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CORSERA DIRITTO PENALE IL PRINCIPIO DI COMPLETEZZA NELLE INDAGINI PRELIMINARI.MATTEO CORSINI ENCICLOPEDIA UNIVERSALE DELLE SCIENZE GIURIDICHE

Roma 19 settembre 2020 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini Fondatore e direttore scientifico Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche Roma 

Il cittadino e la legge, i consociati e l'azione penale dello Stato. La figura del PM. Cosa dovete fare quando siete davanti ad un PM? 

Qualora vi siano prove che le attività del Pubblico Ministero non siano scaturenti da indagini sufficienti ad evidenziare le circostanze favorevoli all'imputato, l'azione penale non può essere considerata legittima ma anticostituzionale e pertanto si dovrà pretendere che quelle indagini siano espletate nella osservanza della massina diligenza. 

Il principio fondamentale che governa la fase delle indagini preliminari è il cosiddetto "principio di completezza". Gli art. 326 c.p.p. e 358 c.p.p. disciplinano il contenuto dell’attività di indagine,stabilendo le finalità cui deve tendere il p.m. laddove si sottolinea ( art. 326 c.p.p. ) la funzionalizzazione delle indagini alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale oltrechè ( art. 358 ) l’obbligo di accertamento di fatti e circostanze favorevoli all’imputato.

La dottrina ha sintetizzato le finalità delle indagini parlando di "polivalenza delle indagini preliminari",come fissata dalla direttiva n. 37 della legge delega (Siracusano 1989, 195) polivalenza comprendente l’accertamento di fatti specifici, anche favorevoli all’indagato nell’esercizio dell’azione penale.

La determinazione che le indagini favorevoli riguardino il profilo della completezza, proviene dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza 26 marzo 1997, n. 96. Obbligo accentuato dall’art. 8,1° co., l.332/95 che ha modificato l’art. 291 c.p.p. imponendo al p.m. la presentazione al giudice, in sede di richiesta delle misure cautelari, di tutti gli elementi a favore dell’imputato.

Il principio della completezza è riconosciuto come imprescindibile per la fase delle indagini preliminari dalla sentenza della C.Costituzionale  15 febbraio 1991 n. 88, in cui si afferma che le finalità ancorate al suddetto principio sono quelle precipue di impedire l’esercizio apparente dell’azione penale, basato sul mero procedere senza alcun approfondimento investigativo e quindi evitare il processo superfluo.

Alle volte l'esercizio apparente dell'azione penale, può trasformarsi nella costruzione di un'impalcatura di capi d’accusa destituiti di ogni fondamento sia in punto di fatto che in punto di diritto, ma soprattutto con la volontaria distorsione di norme giuridiche del nostro ordinamento nel grossolano tentativo di procedere coattivamente contro l'indagato. Questo avviene in Italia più spesso di quanto possiamo immaginare, l'azione degli organi di polizia giudiziaria vanno attentamente vagliati dal PM, poichè le informative investigative possono tradursi in vere e proprie sentenze di condanna per un indagato innocente, qualora siano rese pubbliche, anche in assenza di una sentenza definitiva.

 

dr.Matteo Corsini

Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche 

Corsini international private law ltd  

London-Roma 


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