Roma 24 aprile 2021 CorSera.it a cura del dr.Matteo Corsini direttore scientifico Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ed Urbanistiche
Il Ministro di Grazie di Giustizia Marta Cartabia avrà un bel daffare insieme al Procuratore Capo Michele Prestipino per evitare altri crolli come quello avvenuto alcuni anni orsono a Roma in Lungotevere Flaminio proprio nello stabile del Teatro Olimpico. Una tragedia soltanto sfiorata, ma che potrebbe ripetersi frequentemente se l'amministrazione pubblica e la giustizia che la controlla, stenteranno a non intervenire. Adesso anche giudici,vedi Antonio Perinelli e sostituti procuratori, vedi il dr Antonio Clemente, si sono trasformati in ingegneri e architetti, ma senza l'ausilio di tecnici specializzati, decidono di loro sponte se un palazzo al centro storico di Roma sia agibile oppure no, e chi denuncia i fatti viene indagato per aver costretto le autorità acontrollare e quindi a lavorare. Parlo della sentenza del Tribunale di Roma n. 8609/2020 a firma del giudice Antonio Perinelli. Nella sentenza lo stabile risulta agibile, quando in realtà lavori di restauro, non soltanto ne hanno pregiudicato la sua statica, ma risultano omissori secondo quanto abbiamo potuto appurare. Il giudice Antonio Perinelli deve essere sollevato dall'incarico con procedura immediata da parte del Ministro di Grazie e Giustizia, così come dovrebbe accendere i riflettori sulle indagini del sostituto procuratore dr. Antonio Clemente, che indaga il denunciante degli abusi dello stabile, nel procedimento penale 4743/2019.
Mi sono recato l'altro giorno presso la Guardia di Finanza, 2° nucleo operativo metropolitano Roma , II sezione Operativa Volante, per rendere dichiarazioni spontanee afferenti una vicenda immobiliare collocata all'interno di un palazzo sito in Roma in Via dei Coronari 101. Ho denunciato, nelle mani del luogotenenete Enrico Clemente e Maresciallo Ordinario Veronica Tinaglia, lo stato di inagibilità dello stabile poichè dopo alcune ricerche ho scoperto che relativamente all’ edificio di via dei coronari 101 la relazione a fine strutture depositata con protocollo 2015/0000219099 del 21/04/2015 per gli interventi strutturali realizzati presso l’unità immobiliare contraddistinta al subalterno 5 piano 1 interno 1 è omissoria nella descrizione degli interventi di consolidamento dichiarati conformemente eseguiti rispetto al progetto depositato con prot. 2014-0000247817 del 9/5/2014 Posizione 16102.
E' ora di porre fine alle storture del nostro sistema giudiziario e far rispettare le regole. Qui si finisce di dare ragione a coloro i quali commettono gli abusi e torto a chi li denuncia.
A tal proposito conviene anche sottolineare, come nell'ambito di una controversia civilistica, la sentenza del giudice di primo grado tal sentenza civile n. 8609/2020 R.G. 8631/ 2018 a firma giudice Antonio Perinelli , ha revocato l'ordinanza ammissiva del CTU , precludendo nel corso del giudizio la possibilità di accertare il grave stato di inagibilità del palazzo sito in Roma in Via dei Coronari 101. Malgrado come ci insegna la Cassazione Civile, sezione I, 8 luglio 1996, n.6199, paragrafo 2.2. "E' saldo il principi, nell'ambito dle processo civile, la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata essenzialmente, quale ausilio fornito dal giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e ,così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale e superiore della giustizia e, correlativamente,nell'interesse comune delle parti. Quella compiuta dal giudice Antonio Perinelli è stata da me definiti " una apodittica valutazione personale , che andava obbligatoriamente demandata al consulente tecnico ".
"Quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poichè i fatti da potte a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può un giudice da un verso non utilizzare le nozioni tecniche e neppure disporre CTU,e dall'altro respingere la domanda poichè non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l'im piego di conoscenze tecniche, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà dell amotivazione (Cass. N. 4853/07).
Quando il certificato di agibilità deve sempre essere disponibile. A cura del dr.Matteo Corsini dirfettore scientifico Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche ed Urbanistiche
Lavoro ad un'opera enciclopedica di grande interesse per il diritto italiano e la stua storia. Ci interessa il ragionamento e filosofico del diritto e le sue applicazioni giurisprudenziali. Nel loro insieme, queste due forze centrifughe sono capaci di generare nuovi ragionamenti, concludere dissertazioni, che non faranno altro che ingigantire il nostro sapere,rendendolo unico per noi stessi, i nostri figli, i posteri e in generale per l'intelligenza umana. Conoscere è essenzialmente lo sviluppo della civiltà umana e non possiamo esimerci, ogni giorno, come fa una formica, di sfamare il primario desiderio di conoscenza. Se e quando non ci sarò più, sarò lieto che questa Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche rimarrà disponibile, gratuitamente per le generazioni avvenire del diritto,a cui credo di star contribuendo, con ogni limitazione e difetto, tipico dell'entusiasma di uno studente alle prime armi nello studio del diritto.
Matteo Corsini il fondatore e direttore scientifico.
Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14 (NOTA A)
BUR 14 Luglio 2016 n. 56
“Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del
Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche”
Art. 11
(Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo e certificato di rispondenza)
1. La relazione a struttura ultimata, prevista dall’articolo 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001, è redatta, per tutte le
costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo, dal direttore dei lavori
che la trasmette attraverso l’applicativo OPENGENIO al SUE o al SUAP i quali, a loro volta, la trasmettono all’area regionale
del Genio Civile competente per territorio.
2. Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall’articolo 62 del D.P.R.
380/2001, è rilasciato dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio, per tutte le opere
previste dall’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 nei casi in cui la stessa area abbia proceduto al controllo successivo
all’ultimazione dei lavori per le opere previste dall’articolo 9.
3. Nei casi in cui non si sia proceduto al controllo di cui al comma 2, il certificato di rispondenza è sostituito dal deposito,
presso il Genio Civile competente per territorio, del certificato di collaudo previsto dall’articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e
dal punto 9.1 del decreto del Ministro infrastrutture 14 gennaio 2008, completo della dichiarazione della conformità delle
opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.
4. Il certificato di collaudo è redatto per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo e materiale
impiegato, tranne che per gli interventi di cui al punto 8.4.3 del decreto del Ministro Infrastrutture 14 gennaio 2008, in
cui la dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato deve
essere contenuta nella relazione a struttura ultimata (RSU)
Estratto del DM 14 gennaio 2008
8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con
riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione
possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente.
Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in
alternativa, alla condizione di collasso (SLC).
Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti
situazioni:
• - riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad
azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche
meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso
anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
• - provati gravi errori di progetto o di costruzione;
• - cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi
variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
• - interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi
aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della
sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione
nel complesso strutturale.
La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:
• - l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
• - l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o
cautele nell’uso);
• - sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e
dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.
Il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l’intervento e le
eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.
8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
• - interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;
• - interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente
raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle
condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.
Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di
miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.
8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a
chiunque intenda:
1. a) sopraelevare la costruzione;
2. b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
3. c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in
fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti
e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
4. d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere
che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura
post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di
piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario
procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).
8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità
di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.
È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.
Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente
interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno
porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o
elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante,
non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli
interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento ed a
quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le
eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
8.5 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E LA REDAZIONE DEI PROGETTI
Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere
regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e
giustificato dal Progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione,
tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.
8.5.1 ANALISI STORICO-CRITICA
Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione è importante
ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi
che lo hanno interessato.
8.5.2 RILIEVO
Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo che a quella degli
elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Nel rilievo dovranno essere
rappresentate le modificazioni intervenute nel tempo, come desunte dall’analisi storico-critica.
Il rilievo deve individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presente la qualità e lo stato di
conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi.
Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione all’individuazione dei
quadri fessurativi e dei meccanismi di danno.
8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su
documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere
motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di beni culturali e nel recupero di centri
storici, dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conservazione del bene. I valori delle resistenze meccaniche
dei materiali vengono valutati sulla base delle prove effettuate sulla struttura e prescindono dalle classi discretizzate
previste nelle norme per le nuove costruzioni.
8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA
Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno individuati i “livelli di
conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello (geometria, dettagli costruttivi e materiali), e definiti i correlati
fattori di confidenza, da utilizzare come ulteriori coefficienti parziali di sicurezza che tengono conto delle carenze nella
conoscenza dei parametri del modello.
8.5.5 AZIONI
I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare nel calcolo, sia per la valutazione della sicurezza sia per il
progetto degli interventi, sono quelle definite dalla presente norma per le nuove costruzioni, salvo quanto di seguito
precisato.
Per i carichi permanenti, un accurato rilievo geometrico-strutturale e dei materiali potrà consentire di adottare
coefficienti parziali modificati, assegnando valori di γG adeguatamente motivati. Nei casi per i quali è previsto
l’adeguamento, i valori di calcolo delle altre azioni saranno quelli previsti dalla presente norma.
8.6 MATERIALI
Gli interventi sulle strutture esistenti devono essere effettuati con i materiali previsti dalle presenti norme; possono
altresì essere utilizzati materiali non tradizionali, purché nel rispetto di normative e documenti di comprovata validità,
ovvero quelli elencati al cap. 12.
Nel caso di edifici in muratura è possibile effettuare riparazioni locali o integrazioni con materiale analogo a quello
impiegato originariamente nella costruzione, purché durevole e di idonee caratteristiche meccaniche.
8.7 VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE IN PRESENZA DI AZIONI SISMICHE
Nella valutazione della sicurezza o nella progettazione di interventi sulle costruzioni esistenti soggette ad azioni
sismiche, particolare attenzione sarà posta agli aspetti che riguardano la duttilità. Si dovranno quindi assumere le
informazioni necessarie a valutare se i dettagli costruttivi, i materiali utilizzati e i meccanismi resistenti siano in grado di
continuare a sostenere cicli di sollecitazioni o deformazioni anche dopo il superamento delle soglie di plasticizzazione o
di frattura.
8.7.1 COSTRUZIONI IN MURATURA
Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, particolarmente negli edifici, si possono manifestare
meccanismi locali e meccanismi d’insieme. I meccanismi locali interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni
della costruzione, e sono favoriti dall’assenza o scarsa efficacia dei collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli
incroci murari. I meccanismi globali sono quelli che interessano l’intera costruzione e impegnano i pannelli murari
prevalentemente nel loro piano.
La sicurezza della costruzione deve essere valutata nei confronti di entrambi i tipi di meccanismo.
Per l’analisi sismica dei meccanismi locali si può far ricorso ai metodi dell’analisi limite dell’equilibrio delle strutture
murarie, tenendo conto, anche se in forma approssimata, della resistenza a compressione, della tessitura muraria, della
qualità della connessione tra le pareti murarie, della presenza di catene e tiranti. Con tali metodi è possibile valutare la
capacità sismica in termini di resistenza (applicando un opportuno fattore di struttura) o di spostamento (determinando
l’andamento dell’azione orizzontale che la struttura è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del
meccanismo).
L’analisi sismica globale deve considerare, per quanto possibile, il sistema strutturale reale della costruzione, con
particolare attenzione alla rigidezza e resistenza dei solai, e all’efficacia dei collegamenti degli elementi strutturali. Nel
caso di muratura irregolare, la resistenza a taglio di calcolo per azioni nel piano di un pannello in muratura potrà essere
calcolata facendo ricorso a formulazioni alternative rispetto a quelle adottate per opere nuove, purché di comprovata
validità.
In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso
generale per gli edifici di nuova costruzione possono non essere adeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un
aggregato edilizio occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici
adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di
essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata
o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre
a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, dovranno essere valutati gli effetti di: spinte
non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le US adiacenti, meccanismi
locali derivanti da prospetti non allineati, US adiacenti di differente altezza.
L'analisi globale di una singola unità strutturale assume spesso un significato convenzionale e perciò può utilizzare
metodologie semplificate. La verifica di una US dotata di solai sufficientemente rigidi può essere svolta, anche per
edifici con più di due piani, mediante l'analisi statica non lineare, analizzando e verificando separatamente ciascun
interpiano dell'edificio, e trascurando la variazione della forza assiale nei maschi murari dovuta all'effetto dell'azione
sismica. Con l'esclusione di unità strutturali d'angolo o di testata, così come di parti di edificio non vincolate o non
aderenti su alcun lato ad altre unità strutturali, l'analisi potrà anche essere svolta trascurando gli effetti torsionali,
nell’ipotesi che i solai possano unicamente traslare nella direzione considerata dell'azione sismica. Nel caso invece di US
d’angolo o di testata è comunque ammesso il ricorso ad analisi semplificate, purchè si tenga conto di possibili effetti
torsionali e dell’azione aggiuntiva trasferita dalle US adiacenti applicando opportuni coefficienti maggiorativi delle azioni
orizzontali.
Qualora i solai dell'edificio siano flessibili si potrà procedere all'analisi delle singole pareti o dei sistemi di pareti
complanari, ciascuna parete essendo soggetta ai carichi verticali di competenza ed alle corrispondenti azioni del sisma
nella direzione parallela alla parete.
8.7.2 COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO O IN ACCIAIO
.....omissis
8.7.3 EDIFICI MISTI
..omissis
8.7.4 CRITERI E TIPI D’INTERVENTO
Per tutte le tipologie di costruzioni esistenti gli interventi di consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in
modo regolare ed uniforme. L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’edificio va opportunamente valutata e
giustificata, considerando la variazione nella distribuzione delle rigidezze e delle resistenze e la conseguente eventuale
interazione con le parti restanti della struttura. Particolare attenzione deve essere posta alla fase esecutiva degli
interventi, in quanto una cattiva esecuzione può peggiorare il comportamento globale delle costruzioni.
La scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e dell’urgenza dell’intervento dipende dai risultati della precedente fase di
valutazione, dovendo mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e,
quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.
In generale dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:
• - riparazione di eventuali danni presenti
• - riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;
• - miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi,
• - riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli edifici, in termini di massa,
resistenza e/o rigidezza, anche legate alla presenza di elementi non strutturali;
• - riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso,
• - riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi d’isolamento o
di dissipazione di energia,
• - riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti,
• - miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali,
• - incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile
riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali
• - realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli
urti.
• - miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario,
Interventi su parti non strutturali ed impianti sono necessari quando, in aggiunta a motivi di funzionalità, la loro risposta
sismica può mettere a rischio la vita degli occupanti o produrre danni ai beni contenuti nella costruzione. Per il progetto
di interventi atti ad assicurare l’integrità di tali parti valgono le prescrizioni fornite nei §§ 7.2.3 e 7.2.4.
Per le strutture in muratura, inoltre, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:
• - miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli
murari ed angolate.
• - riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte;
• - rafforzamento delle pareti intorno alle aperture,
Per le strutture in c.a. ed in acciaio si prenderanno in considerazione, valutandone l’eventuale necessità
e l’efficacia, anche le tipologie di intervento di seguito esposte o loro combinazioni:
• - rinforzo di tutti o parte degli elementi;
• - aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, etc.;
• - eliminazione di eventuali comportamenti a piano “debole”;
• - introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismica di
progetto;
• - eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, come nel caso di incamiciatura
in c.a. di pareti in laterizio;
Infine, per le strutture in acciaio, potranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:
o - miglioramento della stabilità locale e flesso-torsionale degli elementi e globale della struttura;
o - incremento della resistenza dei collegamenti;
o - miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-colonna;
o - introduzione di indebolimenti locali controllati, finalizzati ad un miglioramento del meccanismo
globale di collasso.
8.7.5 PROGETTO DELL’INTERVENTO
Per tutte le tipologie costruttive, il progetto dell’intervento di adeguamento o miglioramento sismico deve
comprendere:
• - verifica della struttura prima dell’intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica
per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);
• - scelta motivata del tipo di intervento;
• - scelta delle tecniche e/o dei materiali;
• - dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
• - analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;
- verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo
SLU (e SLE se richiesto).
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