Giovedi' 28 Settembre 2023
HOTLINE: +39 335 291 766
  • Home
  • News Italia
  • CORSERA COLOSSEO COOPCULTURE GUIDE TURISTICHE DA GLADIATORI A SCHIAVI . LA GRANDE ABBUFFATA DEL PARCO ARCHEOLOGICO...

CORSERA COLOSSEO COOPCULTURE GUIDE TURISTICHE DA GLADIATORI A SCHIAVI . LA GRANDE ABBUFFATA DEL PARCO ARCHEOLOGICO

ROMA 12 LUGLIO 2020 CORSERA.IT by Dr.Matteo Corsini ( Fondatore del Movimento politico Roma Risorge )

CorSera.it Copyright 2020 alla right reserved (info@corsera.it ) 

Parco Archeologico del Colosseo la grande abbuffata all'ombra dell'Anfiteatro Flavio.

MIBACT COOPCULTURE Parco Archeologico del Colosseo. Le Guide Turistiche i moderni gladiatori, scopriamo la loro vita massacrante all'ombra dell'anfiteatro Flavio. Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'email di una guida turistica ingaggiata da COOPCULTURE, concessionaria dei servizi di biglietteria, informazioni accoglienza e assistenza alle visite del Parco Archeologico del Colosseo. Visite che dovrebbero essere didattiche e che al contrario consentono a COOPCULTURE di effettuare una concorrenza spietata e senza limitazioni di biglietti, ai tour operator attivi nel circuito del Parco Archeologico del Colosseo. Questo quanto lamentano i maggiori tour operator della Capitale da Paolo Delfini di Escursioni italiane srl, a Stefano Donghi, Carlo Costantini a Viviana Papa Maggio. "Coopculture si garantisce gli slot migliori e senza limitazioni,mentre tutti i tour operator del mondo devono acquistare i biglietti quando si aprono le aste informatiche e che spesso durano una manciata di secondi. Le guide turistiche dovrebbero essere assunte secondo la normativa dei contratti nazionali, mentre nelle visite didattiche (da quanto scrive anche la Guida Turistica), sembrerebbe che le norme dei contratti nazionali del lavoro, siano sistematicamente aggirate con retribuzioni da fame".

 

La lettera denuncia della Guida turistica, i gladiatori diventati schiavi.

i contratti sono suddivisi in contratto occasionale, apprendistato, contratto a tempo determinato, socio e dipendente a tempo indeterminato. Lo stipendio è molto basso, ma questo lo sai già, perché nonostante i ragazzi parlino 3 o 4  lingue e abbiano a che fare con casse e chiusure tutti i giorni hanno un contratto multiservizi, esattamente come bidelli e signore delle pulizie. 

Alcuni hanno diritto a degli incentivi, altri ce l'hanno ma solo in teoria. 

La distribuzione dei premi è di difficile calcolo e nessuno può calcolare l'ammontare del proprio premio da solo in quanto i dati utili non sono pubblici. 

In Coopculture c'è un'altissima percentuale di gente laureata che però non ricopre nessuna carica. 

Nonostante questo pur avendo contratti di terzo livello, la maggior parte dei ragazzi ha accesso alla cassaforte, ai report, gestisce da solo biglietterie, si occupa di aperture serali, fa versamenti, fa formazione agli ultimi arrivati.

Inoltre c'è disuguglianza tra i vari contratti. Da più di 10 anni le persone vengono assunte con cotratto ciclico l, il che significa che più di 60 soci devono stare per 2/3 mesi a casa da contratto ma poi vengono fatti lavorare quasi sempre. Il modus operandi è molto subdolo ci fanno compilare delle mail in cui noi chiediamo alla cooperativa di lavorare così non sono costretti ad ammettere che hanno bisogno di noi e a cambiarci contratto. In tutto questo pur avendo questa situazione vengono fatti un sacco di contratti occasionali anche nei mesi di bassa stagione

C'è un bagno per 200 persone che lavorano al Colosseo. A volte non abbiamo pause per 6 ore di fila.

La cose più gravi è quella dei livelli e quella dei contratti occasionali credo. Non penso siano nemmeno legali come cose, a me avevano suggerito di fare vertenza ma per rispetto di **** non l'ho mai fatta"

 

CorSera.it Copyright 2020 all right reserved 

info@corsera.it 

 

INQUADRAMENTO  INPS  PER LE GUIDE  E  GLI  ACCOMPAGNATORI  - 2020

Tre sono le situazioni per i versamenti dei contributi INPS :

1) Le guide e gli accompagnatori che hanno un reddito da lavoro autonomo inferiore ai 5.000 Euro l'anno e non superano 30 giorni lavorativi nell'anno, scrivono sulla ricevuta :  "prestazione occasionale (Legge 326 /2003, art. 44)". Finché si verificano tali condizioni, non si deve aprire la Partita IVA e non si devono versare i contributi all'INPS. Quando le condizioni indicate vengono superate, si deve aprire la partita IVA ed iscriversi all'INPS. 

2) La Cassa Commercianti. Le guide e gli accompagnatori che hanno iniziato i versamenti prima del 2008, sono inquadrati nella Cassa Commercianti.

E' previsto il pagamento di una quota fissa obbligatoria.  Per il 2020 tale quota ammonta a 3.850,52 € (di cui 7,44 € di contributi per la maternità).

La quota fissa è relativa a redditi annui calcolati su un minimale di 15.953 €.

Per i redditi che superano tale minimale, bisogna pagare una quota percentuale del 24,09 %. Per i redditi che superano i 47.379 € l'anno, la quota percentuale sale di un punto ed è di 25,09 %.

(La percentuale di 0,09 va a finanziare l'indennizzo per la cessazione dell'attività).

(Circolare INPS n. 28 del 17-2-20).Il versamento va effettuato in 4 rate entro le seguenti scadenze:

16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio (dell'anno successivo).

 

Per coloro che hanno adottato il Regime Forfettario o Agevolato, (vedi sezione sull'Inquadramento Fiscale), è possibile applicare in maniera facoltativa una riduzione del 35 % sia sulla quota fissa che sulla quota percentuale. Richiedendo tuttavia la riduzione dei contributi, non risulterà versato un anno intero di contribuzione, ma solo 8 mesi.

 

3) La Gestione Separata  (istituita con Legge n° 335 del 1995). Alle guide che si iscrivono per la prima volta all'INPS dopo il 2008, viene richiesto di iscriversi alla Cassa chiamata "Gestione Separata" (Circolare INPS del 1- 2- 08). Tale Circolare distingue chi svolge l'attività in forma professionale e in forma imprenditoriale. Chi la svolge in forma imprenditoriale può iscriversi alla Cassa dei Commercianti. 

Non è previsto il pagamento di una quota fissa obbligatoria, ma unicamente una somma in percentuale del reddito. Per il 2020 la percentuale da versare è del 25,72 % (di cui 0,72% per maternità e malattia).

I pensionati che continuano a lavorare (e che non rientrano nella tipologia 1)  pagano 24 %.

 

Non è previsto un minimale obbligatorio, ma se (per il 2020) i versamenti all'INPS corrispondono ad un fatturato inferiore al minimale di 15.953 € e il versamento è inferiore a 4.103 € , l'anno contributivo non viene calcolato per intero.

(Circolare INPS n. 12 del 3-2-2020). 

 

C'è la possibilità di rivalsa sul committente del 4%, addebitando la percentuale sulla fattura (tale somma costituisce reddito imponibile), ma tale rivalsa è facoltativa.  

 

NOTE sulla legislazione riguardante i versamenti  INPS per le guide e gli accompagnatori turistici.

Dal 1960 (con la Legge n° 1397) le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici devono versare i contributi INPS nella Cassa dei Commercianti. E' stata in seguito approvata  la Legge n° 160 del 1975 (art. 29)  che ha ribadito lo stesso principio ed è tuttora in vigore.

Una Sentenza della  Corte di Cassazione (n°14069 del 19/06/06) ha ritenuto di dover distinguere le Guide Turistiche che svolgono l'attività in forma professionale oppure imprenditoriale. In recepimento di tale Sentenza (e di altre successive che si sono uniformate alla prima), la Circolare dell'INPS n° 12 del 1- 2- 08,  indica che :  a) le guide che svolgono l'attività in formaprofessionale si iscrivono alla "Gestione Separata" ;  b) le guide che svolgono l'attività in forma imprenditoriale si iscrivono alla Cassa Commercianti.

Per le guide che sono iscritte ed hanno versato i contributi INPS nella Cassa Commercianti non conviene spostarsi nella Gestione Separata. Non è chiaro come la Gestione Separata calcolerebbe i contributi versati precedentemente nella Cassa Commercianti. Facciamo presente che: a) la legge non è cambiata, la Legge n° 160 del 1975 (art. 29) non è stata abrogata.

La Legge che ha istituito la Gestione Separata (n° 335 del 1995) afferma che a dover versare i contributi in tale Cassa sono i lavoratori autonomi che esercitano in forma abituale e che sono privi di inquadramento previdenziale. Le guide turistiche non possono essere considerate prive di inquadramento, in quanto erano già inquadrate nella Cassa Commercianti.

A seguito della Circolare dell'INPS del 1- 2- 08, come Federagit, in accordo con ANGT, abbiamo dato la seguente indicazione alla categoria : chi vuole spostarsi nella Gestione Separata può farlo, ma non è obbligato. Si può rimanere nella Cassa Commercianti. Allo stato attuale, la Cassa Commercianti, anche se comporta un minimale fisso da pagare, è più conveniente per le guide, per la migliore valutazione della pensione che verrà erogata.

La Gestione Separata dell'INPS, nel luglio 2010, ha richiesto, alle guide e agli accompagnatori iscritti alla Cassa Commercianti, dei versamenti per l'anno 2004 che non sono dovuti.

Nel maggio 2011 Equitalia ha inviato delle cartelle esattoriali.  Per le guide che sono iscritte alla Gestione Commercianti e che hanno regolarmente versato i contributi, tale ingiunzione è stata un errore, i contributi richiesti non erano dovuti. E' stato richiesto e ottenuto lo"sgravio" dei contributi erroneamente richiesti.  

La Direzione Centrale dell'INPS aveva ammesso l'errore con lettera del 23- 7- 2010. Tale lettera, inviata dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS ai Direttori regionali, provinciali, delle Agenzie di zona e per conoscenza all'ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), contiene la seguente precisazione: "in caso di contestazioni da parte di guide o accompagnatori già iscritti alla Gestione Commercianti, dopo avere verificato l'esattezza delle informazioni fornite e la coincidenza dei redditi sottoposti a contribuzione, la posizione dovrà essere annullata, perché il reddito è già soggetto ad altra contribuzione obbligatoria previdenziale".

 

INQUADRAMENTO  FISCALE delle  GUIDE  TURISTICHE

Dal 2011 Federagit Roma fa parte del Coordinamento chiamato Consulta delle Professioni, cui partecipano rappresentanti di centinaia di professioni a partita IVA. Negli ultimi anni, importanti risultati sono stati ottenuti : (1) il blocco dell'aumento dell'INPS (vedi sezione) e dal 2017 la diminuzione dell'aliquota INPS per la Gestione Separata e (2) il nuovo Regime Forfettario.

Dal 2019 :  La FATTURA  ELETTRONICA  non è obbligatoria per chi ha adottato il Regime Forfettario.

Dal 2019 si può adottare il Regime Forfettario, se il fatturato è inferiore a 65.000 €.

 

Il REGIME  FORFETTARIO  è estremamente favorevole. 
Era già stato ottenuto nella Legge di Stabilità (Legge n. 190 del  2014) per coloro che hanno un fatturato annuo inferiore ai 20.000 euro.
La Consulta delle Professioni ha chiesto l'innalzamento di questo tetto. 
Nella Legge di Stabilità (n. 208 del 2015), il fatturato per le guide era stato innalzato a 30.000 euro (si intende il totale delle fatture lorde pagate durante l'anno precedente).
(Le guide ricadono sotto il Codice Ateco 79).
Ci sono alcune condizioni per rientrare nel Regime Forfettario, per esempio le spese dell'anno precedente non devono superare 5.000 euro.
Se si rientra in tale Regime : 
- Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre.
Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
- L'imposta unica è del 15 %.
- Per le nuove attività, l'aliquota è del 5 %  per 5 anni.
- Non si paga l'addizionale Irpef regionale e comunale. 

- Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, è possibile pagare solo la percentuale e non la quota fissa.
Tuttavia consigliamo di pagare comunque l'intera quota fissa, al fine di maturare l'anno contributivo.
- Non si deve versare l'IRAP.
- Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
- Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
- Sulla fattura non si effettua la ritenuta d'acconto del 20 % e si incassa l'intero ammontare lordo. 
 Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere :
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’' art. 1, comma da 111 a 113.
 Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.
 Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell' art. 58 e 59 della Legge 190  / 2014".
Per gli accompagnatori che adottano il Regime Forettario, non si incassa e non si versa l'IVA. 
- Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
- Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
- Le tasse si pagano secondo le scadenze abituali, il 16 giu e il 16 nov.
- Non si deve compilare il Modello I.S.A. = "Indice Sintetico di Affidabilità" che ha sostituito lo Studio di Settore.

- Non si deve compilare l'Esterometro (la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sulle operazioni effettuate nei confronti di Paesi non UE (cf. Comunicato Stampa dell' Agenzia delle Entrate del 17- 6- 2019).

- Non si deve compilare lo Spesometro.

- Non si devono comunicare le operazioni effettuate nei confronti dei "Paradisi Fiscali" o "Black List".

- Non si deve compilare l' Intrastat.

 INQUADRAMENTO  FISCALE  DELLA  PROFESSIONE DI  GUIDA :

1)  “Prestazione Occasionale”.

Se il fatturato è inferiore a € 5.000 l'anno e se non si superano 30 giorni lavorativi nell'anno,  si rientra nel regime della “prestazione occasionale" . Sulla fattura si scrive : “Operazione effettuata in base alla Legge 326 del 2003, art. 44”.

Quando le condizioni indicate vengono superate, si deve aprire la partita IVA ed ci si deve iscrivere all'INPS (vedi sezione apposita).

 2) Le guide NON devono iscriversi alla Camera di CommercioLa guida non è una "ditta individuale", ma svolge attività culturale inquadrabile come "lavoro autonomo".

3)  Esenzione  IVA:

L'attività delle guide è esente IVA.

Le guide che non applicano la “prestazione occasionale” e che non rientrano nel “Regime Forfettario” sulla fattura scrivono:

“Esente  IVA  art. 10,  com. 22,  D.P.R.  633  del  26-10-72  e  successive  modifiche”.

Il comma 22 considera esenti IVA "le prestazioni ... inerenti alla visita  di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici ..."

Risoluzione 5 aprile 1973, prot. n. 528068: ? “Si precisa che l'esenzione si applica non solo ai rapporti direttamente intercorrenti tra i visitatori ed i musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini zoologici e simili, ma ad ogni prestazione inerente alla visita di tali luoghi. Pertanto, i servizi resi dalle guide turistiche, che si estrinsecano nell'accompagnare i turisti nelle visite ai predetti luoghi, devono considerarsi esenti da Iva”.

L’attività degli accompagnatori non è esente IVA. Se non rientrano nel Regime Forfetario, l’aliquota è del 22%.

4)  Se la fattura supera 77,47 euro, occorre applicarvi un bollo da 2,00 euro.
Se si invia la fattura per e-mail, scrivere : "Imposta di bollo di 2,00 € assolta sull’originale".  
 
5)  L' Indice Sintetico di Affidabilità (I.S.A.) ha sostituito lo "Studio di Settore".
Coloro che hanno optato per il Regime Forfettario non devono compilarlo.
Le Guide e gli Accompagnatori Turistici che applicano il Regime Ordinario devono compilare il Modello ISA AK26U
Devono fornire le seguenti informazioni :
a) numero di mezze giornate, b) di giornate intere.
E' consigliabile scrivere tali dati nella fattura.
 
6) Precedente “Regime dei Minimi” . Tale regime rimane ad esaurimento per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento di 35 anni e fino al compimento del quinquennio. Oppure si può optare per il Regime Forfettario
 

7) La manovra finanziaria di settembre 2011 (Legge 148 del 14- 9- 11, art. 3, com. 5, punto e), ha introdotto l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione "per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale".  Tale obbligo riguarda tuttavia solo le professioni che hanno un Ordine Professionale, non riguarda le guide. La stipula di un'assicurazione per la "responsabilità civile" è facoltativa.

 

8)  Obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le fatture effettuate nei confronti di paesi considerati "paradisi fiscali"  (Black List). 

Le guide che operano in regime di "prestazione occasionale" o del Regime Forfettario non sono soggette a tale obbligo.

Le altre guide sono "esenti IVA", ma non "fuori dal campo di applicazione dell' IVA". 

I soggetti titolari di partita IVA che hanno effettuato una fattura nei confronti di un' Agenzia avente sede in uno dei Paesi inseriti nella "Black List" devono inviarne comunicazione all' Agenzia delle Entrate.

Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati.

Rientrano in tali Stati, a titolo esemplificativo :  Hong Kong, Liechtenstein, Malesia, Repubblica di San Marino, Singapore, Svizzera.

L'elenco dei Paesi inseriti nella "Lista Nera" potrebbe cambiare. Alcuni Paesi potrebbero fuoriuscirne.

La comunicazione va fatta trimestralmente.

 

9) INTRA-STAT : obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le fatture emesse nei confronti di agenzie europee: le guide turistiche ne sono esonerate.

Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 / E (21-6-2010), è scritto: 

 Quesito 14: Vorrei sapere se un contribuente che esercita l'attività di Guida Turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat, anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA, in virtu' dell'articolo 10, prima comma, n.22, del DPR 633 del 1972.?
 Risposta: Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo 7-quinquies del DPR 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell'attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonorato dalla presentazione degli elenchi intrastat.

 

10)      IRAP  (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
Chi ha optato per il Regime Forfettario non deve versare l'IRAP.
 
a) IRAP per chi ha un fatturato inferiore a 30.000 Euro.

La manovra finanziaria di luglio 2011 (Legge 111 del 15- 7- 11, art. 27), che ha modificato profondamente il Regime dei Minimi, stabilisce che i contribuenti con un fatturato inferiore a 30.000 Euro, anche se escono dal Regime dei Minimi, sono comunque esonerati dall' IRAP.

b) IRAP per chi ha un fatturato superiore a 30.000 Euro.

Negli anni passati alcuni commercialisti hanno fatto pagare l' IRAP alle guide, altri no.

A seguito di alcune Sentenze della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la  Circolare 45/e del 13- 6- 08 :  il professionista che opera "in assenza di autonoma organizzazione o di lavoro altrui" non deve versare l' IRAP.

Versa l’IRAP chi ha un’organizzazione strutturata di beni e capitali che portano ad un reddito d'impresa. 

Per non versare l’IRAP, i beni strumentali impegnati devono essere quei beni minimi indispensabili per svolgere la propria attività (computer, telefono, automobile). Non ci devono essere investimenti, né dipendenti.

Guide e accompagnatori, se non fanno parte di un'organizzazione, sono fuori dal campo di applicazione dell' IRAP.

(Per l'Agenzia delle Entrate, le guide e gli accompagnatori sono distinti in due categorie :  a)  coloro che esercitano attività professionale (l' 81 %),   b)  coloro che esercitano l'attività in forma imprenditoriale (il 19 %). )
 
N.B. Queste note sono a titolo divulgativo. Occorre comunque necessariamente fare riferimento al proprio commercialista. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments (0)

DI' LA TUA SCRIVI UN COMMENTO A QUESTO ARTICOLO

Per commentare gli articoli è necessario essere loggati a Corsera Space. Fai log in oppure, se non sei ancora un utente della Community di Corsera, registrati qui.