior valore di essere disponibili in seguito è sufficientemente elevato per compensare la preferenza ad avere soldi ora.
Il Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27 e successivamente sostituito dall’art. 183 co.11 lett. a)D.L. 19.5.2020, n. 34, si innesta in una vicenda a carattere nazionale e planetario, ma anzichè lenire il dramma delle imprese italiane, ne peggiora la sostenibilità finanziaria di medio e lungo periodo.I voucher a 18 mesi in cambio di soldi dei biglietti, non sono la stessa cosa e sopratutto non possono trasformarsi in denaro nella medesima velocità. Ciò che abbimao innanzi agli occhi è difatto un esproprio sotto forma di indennizzo, delle risorse private a vantaggio dello Stato e in questo caso del MiBACT di Dario Franceschini e della stessa Coopculture, che ha comunque lucrato le laute commissioni del 14%.
L'ordinanza del Tribunale Civile di Roma Sezione X, a firma del magistrato dr.Antonio Perinelli, spazza via ogni richiesta dei ricorrenti, ma a sua volta e in modo esemplare, anche sotto ogni profilo giuridico, mette in risalto come le norme dello Stato siano oggi assimilabili a quelle dello Stato Pontificio ai tempi del Marchese del Grillo " Io so io e voi nun siete un cazzo ".
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Ma vediamo nel dettaglio la cronologia della vicenda, raccontata dall'ordinanza del tribunale di Roma che si è espresso sul ricorso delle società rimaste vittime del gioco delle tre carte.
che, tra la fine del mese di novembre 2019 e la metà del mese di febbraio 2020, le ricorrenti hanno
dato corso ad imponenti acquisti di biglietti e servizi per detto Sito (doc. 2), riferiti al periodo 1
marzo 2020 – 30 giugno 2020, pagando, attraverso il sistema di conto a scalare previsto dal
contratto (doc. 3), ciascuna i seguenti importi:
- E............ .........s.r.l.: Euro 796.514,70;
- V.................... s.r.l.: Euro 242.328,00;
- V......................S.L: Euro 81.330,96;
- R......................... S.L.: 162.326,40;
- Italy W...................s.r.l.s: Euro 54.317,60;
- Gate 1 Travel LTD: Euro 88.268,80;
- City Walkers di Sem S.r.l.s.: Euro 64.848,83.
In realtà di detti importi complessivi una parte è stata corrisposta a Coopculture per l’acquisto di
servizi accessori da essa forniti;
-che su questa situazione si è innestato lo scoppio della pandemia del Covid 19, evento straordinario
ed imprevedibile che ha portato dapprima a dichiarazioni di emergenza sanitaria mondiale (30
gennaio 2020, ad opera della WHO) e italiana (31 gennaio 2020), fino a giungere a dichiarazione di
pandemia, da parte della stessa WHO in data 11 marzo 2020;
- che il Governo Italiano con DPCM del 8.3.2020 ha decretato il c.d. lockdown a partire
dall’8.3.2020 e inizialmente previsto fino al 3 aprile 2020, e successivamente prorogato fino al
17.5.2020, allo stato;
- che già dalla fine del mese di febbraio 2020 peraltro i visitatori del sito del Colosseo hanno
proceduto alla cancellazione in massa delle loro prenotazioni, di talchè i biglietti preacquistati dalle
ricorrenti per ingressi al Colosseo dal 1.3.2020 fino a tutto il 30.6.2020 sono divenuti inutilizzabili,
e ciò sia perché ricadenti nel periodo suddetto di “chiusura” totale (8.3. – 17.5.2020), sia del sito
che delle persone, in Italia come all’estero, sia perché nei periodo di teorica apertura (1-7 marzo
2020 e 18 maggio-30 giugno 2020) il turismo è di fatto annichilito;
- che dato il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili quale certamente è l’epidemia
COVID 19, ex art. 1467 c.c. le ricorrenti possono senza dubbio chiedere la risoluzione dei contratti
di preacquisto anche per l’impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c.;
- che pertanto le ricorrenti hanno diritto a chiedere la restituzione del prezzo pagato a Coopculture
(e MIBACT) e ciò sia in relazione ai biglietti (o rectius preacquisti) di ingresso al Colosseo per i
periodi dal 1 marzo al 7 marzo 2020 e dal 18 maggio 2020 al 30 giugno 2020, nonché per il periodo
dall’8 marzo 2020 al 17 maggio 2020 (c.d. lockdown);
- che sussiste il pericolo che la Coopculture non sia più, dopo il 30 giugno 2020, concessionaria del
Sito del Parco Archeologico del Colosseo e dunque potrebbe essere nell’impossibilità di garantire
sia il rimborso del prezzo dei biglietti sia l’erogazione dei servizi accessori acquistati dagli istanti.
Tanto premesso rassegnavano le seguenti conclusioni : “Ricorrono all’Ecc.mo Tribunale di Roma
affinché voglia emettere inaudita altera parte i seguenti provvedimenti richiesti, urgenti ed
indifferibili: 1) in relazione al termine decadenziale del 30 maggio 2020 indicato da Coopculture
per la richiesta di ottenimento dei voucher in sostituzione delle prestazioni non erogate, sospendere
e/o procrastinare opportunamente tale termine e, in subordinare, ordinare a Coopculture di
consentire alle ricorrenti l’ottenimento dei voucher automaticamente ovvero mediante un’unica
istanza cumulativa per tutti i biglietti pre-acquistati da ogni singolo Grande Cliente; detto
provvedimento è richiesto solo in via subordinata ed al fine di evitare il maturarsi di decadenze
connesse al termine del 30 maggio 2020 per la richiesta di detti voucher. 2) ordinare a Coopculture
in solido con il MIBACT, la predisposizione di un deposito cauzionale vincolato, per l’intero
importo del credito di ciascuna delle ricorrenti ovvero, in alternativa, di stipulare in favore delle
stesse ricorrenti (di ciascuna di esse cioè) una Polizza Fidejussoria Bancaria “a prima richiesta e
senza eccezioni” di pari importo, per ciascuna delle ricorrenti. 3) In alternativa alla richiesta sub 2
potrà essere ordinato a Coopculture e al MIBACT di costituire un fondo destinato al rimborso dei
biglietti acquistati dai Grandi Clienti ricorrenti, pari all’importo dell’intero credito (in via di
accertamento giudiziario) corrispondente al valore dei biglietti di accesso al Colosseo
preacquistati da ciascuna di esse ricorrenti e riferiti al periodo 1 marzo 2020 – 30 giugno 2020”.
2.Con decreto del 19.05.2020 veniva respinta la richiesta di emettere, con decreto, gli invocati
provvedimenti cautelari e veniva disposta la trattazione scritta della controversia.
3.Si costituiva in giudizio la società cooperativa culture eccependo, in via preliminare, la
sopravvenuta carenza di interesse alla domanda n. 1 avendo le società ricorrenti richiesto ed
ottenuto i voucher.
Sempre in via preliminare veniva eccepita l’inammissibilità dell’azione per difetto dei presupposti e
dei requisiti della tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c.
Nel merito deduceva l’infondatezza dell’azione avversaria per difetto dei requisiti del fumus e del
periculum.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis, respingere integralmente il ricorso in quanto nullo e/o inammissibile e/o infondato, con
ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio”.
4.Si costituiva altresì in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
deducendo preliminarmente che la propria legittimazione passiva doveva ritenersi limitata alla
trattazione della questione del rimborso dei soli biglietti di ingresso e non anche dei "pacchetti
turistici".
Eccepiva quindi l’inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione in quanto
l’art. 88 del DL 18/2020 pone una disposizione inderogabile, stabilendo che la sola modalità di
rimborso ammessa è il voucher da richiedere entro il termine perentorio fissato dalla disposizione
stessa.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni : “CHIEDE all'Ecc.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione, in via
preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del MIBACT, nel merito, dichiarare
l’inammissibilità e/o l’infondatezza delle domande cautelari avanzate dalle Società Ricorrenti, con
ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
5.All’esito del deposito delle note di trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione.
6.Il provvedimento d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., è chiesto al giudice al fine di evitare che, nelle
more del processo, il diritto, fatto valere in via ordinaria, possa subire un pregiudizio imminente ed
irreparabile.
7.I presupposti affinché il giudice possa emettere il provvedimento d’urgenza - ex art. 700 c.p.c.-
sono: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Inoltre, l'esperimento del ricorso cautelare disciplinato dall'art. 700 c.p.c. presuppone, a pena
dell’inammissibilità dell'azione, l'inesistenza di specifici rimedi cautelari tipici - c.d. requisito della
residualità-atipicità del provvedimento d'urgenza.
8.L’Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della domanda per difetto
assoluto di giurisdizione.
Sostiene l’Avvocatura che i provvedimenti richiesti (sospensione del termine per la richiesta del
rimborso tramite voucher ovvero sua sostituzione da un deposito cauzionale) non sarebbero
consentiti dall’art. 88 cit. talchè : “Richiedere la sospensione di tale termine, o la sostituzione del
rimborso tramite voucher con forme di garanzia del rimborso in denaro, implica quindi la pretesa
che codesto Tribunale disapplichi direttamente il disposto della legge, che di per sé non lascia
spazio a soluzioni alternative a quella tassativamente prescritta, e corredata da specifico termine
decadenziale.
L’ordine giudiziale richiesto dalle ricorrenti si tradurrebbe inevitabilmente nella
sospensione dell’imperatività della legge; donde l’eccepito difetto assoluto di giurisdizione”.
Il Tribunale dissente assolutamente da tale prospettazione.
Se la richiesta della parte non rientra nella previsione legislativa ciò comporterà il rigetto della sua
domanda non certo la disapplicazione della legge da parte del giudice il cui compito consiste
appunto nel verificare se una certa fattispecie concreta rientri o meno nella previsione legale.
A voler ritenere altrimenti si dovrebbe ritenere che la verifica della conformità o meno a legge di
alcune fattispecie sarebbe sottratta al controllo giurisdizionale con violazione dei principi
costituzionali e della stessa divisione dei poteri.
9.Parimenti deve essere respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata
dall’Avvocatura dello Stato essendo pacifico che la Cooperativa Culture ha venduto i biglietti
trasferendo al Parco Archeologico gran parte del ricavato.
10.La Difesa della società Coopculture eccepiva quindi l’inammissibilità del ricorso a causa della
mancata indicazione del petitum.
L’eccezione è infondata.
Invero nel ricorso è chiaramente indicato il petitum consistente nella richiesta di costituzione di
garanzie (costituzione di un fondo / deposito / rapporto fidejussorio) a garanzia del credito
asseritamente vantato dalle ricorrenti.
Ciò determina altresì il rigetto dell’ulteriore eccezione relativa alla mancanza del requisito della
residualità.
Invero altri provvedimenti cautelari e, segnatamente, il sequestro sarebbero inidonei ai fini sopra
indicati.
L’asserita incoercibilità dei provvedimenti richiesti non determina l’inammissibilità del ricorso in
quanto l'eventuale provvedimento di accoglimento potrebbe esercitare un tipo indiretto di coazione
sulla mancata ottemperanza al previo ordine giudiziale.
L’ammissibilità di tale provvedimento è stata espressamente riconosciuta nel caso di ‘abuso di
dipendenza economica’ ex art. 9, Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle
attività produttive).
Deve altresì rilevarsi che l’ordine potrebbe essere rafforzato ex articolo 614 bis cod. proc. civ.,
11.Nel merito deve innanzitutto darsi atto delle modifiche normative introdotte dopo la
presentazione del ricorso.
Invero, a seguito delle modifiche apportate all’art. 88 dall’art. 183, comma 11, lett. a), D.L. 19
maggio 2020, n. 34, da un lato il periodo di operatività del sistema voucher è stato esteso sino al
30.9.2020 mentre il termine ultimo per l’inoltro delle richieste di voucher è stato fissato al
30.6.2020 data da cui viene fatto decorrere il termine di 18 mesi di validità degli stessi.
Inoltre, nelle more, le società ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto quasi tutti i voucher cui avevano
diritto utilizzando un unico codice PNR.
Quindi deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle richieste di cui al punto
1 delle conclusioni.
12.In ordine al fumus deve osservarsi che il Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27 e successivamente sostituito dall’art. 183 co.11 lett. a)
D.L. 19.5.2020, n. 34, il legislatore ha disciplinato la fattispecie in esame prevedendo che : “ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi
natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri
luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità
sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento,
anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di
acquisto.
L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al
titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario”.
Nel caso di specie le ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto, per gran parte dei biglietti acquistati, i
voucher e dunque non potranno richiedere la risoluzione del contratto.
Per quanto concerne poi la posizione della Cooperativa culture la stessa l’articolo 15 dell’Accordo
Grandi Clienti prevede che : “Coopculture declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni
del servizio, nel caso si verifichino eventi straordinari al di fuori del suo diretto controllo.
Coopculture non è responsabile di eventuali cancellazioni, variazioni o modifiche stabilite dagli
organizzatori delle mostre e/o dal proprietario del sito. Le modalità di accesso alle mostre e/o ai
siti inclusi nel presente accordo potranno subire variazioni su indicazione degli Enti Concedenti”.
Tale previsione è applicabile in relazione alla pandemia.
Sotto altro profilo deve osservarsi che la Cooperativa Culture ha eseguito, in gran parte, la sua
obbligazione vendendo i biglietti il cui ricavato è stato versato all’Ente Parco, per complessivi euro
12.140.319,43 e trattenendo una quota del 14%.
13.Non sussiste pertanto il requisito del fumus.
14.Parimenti difetta il presupposto del periculum.
Invero gran parte dei corrispettivi versati sono stati trasferiti al Parco Archeologico del Colosseo
ente pubblico interamente partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali della cui
solvibilità non può dubitarsi.
Sotto altro profilo le ricorrenti, da un lato, non hanno provato di aver rimborsato i propri clienti e,
dall’altro, hanno goduto degli ammortizzatori sociali predisposti dal Governo (cassa integrazione –
cfr. pg. 18 del ricorso) e potranno accedere altre misure previste (es. esenzioni fiscali,
finanziamenti, ecc.).
Deve altresì rilevarsi che le ricorrenti potranno verosimilmente utilizzare i voucher durante il
periodo di validità tenendo conto della normalizzazione dell’attività del Parco archeologico che ha
visto aumentare, nelle ultime settimane, gli ingressi.
Comunque non vi è prova di una situazione di difficoltà economica della Cooperativa Culture la
quale risulta titolare di una concessione rilasciata nel 1997 dalla Soprintendenza Archeologica per il
Colosseo prorogata per legge.
15.Difettando entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora il ricorso deve
essere respinto.
16.Attesa la parziale soccombenza reciproca e la novità delle questioni affrontate possono
compensarsi le spese di lite.
Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando
nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle richieste di cui al punto 1 delle
conclusioni;
2. rigetta, per il resto, il ricorso;
3. spese compensate.
Roma, 1 luglio 2020.
Il Giudice
firmato digitalmente da
Antonio Perinelli
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